Art. 2 Criteri di ripartizione del Fondo 1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», provvede al riparto delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero e, annualmente, al riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, assegnate al Ministero, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo i seguenti criteri: a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7; b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7. 2. Il Ministero e' autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi. 3. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 2 possono essere utilizzate per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1.