Art. 2 
 
Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria  giovanile
in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno 
 
  1. Al fine di  estendere  la  misura  Resto  al  Sud  alle  imprese
agricole, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Nelle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti  puo'  essere  concesso,  in
alternativa ai mutui agevolati  di  cui  al  periodo  precedente,  un
contributo  a  fondo  perduto  fino  al  35  per  cento  della  spesa
ammissibile nonche' mutui agevolati, a  un  tasso  pari  a  zero,  di
importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.». 
  2. Per le agevolazioni in favore  delle  imprese  agricole  ubicate
nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono  destinate  risorse
pari a 5 milioni di euro nel  2017  ed  a  15  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020,  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -  programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
  3. All'articolo 2 della legge 28 ottobre  1999,  n.  410,  dopo  il
comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis.  Le  attivita'  di  cui  ai
commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche  mediante
la partecipazione a societa' di capitali in cui i consorzi dispongano
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.  Le
attivita' esercitate dalle predette societa' partecipate a favore dei
soci dei consorzi agrari che ne  detengono  la  partecipazione  hanno
natura mutualistica ad ogni effetto di legge.».