Art. 2 
 
                  Criteri di ripartizione del Fondo 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo  economico,  di  seguito  denominato
«Ministero»,  provvede  al  riparto  delle   risorse   dell'esercizio
finanziario 2016 presenti  sull'apposito  capitolo  di  bilancio  del
Ministero e, annualmente, al riparto delle risorse del fondo  di  cui
all'articolo 1, assegnate al Ministero, in sede di riparto del  Fondo
per  il  pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 4,  della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,
secondo i seguenti criteri: 
    a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle  emittenti
televisive operanti in ambito locale, di cui  il  5  per  cento  deve
essere riservato ai contributi destinati  alle  emittenti  televisive
aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7; 
    b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle  emittenti
radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per  cento  deve
essere riservato ai contributi destinati alle emittenti  radiofoniche
aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7. 
  2. Il Ministero e' autorizzato ad accantonare annualmente una somma
fino al limite  dell'1  per  cento  dello  stanziamento  iscritto  in
bilancio per far fronte a  revisioni  degli  importi  dei  contributi
attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti  di  eventuali
contenziosi. 
  3.  Le  risorse  non  utilizzate   nell'esercizio   di   competenza
nell'ambito dell'accantonamento di cui  al  comma  2  possono  essere
utilizzate per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1.