Art. 2 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'economia 
               e delle finanze e disposizioni relative 
 
  1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,
le parole: «59.500 milioni di euro», tenuto conto di quanto  previsto
dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.
237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017,  n.
15, sono sostituite dalle seguenti: «79.500 milioni di euro». 
  2. All'articolo 3, comma 3, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,
le parole: «5.000 milioni di euro» e «14.000 milioni  di  euro»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.000 milioni di  euro»
e «17.000 milioni di euro». 
  3. All'articolo 3, comma 5, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,
le parole: «1.200 milioni di euro», «400 milioni di  euro»  e  «6.920
milioni di euro» sono sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:
«1.500 milioni di euro», «399,5 milioni di euro» e «6.431 milioni  di
euro». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge n. 232  del  2016,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.   3   (Stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e disposizioni  relative).  -
          1. Sono autorizzati l'impegno e il  pagamento  delle  spese
          del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  l'anno
          finanziario  2017,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
          previsione (Tabella n. 2). 
              2. L'importo massimo di emissione di  titoli  pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e
          di quelli per  regolazioni  debitorie,  e'  stabilito,  per
          l'anno 2017, in 79.500 milioni di euro. 
              3. I  limiti  di  cui  all'articolo  6,  comma  9,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi
          assicurativi del commercio estero, sono fissati per  l'anno
          finanziario 2017, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro
          per le garanzie di durata fino a  ventiquattro  mesi  e  in
          17.000 milioni di euro per le garanzie di durata  superiore
          a ventiquattro mesi. 
              4. La SACE Spa  e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno
          finanziario  2017,  a  rilasciare  garanzie   e   coperture
          assicurative   relativamente   alle   attivita'   di    cui
          all'articolo 11-quinquies, comma 4,  del  decreto-legge  14
          marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30
          per cento di ciascuno dei limiti indicati al  comma  3  del
          presente articolo. 
              5. Gli importi dei fondi previsti  dagli  articoli  26,
          27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  inseriti
          nel programma "Fondi di riserva  e  speciali",  nell'ambito
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono    stabiliti,    per    l'anno    finanziario    2017,
          rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di
          euro, 2.000 milioni di euro, 399,5 milioni di euro e  6.431
          milioni di euro. 
              6. Per gli effetti di cui all'articolo 26  della  legge
          31  dicembre  2009,  n.   196,   sono   considerate   spese
          obbligatorie, per l'anno finanziario 2017, quelle descritte
          nell'elenco n. 1, allegato allo  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              7. Le spese per le quali si puo' esercitare la facolta'
          prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196,  sono   indicate,   per   l'anno   finanziario   2017,
          nell'elenco n. 2, allegato allo  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
          mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo  12,  comma
          3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione  al  programma  "Concorso  dello  Stato   al
          finanziamento della  spesa  sanitaria",  nell'ambito  della
          missione   "Relazioni   finanziarie   con   le    autonomie
          territoriali"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2017,
          delle somme versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione  al  programma   "Protezione   sociale   per
          particolari categorie", azione "Promozione e garanzia delle
          pari opportunita'",  nell'ambito  della  missione  "Diritti
          sociali, politiche  sociali  e  famiglia"  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno finanziario 2017, delle somme  affluite  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato,   derivanti   dai   contributi
          destinati  dall'Unione  europea  alle  attivita'  poste  in
          essere dalla Commissione per le pari opportunita' fra  uomo
          e donna. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a   provvedere,   con   propri   decreti,   al
          trasferimento delle somme  occorrenti  per  l'effettuazione
          delle elezioni politiche, amministrative e dei  membri  del
          Parlamento europeo spettanti all'Italia e per  l'attuazione
          dei  referendum,  dal  programma  "Fondi   da   assegnare",
          nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per l'anno finanziario 2017, ai competenti programmi  degli
          stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia  e
          delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari
          esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno  e
          della  difesa  per  lo   stesso   anno   finanziario,   per
          l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
          componenti i seggi elettorali, a  nomine  e  notifiche  dei
          presidenti di seggio, a compensi per lavoro  straordinario,
          a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a
          premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze
          di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
          a rimborsi per facilitazioni di viaggio  agli  elettori,  a
          spese di ufficio, a spese  telegrafiche  e  telefoniche,  a
          fornitura di carta e stampa di  schede,  a  manutenzione  e
          acquisto    di    materiale    elettorale,    a    servizio
          automobilistico   e    ad    altre    esigenze    derivanti
          dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a trasferire, con propri  decreti,  per  l'anno
          2017, ai capitoli del titolo III  (Rimborso  di  passivita'
          finanziarie)    degli    stati    di    previsione    delle
          amministrazioni  interessate   le   somme   iscritte,   per
          competenza e per cassa, nel programma "Rimborsi del  debito
          statale",  nell'ambito  della  missione  "Debito  pubblico"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  in  relazione  agli  oneri  connessi  alle
          operazioni di rimborso anticipato o di  rinegoziazione  dei
          mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 
              12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze, sono  indicate
          le spese per le quali si  possono  effettuare,  per  l'anno
          finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
          cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre  1986,
          n. 831, iscritto nel programma "Prevenzione  e  repressione
          delle frodi e  delle  violazioni  agli  obblighi  fiscali",
          nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie
          e di bilancio e tutela della finanza pubblica", nonche' nel
          programma "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza
          pubblica", nell'ambito della missione  "Ordine  pubblico  e
          sicurezza" del medesimo stato di previsione. 
              13. Il numero massimo  degli  ufficiali  ausiliari  del
          Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera  c)  del
          comma  1  dell'articolo  937  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, da mantenere  in  servizio  nell'anno  2017,  ai  sensi
          dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito  in  70
          unita'. 
              14. Le  somme  iscritte  nel  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate  dal  CIPE
          con propria delibera alle  amministrazioni  interessate  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999,
          n.  144,  per  l'anno  finanziario  2017,  destinate   alla
          costituzione  di   unita'   tecniche   di   supporto   alla
          programmazione, alla valutazione e  al  monitoraggio  degli
          investimenti  pubblici,  sono   versate   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati  di
          previsione delle amministrazioni medesime. 
              15.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a provvedere, con propri  decreti,  per  l'anno
          finanziario 2017, alla riassegnazione ad apposito  capitolo
          di  spesa  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, nella misura  stabilita  con
          proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce
          "Entrate  derivanti  dal  controllo  e  repressione   delle
          irregolarita' e degli illeciti" dello stato  di  previsione
          dell'entrata, dalla societa'  Equitalia  Giustizia  Spa,  a
          titolo di utili  relativi  alla  gestione  finanziaria  del
          fondo di cui all'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              16. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          propri  decreti,  provvede,  nell'anno  finanziario   2017,
          all'adeguamento degli stanziamenti dei  capitoli  destinati
          al  pagamento  dei  premi  e  delle  vincite   dei   giochi
          pronostici,  delle   scommesse   e   delle   lotterie,   in
          corrispondenza con  l'effettivo  andamento  delle  relative
          riscossioni. 
              17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione  al  programma  "Analisi,   monitoraggio   e
          controllo della finanza pubblica e politiche di  bilancio",
          nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie
          e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno   finanziario   2017,   delle   somme   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione
          liquidatoria  del  Fondo  gestione  istituti   contrattuali
          lavoratori   portuali   ed   alla   gestione   liquidatoria
          denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche  di
          ordine pubblico, della citta' di Palermo". 
              18.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare, con propri  decreti,  variazioni
          compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  gli
          stanziamenti dei  capitoli  2214  e  2223  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno finanziario 2017, iscritti nel programma "Oneri  per
          il servizio del debito statale" e tra gli stanziamenti  dei
          capitoli 9502 e 9503  del  medesimo  stato  di  previsione,
          iscritti nel programma "Rimborsi del  debito  statale",  al
          fine  di  provvedere  alla  copertura  del  fabbisogno   di
          tesoreria derivante dalla contrazione di  mutui  ovvero  da
          analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita'  di
          finanziamento  risulti  piu'  conveniente  per  la  finanza
          pubblica  rispetto  all'emissione  di  titoli  del   debito
          pubblico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27,  comma  1,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2016,  n.  237,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  2017,   n.   15
          (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel
          settore creditizio): 
              «Art. 27 (Disposizioni finanziarie). -  1.  Per  l'anno
          2017, il livello massimo del saldo netto da finanziare  del
          bilancio dello Stato e il livello massimo  del  ricorso  al
          mercato finanziario, di  competenza  e  di  cassa,  di  cui
          all'allegato  1,  articolo  1,  comma  1,  della  legge  11
          dicembre  2016,  n.  232,  nonche'  l'importo  massimo   di
          emissione di titoli pubblici, in Italia  e  all'estero,  di
          cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre  2016,
          n. 232, sono rispettivamente incrementati di 20 miliardi di
          euro. 
              (Omissis).».