Art. 2 
 
 
              Condizioni per l'accesso all'APE sociale 
 
  1.   Puo'   conseguire   l'APE   sociale   il   soggetto   iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed
esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che  ha  cessato
l'attivita'  lavorativa,  non   e'   titolare   di   un   trattamento
pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di eta' e si  trova
in una delle seguenti condizioni: 
    a) e' in possesso di  un'anzianita'  contributiva  di  almeno  30
anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo  19,
comma 1, del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  per
licenziamento,  anche  collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito  della  procedura  di
cui all'articolo 7, della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  ed  ha
concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per  la
disoccupazione a lui spettante; 
    b) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni
e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi  il  coniuge,
la persona in unione civile o un parente di primo grado,  convivente,
con handicap in situazione di  gravita'  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per  l'assistenza  alla
stessa persona con handicap in situazione di  gravita'  e'  possibile
conseguire una sola APE sociale; 
    c) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni
e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento; 
    d) e' un  lavoratore  dipendente  in  possesso  di  un'anzianita'
contributiva di almeno 36  anni,  che  alla  data  della  domanda  di
accesso  all'APE  sociale  svolge  da  almeno  sei   anni,   in   via
continuativa, una o piu' delle attivita' elencate nell'allegato A del
presente decreto. 
  2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al
comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione
versata  o  accreditata,  a  qualsiasi  titolo,  presso  le  gestioni
indicate  dal  comma  1.  I  versamenti  contributivi   per   periodi
coincidenti si  considerano  una  sola  volta  ai  fini  del  diritto
all'indennita'. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del  1995,
          si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  l'art.  19,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.  1,  comma
          3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  19  (Stato  di  disoccupazione).   -   1.   Sono
          considerati disoccupati i soggetti  privi  di  impiego  che
          dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13,  la
          propria  immediata  disponibilita'  allo   svolgimento   di
          attivita' lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di
          politica attiva del lavoro concordate  con  il  centro  per
          l'impiego.». 
              - Si riporta l'art. 7 della legge 15  luglio  1966,  n.
          604 (Norme sui licenziamenti individuali): 
              «Art.  7  .  -  1.  Ferma  l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di  cui
          all'art. 3, seconda parte, della  presente  legge,  qualora
          disposto  da  un  datore  di  lavoro  avente  i   requisiti
          dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della  legge
          20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,  deve
          essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore
          di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del  luogo
          dove il lavoratore presta la sua  opera,  e  trasmessa  per
          conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
          di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo  non  trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile,
          nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del  rapporto
          di lavoro a tempo indeterminato di cui  all'art.  2,  comma
          34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura,
          durante la quale le parti,  con  la  partecipazione  attiva
          della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
          anche soluzioni alternative al recesso, si  conclude  entro
          venti giorni dal momento in cui la  Direzione  territoriale
          del lavoro ha trasmesso  la  convocazione  per  l'incontro,
          fatta salva l'ipotesi in cui le parti,  di  comune  avviso,
          non ritengano di proseguire la discussione  finalizzata  al
          raggiungimento di un accordo. Se fallisce il  tentativo  di
          conciliazione e, comunque, decorso il  termine  di  cui  al
          comma  3,  il  datore  di   lavoro   puo'   comunicare   il
          licenziamento al lavoratore. La  mancata  presentazione  di
          una o entrambe le parti al tentativo  di  conciliazione  e'
          valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del  codice  di
          procedura civile. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui  all'art.
          4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
          18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  e  per   l'applicazione   degli
          articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni.». 
              - Si riporta l'art. 3, comma 3, della legge 5  febbraio
          1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate): 
              «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - (Omissis). 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici.».