Art. 2 
 
                         Attivita' e servizi 
 
  1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato  governo
del territorio, lo Stato, le regioni,  le  citta'  metropolitane,  le
province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in  forma
associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco,  per  quanto
di rispettiva  competenza,  possono  promuovere  nei  piccoli  comuni
l'efficienza e la qualita' dei servizi  essenziali,  con  particolare
riferimento all'ambiente,  alla  protezione  civile,  all'istruzione,
alla sanita', ai  servizi  socio-assistenziali,  ai  trasporti,  alla
viabilita', ai servizi postali nonche' al ripopolamento dei  predetti
comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della
residenzialita', con le modalita' previste dal presente articolo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, i piccoli comuni,  anche  in
forma  associata,  possono  istituire,  anche   attraverso   apposite
convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo  comma
1, centri multifunzionali per la prestazione  di  una  pluralita'  di
servizi  in  materia  ambientale,  sociale,  energetica,  scolastica,
postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione  e  di
sicurezza, nonche' per lo svolgimento di attivita' di volontariato  e
associazionismo  culturale.  Le  regioni  e   le   province   possono
concorrere alle spese concernenti l'uso  dei  locali  necessari  alla
prestazione  dei  predetti  servizi.  Per  le  attivita'  dei  centri
multifunzionali, i comuni interessati sono  autorizzati  a  stipulare
convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli,  ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.
228. 
 
          Note all'art. 2: 
               - Il testo dell'art. 15  del  decreto  legislativo  18
          maggio 2001, n. 228  (Orientamento  e  modernizzazione  del
          settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge  5  marzo
          2001, n. 57), e' il seguente: 
              «Art.   15.   -   Convenzioni    con    le    pubbliche
          amministrazioni 
              1. Al fine di  favorire  lo  svolgimento  di  attivita'
          funzionali  alla  sistemazione  ed  alla  manutenzione  del
          territorio,  alla  salvaguardia  del  paesaggio  agrario  e
          forestale,  alla  cura  ed  al  mantenimento   dell'assetto
          idrogeologico e di promuovere prestazioni  a  favore  della
          tutela  delle  vocazioni  produttive  del  territorio,   le
          pubbliche  amministrazioni,  ivi  compresi  i  consorzi  di
          bonifica,   possono   stipulare   convenzioni    con    gli
          imprenditori agricoli. 
              2. Le convenzioni di cui  al  comma  1  definiscono  le
          prestazioni delle  pubbliche  amministrazioni  che  possono
          consistere, nel rispetto degli Orientamenti  comunitari  in
          materia  di  aiuti  di  Stato  all'agricoltura   anche   in
          finanziamenti,   concessioni   amministrative,    riduzioni
          tariffarie o  realizzazione  di  opere  pubbliche.  Per  le
          predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in  deroga
          alle norme vigenti, possono stipulare  contratti  d'appalto
          con  gli  imprenditori  agricoli  di  importo  annuale  non
          superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
          300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».