Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  Organismo  unico  nazionale  di  accreditamento,  l'organismo
designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della  legge  23  luglio
2009, n. 99; 
    b) accreditamento, attestazione  da  parte  dell'Organismo  unico
nazionale  di  accreditamento  che  certifica  che   un   determinato
organismo di valutazione e verifica della costanza delle  prestazioni
di prodotti da costruzione soddisfa quanto stabilito dall'articolo 43
e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46, del regolamento  (UE)  n.
305/2011, anche sulla base del rispetto di criteri stabiliti da norme
armonizzate o parti di esse secondo quanto indicato nell'articolo  44
del predetto regolamento, nonche' rispetta le ulteriori  prescrizioni
contenute nelle pertinenti parti del presente decreto; 
    c) schema  di  accreditamento,  insieme  di  regole  e  procedure
definite che disciplinano le attivita'  svolte  dall'Organismo  unico
nazionale di accreditamento per la concessione,  l'estensione  ed  il
mantenimento  degli  accreditamenti  per  le  diverse  categorie   di
attivita'   coperte   da   accreditamento   e   contraddistinte    da
differenziazioni   significative   ai   fini   delle   procedure   di
accreditamento; 
    d)   certificato   di   accreditamento,   documento    attestante
l'accreditamento di un organismo  di  valutazione  e  verifica  della
costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione,  di  cui  alla
lettera b); 
    e)  prima  autorizzazione,  autorizzazione   rilasciata   ad   un
organismo che intende essere notificato ai sensi del regolamento (UE)
n. 305/2011; 
    f) ulteriore  autorizzazione,  autorizzazione  rilasciata  ad  un
organismo,  gia'  autorizzato  ai  sensi  del  regolamento  (UE)   n.
305/2011, che intenda  essere  notificato  per  specifiche  tecniche,
attivita' o requisiti base delle opere per le quali siano  necessarie
competenze tecniche o attrezzature differenti da quelle per cui  esso
e' stato gia' autorizzato; 
    g) estensione di autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad  un
organismo,  gia'  autorizzato  ai  sensi  del  regolamento  (UE)   n.
305/2011, che intenda essere notificato per specifiche  tecniche  per
le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature analoghe
o affini a quelle per cui esso e' stato gia' autorizzato; 
    h)  aggiornamento  di  notifica,  aggiornamento  di  una  o  piu'
notifiche di un organismo, gia' autorizzato e notificato ai sensi del
regolamento (UE) n.  305/2011,  che  intenda  essere  notificato  per
specifiche  tecniche  che  siano  state  aggiornate   o   revisionate
successivamente alla notifica gia' effettuata per l'organismo, per le
quali gli aggiornamenti o revisioni  delle  specifiche  tecniche  non
siano tali da ricadere in uno dei casi di cui alle lettere f) o g); 
    i) materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti
che  prioritariamente  assicurano  o  contribuiscono  alla  sicurezza
strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono  ad
un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in
maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1  «Resistenza
meccanica e stabilita'», di cui all'Allegato I del  regolamento  (UE)
n. 305/2011; 
    l) materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti
che prioritariamente  assicurano  o  contribuiscono  alla  protezione
passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera  ove
questi sono incorporati  permanentemente  di  soddisfare  in  maniera
prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in  caso
d'incendio», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011; 
    m) Amministrazioni competenti, il Consiglio superiore dei  lavori
pubblici presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
per il requisito di base delle opere n. 1, di cui alla lettera i), il
Ministero dell'interno per il requisito di base delle opere n. 2,  di
cui alla lettera l) e il Ministero dello  sviluppo  economico  per  i
requisiti di base  delle  opere  numeri  3,  4,  5,  6  e  7  di  cui
all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011; 
    n)   organismi   notificati,    organismi    autorizzati    dalle
Amministrazioni competenti a svolgere compiti di parte terza  secondo
i sistemi di valutazione e verifica della costanza della  prestazione
previsti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011  ed  a  tal
fine notificati ai sensi del Capo VII dello stesso regolamento; 
    o) operatori  economici,  i  soggetti  indicati  all'articolo  2,
paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 305/2011; 
    p) valutazione tecnica europea, la valutazione documentata  della
prestazione di un prodotto da  costruzione,  in  relazione  alle  sue
caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per
la valutazione europea. 
  2.  Si  applicano,  altresi',  le  ulteriori  definizioni  di   cui
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo dell'articolo  4  della  legge  23  luglio
          2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.