Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di
«alimento» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002,  di  «impresa
alimentare»,  «operatore  del  settore  alimentare»  e   «consumatore
finale» di cui all'articolo 3, numeri 2),  3)  e  18),  del  medesimo
regolamento e di  «alimento  preimballato»  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 2, lettera  e),  del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          178/2002 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1169/2011 si veda nelle note alle premesse.