Art. 2 
 
      Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio 
 
  1. Lo scavo  archeologico  consiste  in  tutte  le  operazioni  che
consentono  la  lettura  storica  delle  azioni  umane,  nonche'  dei
fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi  in  un
determinato territorio,  delle  quali  con  metodo  stratigrafico  si
recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili
al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico  recupera  altresi'
la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla
comparsa dell'uomo. 
  2. I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del
restauro del patrimonio  culturale  sono  definiti  all'articolo  29,
commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 29, commi  3  e
          4, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «3. Per manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e
          dell'identita' del bene e delle sue parti. 
              4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul
          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate
          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone
          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa
          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di
          miglioramento strutturale.».