Art. 2 
 
                          Principi generali 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
provvede a riformare in modo organico la disciplina  delle  procedure
concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: 
    a) sostituire il termine  «fallimento»  e  i  suoi  derivati  con
l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista
lessicale anche le relative disposizioni penali,  ferma  restando  la
continuita' delle fattispecie criminose; 
    b)  eliminare  l'ipotesi  della   dichiarazione   di   fallimento
d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  8
luglio 1999, n. 270; 
    c) introdurre una definizione dello stato di crisi,  intesa  come
probabilita'  di  futura  insolvenza,  anche  tenendo   conto   delle
elaborazioni  della  scienza  aziendalistica,  mantenendo   l'attuale
nozione di insolvenza di cui all'articolo  5  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
    d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello
stato  di  crisi  o  di  insolvenza  del  debitore,  in   conformita'
all'articolo 15 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  con
caratteristiche di particolare celerita', anche in fase  di  reclamo,
prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti  con  funzioni  di
controllo e di vigilanza sull'impresa,  ammettendo  l'iniziativa  del
pubblico  ministero  in  ogni  caso  in  cui   egli   abbia   notizia
dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina
delle misure cautelari, con attribuzione  della  relativa  competenza
anche  alla  Corte  di  appello,  e  armonizzando  il  regime   delle
impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia  delle  pronunce
rese  avverso  i  provvedimenti  di  apertura  della   procedura   di
liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato; 
    e) assoggettare al procedimento di accertamento  dello  stato  di
crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore,  sia  esso  persona
fisica o giuridica, ente collettivo,  consumatore,  professionista  o
imprenditore   esercente   un'attivita'   commerciale,   agricola   o
artigianale, con esclusione dei  soli  enti  pubblici,  disciplinando
distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di
procedure  di  regolazione  concordata  o  coattiva,  conservativa  o
liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarita' soggettive  e
oggettive   e   in    particolare    assimilando    il    trattamento
dell'imprenditore che dimostri di rivestire un  profilo  dimensionale
inferiore a parametri predeterminati, ai sensi  dell'articolo  1  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello  riservato  a  debitori
civili, professionisti e consumatori, di  cui  all'articolo  9  della
presente legge; 
    f)  recepire,  ai  fini   della   disciplina   della   competenza
territoriale, la nozione di «centro degli  interessi  principali  del
debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea; 
    g) dare priorita' di trattazione, fatti salvi i  casi  di  abuso,
alle proposte che comportino il superamento della  crisi  assicurando
la continuita' aziendale,  anche  tramite  un  diverso  imprenditore,
purche' funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purche'
la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la
liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta  un'idonea
soluzione alternativa; 
    h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul
processo civile telematico, la disciplina dei diversi  riti  speciali
previsti dalle disposizioni in materia concorsuale; 
    i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che
sia un professionista o un imprenditore, degli atti  delle  procedure
concorsuali  e,  in  particolare,  dell'atto  che   da'   inizio   al
procedimento  di  accertamento  dello  stato  di  crisi  abbia  luogo
obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di  recapito
certificato  qualificato  o  di  posta  elettronica  certificata  del
debitore risultante dal registro  delle  imprese  ovvero  dall'indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata  (INI-PEC)
delle  imprese  e  dei  professionisti;   prevedere   una   procedura
telematica alternativa, quando la  notificazione  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non e'
possibile o non ha esito positivo,  individuando  le  modalita'  e  i
termini di accesso  agli  atti  ai  fini  del  perfezionamento  della
notificazione senza altra  formalita';  prevedere  che,  al  fine  di
consentire  che  le  notificazioni  abbiano   luogo   con   modalita'
telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo
del servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato  o  di
posta elettronica certificata  comunicato  all'INI-PEC  per  un  anno
decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese; 
    l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche
attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione  e
di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo  altresi'
ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che  il  pagamento
dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo  delle
procedure; 
    m) riformulare le  disposizioni  che  hanno  originato  contrasti
interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza  con
i principi stabiliti dalla presente legge; 
    n)  assicurare  la  specializzazione  dei  giudici  addetti  alla
materia concorsuale, con  adeguamento  degli  organici  degli  uffici
giudiziari la cui competenza risulti ampliata: 
      1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in
materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e  sulle
cause che da esse derivano, relative alle imprese in  amministrazione
straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione; 
      2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della
competenza per le procedure di crisi o  insolvenza  del  consumatore,
del  professionista  e  dell'imprenditore  in  possesso  del  profilo
dimensionale ridotto di cui alla lettera e); 
      3) individuando tra i tribunali  esistenti,  quelli  competenti
alla trattazione delle procedure concorsuali  relative  alle  imprese
diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2),  sulla  base  di  criteri
oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori: 
        3.1) il  numero  dei  giudici  professionali  previsti  nella
pianta organica di ciascun tribunale, da  valutare  in  relazione  ai
limiti dimensionali  previsti  ai  fini  della  costituzione  di  una
sezione che si occupi in via esclusiva della materia; 
        3.2) il numero delle procedure concorsuali  sopravvenute  nel
corso degli ultimi cinque anni; 
        3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso
degli ultimi cinque anni; 
        3.4) la durata delle procedure concorsuali  nel  corso  degli
ultimi cinque anni; 
        3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui  ai  numeri  3.2),
3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio  nazionale  riferito  alle
procedure concorsuali; 
        3.6) il numero delle  imprese  iscritte  nel  registro  delle
imprese; 
        3.7) la popolazione residente  nel  territorio  compreso  nel
circondario del  tribunale,  ponendo  questo  dato  in  rapporto  con
l'indicatore di cui al numero 3.6); 
    o) istituire presso il Ministero  della  giustizia  un  albo  dei
soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati
a svolgere, su incarico del tribunale,  funzioni  di  gestione  o  di
controllo nell'ambito delle procedure  concorsuali,  con  indicazione
dei  requisiti  di  professionalita',  indipendenza   ed   esperienza
necessari per l'iscrizione; 
    p)  armonizzare  le  procedure  di   gestione   della   crisi   e
dell'insolvenza  del  datore  di  lavoro  con  le  forme  di   tutela
dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano  fondamento
nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo  il  3  maggio  1996,
ratificata ai sensi della legge 9  febbraio  1999,  n.  30,  e  nella
direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
ottobre 2008, nonche' nella direttiva 2001/23/CE del  Consiglio,  del
12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o),  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per  l'anno  2017.  Al  relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274): 
              «Art. 3 (Accertamento dello stato di insolvenza). -  1.
          Se un'impresa avente i requisiti previsti  dall'art.  2  si
          trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui
          essa ha la sede principale, su  ricorso  dell'imprenditore,
          di uno o piu' creditori,  del  pubblico  ministero,  ovvero
          d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza  in  Camera  di
          consiglio. 
              2. Il tribunale provvede a  norma  del  comma  1  anche
          quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli  III
          e IV del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  ("legge
          fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di
          fallimento  di  un'impresa  ammessa   alla   procedura   di
          concordato preventivo o di amministrazione controllata.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  1,  5  e  15  del
          citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
          preventivo).   -  Sono  soggetti  alle   disposizioni   sul
          fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
          esercitano una  attivita'  commerciale,  esclusi  gli  enti
          pubblici. 
              Non sono soggetti alle disposizioni  sul  fallimento  e
          sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al  primo
          comma,  i  quali  dimostrino  il  possesso  congiunto   dei
          seguenti requisiti: 
                a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito  della  istanza  di  fallimento  o  dall'inizio
          dell'attivita'  se   di   durata   inferiore,   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila; 
                b) aver realizzato, in qualunque  modo  risulti,  nei
          tre esercizi antecedenti la data di  deposito  dell'istanza
          di fallimento o dall'inizio  dell'attivita'  se  di  durata
          inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo  annuo
          non superiore ad euro duecentomila; 
                c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
          superiore ad euro cinquecentomila. 
              I limiti di cui alle lettere a), b) e  c)  del  secondo
          comma possono essere aggiornati ogni tre anni  con  decreto
          del Ministro della giustizia, sulla base della media  delle
          variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per  le
          famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo  di
          riferimento.». 
              «Art. 5 (Stato d'insolvenza). - L'imprenditore  che  si
          trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito. 
              Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od
          altri fatti esteriori, i quali dimostrino che  il  debitore
          non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le  proprie
          obbligazioni.». 
              «Art.  15  (Procedimento  per   la   dichiarazione   di
          fallimento). - Il  procedimento  per  la  dichiarazione  di
          fallimento si svolge dinanzi al tribunale  in  composizione
          collegiale con le modalita' dei procedimenti in  Camera  di
          consiglio. 
              Il tribunale convoca, con decreto apposto in  calce  al
          ricorso,  il  debitore  ed  i  creditori  istanti  per   il
          fallimento;  nel  procedimento   interviene   il   pubblico
          ministero che ha assunto l'iniziativa per la  dichiarazione
          di fallimento. 
              Il  decreto  di  convocazione   e'   sottoscritto   dal
          presidente del tribunale o dal giudice relatore  se  vi  e'
          delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto
          comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati,  a
          cura della cancelleria, all'indirizzo di posta  elettronica
          certificata del  debitore  risultante  dal  registro  delle
          imprese ovvero dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di
          posta  elettronica  certificata   delle   imprese   e   dei
          professionisti. L'esito della comunicazione  e'  trasmesso,
          con   modalita'   automatica,   all'indirizzo   di    posta
          elettronica  certificata  del   ricorrente.   Quando,   per
          qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o
          non ha esito positivo, la notifica, a cura del  ricorrente,
          del ricorso e  del  decreto  si  esegue  esclusivamente  di
          persona a norma dell'art. 107, primo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229,
          presso la  sede  risultante  dal  registro  delle  imprese.
          Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste
          modalita', si esegue con il deposito dell'atto  nella  casa
          comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
          imprese e si perfeziona nel momento  del  deposito  stesso.
          L'udienza e' fissata non oltre  quarantacinque  giorni  dal
          deposito del ricorso e tra la data  della  comunicazione  o
          notificazione e quella dell'udienza  deve  intercorrere  un
          termine non inferiore a quindici giorni. 
              Il decreto contiene l'indicazione che  il  procedimento
          e'  volto   all'accertamento   dei   presupposti   per   la
          dichiarazione  di  fallimento  e  fissa  un   termine   non
          inferiore  a  sette  giorni  prima  dell'udienza   per   la
          presentazione di memorie  e  il  deposito  di  documenti  e
          relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone  che
          l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi  tre
          esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica  e
          finanziaria   aggiornata;   puo'    richiedere    eventuali
          informazioni urgenti. 
              I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
          abbreviati  dal  presidente  del  tribunale,  con   decreto
          motivato, se ricorrono particolari ragioni di  urgenza.  In
          tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il
          ricorso e  il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  siano
          portati a conoscenza delle parti  con  ogni  mezzo  idoneo,
          omessa   ogni   formalita'    non    indispensabile    alla
          conoscibilita' degli stessi. 
              Il  tribunale  puo'  delegare   al   giudice   relatore
          l'audizione delle parti. In tal caso, il  giudice  delegato
          provvede  all'ammissione  ed  all'espletamento  dei   mezzi
          istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. 
              Le parti possono nominare consulenti tecnici. 
              Il tribunale, ad istanza  di  parte,  puo'  emettere  i
          provvedimenti  cautelari  o  conservativi  a   tutela   del
          patrimonio o dell'impresa oggetto  del  provvedimento,  che
          hanno efficacia limitata alla  durata  del  procedimento  e
          vengono confermati o revocati dalla sentenza  che  dichiara
          il fallimento, ovvero revocati con il decreto  che  rigetta
          l'istanza. 
              Non si fa luogo alla  dichiarazione  di  fallimento  se
          l'ammontare dei debiti  scaduti  e  non  pagati  risultanti
          dagli    atti    dell'istruttoria    prefallimentare     e'
          complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale  importo
          e' periodicamente aggiornato con le  modalita'  di  cui  al
          terzo comma dell'art. 1.». 
              -  La  legge  9  febbraio  1999,  n.  30  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  Carta  sociale  europea,  riveduta,  con
          annesso,  fatta  a  Strasburgo  il  3  maggio   1996),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  febbraio  1999,  n.
          44, S.O. 
              - La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 22 ottobre  2008  relativa  alla  tutela  dei
          lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del  datore  di
          lavoro, e' pubblicata nella GUUE n. L 283/36 del 28 ottobre
          2008. 
              - La direttiva 2001/23/CE del Consiglio  del  12  marzo
          2001 concerne il ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti  dei
          lavoratori  in  caso  di  trasferimenti  di   imprese,   di
          stabilimenti o di parti di imprese o  di  stabilimenti,  e'
          pubblicata nella GUUE n. L 283/36 del 28 ottobre 2008.