Art. 2 Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio 1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche' dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi' la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo. 2. I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell'art. 29, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.».