Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui alla Parte IV del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
nonche' le seguenti: 
    a) punto di consumo: luogo in cui avviene la  somministrazione  e
il consumo di birra o acqua minerale, quali alberghi e  residenze  di
villeggiatura, ristoranti, bar e altri similari; 
    b) esercente: soggetto che  nell'esercizio  della  sua  attivita'
professionale somministra al pubblico  birra  o  acqua  minerale  nel
punto di consumo; 
    c) distributore: soggetto che nell'esercizio della sua  attivita'
professionale trasporta e distribuisce birra  o  acqua  minerale  dal
produttore di bevande al punto di consumo; 
    d) produttore di bevande: soggetto che nell'esercizio  della  sua
attivita' professionale produce, importa, imbottiglia e vende bevande
di birra e acqua minerale; 
    e) filiera del vuoto a rendere,  di  seguito  filiera:  l'insieme
degli  operatori  che   a   titolo   professionale   sono   coinvolti
nell'attuazione del sistema del vuoto a rendere.  La  filiera  e'  di
tipo  lungo  se  la  consegna  avviene  indirettamente,  tramite   il
distributore, viceversa e' di tipo corto se  la  consegna  e'  svolta
direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore; 
    f) operatori: i produttori di imballaggi riutilizzabili ai  sensi
dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, i produttori di bevande, i  distributori  e  gli
esercenti aderenti alla filiera. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152
          del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e
          di bonifica dei siti inquinati». 
               - Per il testo dell'art. 218, comma 1, lettera r),  si
          veda nelle note all'art. 1.