Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonche' si intende per: a) «organizzazione», una persona giuridica o un ente privo di personalita' giuridica; b) «esercente», chi assume l'esercizio di un aeromobile a norma dell'articolo 874 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 874 del codice della navigazione , di cui al citato regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi' recita: «Art. 874 (Dichiarazione di esercente). - Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalita' prescritte negli articoli da 268 a 270. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.».