Art. 2 
 
 Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  le  parole:  «lettera  c)  e  lettera  i)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter)», dopo le
parole: «sono attribuite» e' inserita la seguente: «anche» e dopo  le
parole: «dimora  la  persona»  sono  inserite  le  seguenti:  «previo
coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso  la
cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale  del  capoluogo
del distretto, nel territorio del quale la persona  dimora,  previsti
dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento  giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12.  Limitatamente  ai
tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta  di  cui
al comma 1 e' depositata presso la cancelleria delle  sezioni  o  dei
collegi  specializzati  in  materia  di  misure  di  prevenzione  ivi
istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la  persona  dimori
nel corrispondente circondario». 
  2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)  e  b),
alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove  le  circostanze
del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni,
diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o  piu'
regioni». 
  3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il tribunale  provvede,  con  decreto  motivato,  entro  trenta
giorni dal deposito della proposta.  L'udienza  si  svolge  senza  la
presenza del pubblico. Il presidente dispone che il  procedimento  si
svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 
  2. Il presidente fissa la data dell'udienza e  ne  fa  dare  avviso
alle parti, alle altre persone interessate e ai  difensori.  L'avviso
e' comunicato o notificato  almeno  dieci  giorni  prima  della  data
predetta e  contiene  la  concisa  esposizione  dei  contenuti  della
proposta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato  a
quello di ufficio»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
  «4. L'udienza  si  svolge  con  la  partecipazione  necessaria  del
difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso
sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto  o  internato
in luogo posto  fuori  della  circoscrizione  del  giudice  e  ne  fa
tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza e'  assicurata  a
distanza mediante collegamento  audiovisivo  ai  sensi  dell'articolo
146-bis, commi 3, 4,  5,  6  e  7,  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  salvo  che  il  collegio
ritenga necessaria la presenza della  parte.  Il  presidente  dispone
altresi' la traduzione dell'interessato detenuto o internato in  caso
di indisponibilita' di mezzi tecnici idonei. 
  4-bis.   Il   tribunale,   dopo   l'accertamento   della   regolare
costituzione delle parti,  ammette  le  prove  rilevanti,  escludendo
quelle vietate dalla legge o superflue»; 
    c) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «.
L'udienza e' rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento  del
difensore»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza  per
essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo  che
avra' la facolta' di non rispondere»; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su  fatti
rilevanti per  il  procedimento,  il  presidente  del  collegio  puo'
disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo
147-bis, comma 2, delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271»; 
    f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
  «10-bis. Le questioni  concernenti  la  competenza  per  territorio
devono essere rilevate o eccepite, a pena di  decadenza,  alla  prima
udienza  e  comunque  subito  dopo  l'accertamento   della   regolare
costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. 
  10-ter. Il  tribunale,  se  ritiene  la  propria  incompetenza,  la
dichiara  con  decreto  e  ordina  la  trasmissione  degli  atti   al
procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  competente;  la
declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi
gia' acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si  applicano  anche
qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai
sensi dell'articolo 5. 
  10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del  comma  10-ter,
il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito  del
provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il  tribunale  competente
non  provvede  ai  sensi  dell'articolo  20.  Il   termine   previsto
dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del  decreto
di sequestro emesso dal tribunale competente. 
  10-quinquies. Il decreto di  accoglimento,  anche  parziale,  della
proposta  pone  a  carico  del  proposto  il  pagamento  delle  spese
processuali. 
  10-sexies. Il decreto del tribunale e'  depositato  in  cancelleria
entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. 
  10-septies. Quando la stesura della motivazione e'  particolarmente
complessa, il tribunale,  se  ritiene  di  non  poter  depositare  il
decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni
delle parti, puo'  indicare  un  termine  piu'  lungo,  comunque  non
superiore a novanta giorni. 
  10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 154 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271». 
  4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Inoltre,  puo'  imporre  tutte  le  prescrizioni  che  ravvisi
necessarie, avuto riguardo alle esigenze di  difesa  sociale,  e,  in
particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una  o
piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c),  il  divieto  di  avvicinarsi  a  determinati
luoghi, frequentati abitualmente da minori»; 
    b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le
seguenti: «e al suo difensore». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7  e  8  del
          citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5. (Titolarita' della proposta. Competenza). - 1.
          Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono
          essere proposte dal  questore,  dal  procuratore  nazionale
          antimafia   e   antiterrorismo,   dal   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale del capoluogo  di  distretto
          ove dimora la  persona  e  dal  direttore  della  Direzione
          investigativa antimafia  le  misure  di  prevenzione  della
          sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e  dell'obbligo
          di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 
              2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1,  lettera
          c),  i),  i-bis)  e  i-ter),le  funzioni  e  le  competenze
          spettanti  al  procuratore  della  Repubblica   presso   il
          tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche
          al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
          circondario dimora la persona previo coordinamento  con  il
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
          capoluogo del distretto nei medesimi  casi,  nelle  udienze
          relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
          prevenzione  le  funzioni  di  pubblico  ministero  possono
          essere esercitate anche dal  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale competente. 
              3. Salvo quanto previsto  al  comma  2,  nelle  udienze
          relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
          prevenzione richieste ai sensi  del  presente  decreto,  le
          funzioni  di  pubblico  ministero   sono   esercitate   dal
          procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 
              4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata
          presso la cancelleria  delle  sezioni  o  dei  collegi  del
          tribunale del capoluogo del distretto, nel  territorio  del
          quale  la  persona  dimora,  previsti  dal  comma  2-sexies
          dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al
          regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12.  Limitatamente  ai
          tribunali  di  Trapani  e  Santa  Maria  Capua  Vetere,  la
          proposta  di  cui  al  comma  1  e'  depositata  presso  la
          cancelleria delle sezioni o dei  collegi  specializzati  in
          materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del
          citato  comma  2-sexies,  ove   la   persona   dimori   nel
          corrispondente circondario.». 
              «Art. 6. (Tipologia delle misure e loro presupposti). -
          1. Alle persone  indicate  nell'articolo  4,  quando  siano
          pericolose  per  la   sicurezza   pubblica,   puo'   essere
          applicata, nei modi stabiliti negli articoli  seguenti,  la
          misura  di  prevenzione  della  sorveglianza  speciale   di
          pubblica sicurezza. 
              2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
          a) e b), alla sorveglianza speciale puo'  essere  aggiunto,
          ove le circostanze del caso lo richiedano,  il  divieto  di
          soggiorno in uno  o  piu'  comuni,  diversi  da  quelli  di
          residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioni. 
              3. Nei casi in cui le altre misure di  prevenzione  non
          sono ritenute idonee alla tutela della  sicurezza  pubblica
          puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale. 
              3-bis. Ai fini della tutela della  sicurezza  pubblica,
          gli obblighi e le prescrizioni inerenti  alla  sorveglianza
          speciale  possono  essere   disposti,   con   il   consenso
          dell'interessato  ed  accertata   la   disponibilita'   dei
          relativi dispositivi, anche con le modalita'  di  controllo
          previste  all'articolo  275-bis  del  codice  di  procedura
          penale.». 
              «Art. 7. (Procedimento applicativo). - 1. Il  tribunale
          provvede, con decreto motivato,  entro  trenta  giorni  dal
          deposito della  proposta.  L'udienza  si  svolge  senza  la
          presenza  del  pubblico.  Il  presidente  dispone  che   il
          procedimento  si  svolga   in   pubblica   udienza   quando
          l'interessato ne faccia richiesta. 
              2. Il presidente fissa la data  dell'udienza  e  ne  fa
          dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai
          difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci
          giorni prima della data  predetta  e  contiene  la  concisa
          esposizione dei contenuti della proposta. Se  l'interessato
          e' privo  di  difensore,  l'avviso  e'  dato  a  quello  di
          ufficio. 
              3. Fino a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del  difensore  e  del  pubblico   ministero.   Gli   altri
          destinatari  dell'avviso  sono  sentiti  se  compaiono.  Se
          l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto  fuori
          della  circoscrizione  del  giudice  e  ne  fa   tempestiva
          richiesta, la partecipazione all'udienza  e'  assicurata  a
          distanza  mediante  collegamento   audiovisivo   ai   sensi
          dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga  necessaria  la
          presenza della parte. Il  presidente  dispone  altresi'  la
          traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di
          indisponibilita' di mezzi tecnici idonei. 
              4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare
          costituzione  delle  parti,  ammette  le  prove  rilevanti,
          escludendo quelle vietate dalla legge o superflue. 
              5. L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento  dell'interessato  che  ha  chiesto  di  essere
          sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in
          luogo  diverso  da  quello  in  cui  ha  sede  il  giudice.
          L'udienza  e'  rinviata  anche  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento del difensore. 
              6. Ove l'interessato non intervenga e  occorra  la  sua
          presenza per essere sentito,  il  presidente  lo  invita  a
          comparire,  avvisandolo  che  avra'  la  facolta'  di   non
          rispondere. 
              7. Le disposizioni dei commi 2,  4,  primo,  secondo  e
          terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita'. 
              8.  Qualora  il  tribunale   debba   sentire   soggetti
          informati  su  fatti  rilevanti  per  il  procedimento,  il
          presidente del collegio puo' disporre  l'esame  a  distanza
          nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2,
          delle norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie
          del  codice  di  procedura  penale,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
              9. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          decreto,  si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni contenute  nell'articolo  666  del  codice  di
          procedura penale. 
              10. Le comunicazioni di cui al presente titolo  possono
          essere effettuate con le  modalita'  previste  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              10-bis. Le  questioni  concernenti  la  competenza  per
          territorio devono essere rilevate o  eccepite,  a  pena  di
          decadenza,  alla  prima  udienza  e  comunque  subito  dopo
          l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il
          tribunale le decide immediatamente. 
              10-ter.   Il   tribunale,   se   ritiene   la   propria
          incompetenza,  la  dichiara  con  decreto   e   ordina   la
          trasmissione degli atti  al  procuratore  della  Repubblica
          presso  il  tribunale  competente;   la   declaratoria   di
          incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi  gia'
          acquisiti. Le disposizioni del comma  10-bis  si  applicano
          anche qualora la proposta sia stata  avanzata  da  soggetti
          non legittimati ai sensi dell'articolo 5. 
              10-quater. Quando il tribunale  dispone  ai  sensi  del
          comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro  venti
          giorni  dal  deposito  del  provvedimento   che   pronuncia
          l'incompetenza, il tribunale  competente  non  provvede  ai
          sensi dell'articolo 20. Il termine  previsto  dall'articolo
          24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del  decreto  di
          sequestro emesso dal tribunale competente. 
              10-quinquies.  Il  decreto   di   accoglimento,   anche
          parziale, della proposta pone  a  carico  del  proposto  il
          pagamento delle spese processuali. 
              10-sexies. Il decreto del tribunale  e'  depositato  in
          cancelleria  entro  quindici   giorni   dalla   conclusione
          dell'udienza. 
              10-septies. Quando  la  stesura  della  motivazione  e'
          particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di  non
          poter depositare il decreto nel termine previsto dal  comma
          10-sexies, dopo le conclusioni delle parti,  puo'  indicare
          un termine piu' lungo, comunque  non  superiore  a  novanta
          giorni. 
              10-octies. Al decreto del  tribunale  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  154  delle  norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271.». 
              «Art.  8.  (Decisione).  -  1.  Il  provvedimento   del
          tribunale stabilisce la durata della misura di  prevenzione
          che non puo' essere inferiore ad un anno  ne'  superiore  a
          cinque. 
              2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di  una
          delle misure di prevenzione  di  cui  all'articolo  6,  nel
          provvedimento  sono  determinate  le  prescrizioni  che  la
          persona sottoposta a tale misura deve osservare. 
              3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella
          della sorveglianza speciale  di  pubblica  sicurezza  e  si
          tratti di persona indiziata di vivere con  il  provento  di
          reati, il tribunale prescrive di darsi,  entro  un  congruo
          termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare  la  propria
          dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita'
          di  pubblica  sicurezza  e  di  non  allontanarsene   senza
          preventivo avviso all'autorita' medesima. 
              4. In ogni caso, prescrive di  vivere  onestamente,  di
          rispettare le leggi, e di  non  allontanarsi  dalla  dimora
          senza preventivo avviso all'autorita'  locale  di  pubblica
          sicurezza;   prescrive,   altresi',   di   non   associarsi
          abitualmente alle persone che hanno subito condanne e  sono
          sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,  di  non
          rincasare la sera piu' tardi e di  non  uscire  la  mattina
          piu' presto di una data ora e senza  comprovata  necessita'
          e,  comunque,  senza   averne   data   tempestiva   notizia
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere
          e  non  portare  armi,  di  non  partecipare  a   pubbliche
          riunioni. 
              5. Inoltre, puo'  imporre  tutte  le  prescrizioni  che
          ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di  difesa
          sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in  uno
          o piu'  comuni  o  in  una  o  piu'  regioni,  ovvero,  con
          riferimento ai soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi,
          frequentati abitualmente da minori. 
              6. Qualora sia  applicata  la  misura  dell'obbligo  di
          soggiorno nel comune di residenza o di  dimora  abituale  o
          del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto: 
                1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza
          preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 
                2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza
          preposta alla sorveglianza nei giorni indicati  ed  a  ogni
          chiamata di essa. 
              7. Alle persone di cui al comma  6  e'  consegnata  una
          carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni
          richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
              8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore  della
          Repubblica, al procuratore  generale  presso  la  Corte  di
          appello ed all'interessato e al suo difensore.».