Art. 2 
 
 
                       Modifiche alle premesse 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016,  dopo  il
capoverso:  «Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016», e' inserito il seguente:
«Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata,   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo delle premesse del citato decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificate  dal  presente
          decreto: 
              «Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
              Visto l'art. 18 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,
          recante deleghe al Governo in materia  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni pubbliche; 
              Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          recante "Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
              Visto il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
          recante "Riordino della disciplina riguardante  il  diritto
          di  accesso  civico  e   gli   obblighi   di   pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni"; 
              Visto il decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,
          recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE
          e   2014/25/UE   sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
              Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
              Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, espresso nella riunione del 14 aprile 2016; 
              Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso  dalla
          Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
          16 marzo 2016; 
              Acquisito il parere della Commissione parlamentare  per
          la  semplificazione  e   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari; 
              Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016; 
              Acquisiti  i   pareri   definitivi   delle   competenti
          Commissioni parlamentari ai sensi dell'art.  16,  comma  4,
          della citata legge n. 124 del 2015; 
              Vista la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottata nella riunione del 10 agosto 2016; 
              Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata,  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017; 
              Su proposta del Ministro per la  semplificazione  e  la
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.   8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».