Art. 2 
 
                     Reddito di inclusione - ReI 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018,  e'  istituito  il  Reddito  di
inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello
nazionale di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale. 
  2. Il ReI e' una misura a carattere universale,  condizionata  alla
prova dei mezzi  e  all'adesione  a  un  progetto  personalizzato  di
attivazione  e  di  inclusione  sociale  e   lavorativa   finalizzato
all'affrancamento dalla condizione di poverta'. 
  3. Il ReI e' riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione  di
poverta',  come  definita,  ai  soli  fini   dell'accesso   al   ReI,
all'articolo 3, ed e' articolato in due componenti: 
    a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4; 
    b) una componente di servizi alla persona identificata, in  esito
ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare
di  cui  all'articolo  5,  nel   progetto   personalizzato   di   cui
all'articolo 6. 
  4. I servizi previsti nel progetto personalizzato,  afferenti  alla
rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n.  328
del 2000, sono rafforzati a valere su una  quota  delle  risorse  del
Fondo poverta', ai sensi dell'articolo 7. 
  5. La progressiva estensione della  platea  dei  beneficiari  e  il
graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei  limiti
delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul  Fondo
Poverta', sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8. 
  6. Il  ReI  e'  richiesto  presso  specifici  punti  per  l'accesso
identificati dai  comuni  che  si  coordinano  a  livello  di  ambito
territoriale, e' riconosciuto dall'INPS previa verifica del  possesso
dei requisiti ed e' erogato, per la componente di  cui  al  comma  3,
lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento  elettronico
secondo le modalita' di cui all'articolo 9. 
  7. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedelta'
nelle dichiarazioni, la situazione economica e'  dichiarata  mediante
DSU precompilata  sulla  base  delle  informazioni  gia'  disponibili
presso  l'INPS  e  l'anagrafe   tributaria,   avuto   riguardo   alla
possibilita' di  aggiornare  la  situazione  reddituale,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 10. 
  8. Il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa
secondo i limiti definiti ai sensi dell'articolo 11. 
  9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui
i beneficiari sono tenuti ad  attenersi,  pena  l'applicazione  delle
sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono altresi' applicate  ai
sensi del medesimo articolo nel caso in cui si accertino  discordanze
tra le componenti reddituali e patrimoniali  rilevanti  a  fini  ISEE
effettivamente possedute e quanto indicato  nella  DSU,  per  effetto
delle  quali  si  accede  illegittimamente  alla  prestazione  o   si
incrementa il beneficio economico. 
  10.  All'attuazione  territoriale  del  ReI  provvedono  i   comuni
coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni
di cui all'articolo 13. Le regioni e le  province  autonome  adottano
specifici  atti  di  programmazione  per  l'attuazione  del  ReI  con
riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche nella  forma
di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di cui all'articolo
14. Le regioni e le province autonome possono rafforzare il  ReI  con
riferimento ai  propri  residenti  a  valere  su  risorse  regionali,
secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 14. 
  11.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e'
responsabile dell'attuazione, del monitoraggio  e  della  valutazione
del ReI nelle modalita' di cui all'articolo 15. 
  12.  Al  fine  di  agevolare  l'attuazione  del  ReI,  nonche'   di
promuovere forme partecipate di programmazione e  monitoraggio,  sono
istituiti un Comitato per la lotta  alla  poverta',  che  riunisce  i
diversi livelli di governo, e un Osservatorio  sulle  poverta',  che,
oltre alle  istituzioni  competenti,  riunisce  rappresentanti  delle
parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le  modalita'
di funzionamento  del  Comitato  e  dell'Osservatorio  sono  definite
all'articolo 16. 
  13. Il ReI costituisce livello  essenziale  delle  prestazioni,  ai
sensi  dell'articolo  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione,  nel  limite  delle  risorse  disponibili   nel   Fondo
Poverta'. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la legge n. 328 del 2000, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Per l'art. 117 della Costituzione, si veda nelle note
          alle premesse.