Art. 2 
 
                       Modifiche alle premesse 
            del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 
 
  1. Nelle premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo  il
capoverso  «Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2016», e' inserito il seguente:
«Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 6 aprile 2017:». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».