Art. 2 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  le
modalita' di ripartizione  e  di  erogazione  della  somma  destinata
all'attuazione di progetti per migliorare  la  catena  intermodale  e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio  e
la  realizzazione  di  nuovi  servizi  marittimi  per  il   trasporto
combinato delle  merci  o  il  miglioramento  dei  servizi  su  rotte
esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati  in  Italia,  che
collegano porti situati in Italia o negli  Stati  membri  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo. 
  2. Gli interventi di cui al presente regolamento  sono  finalizzati
ad incentivare tali servizi e a controbilanciare i  costi  aggiuntivi
necessari all'avvio  e/o  al  miglioramento  dei  servizi  marittimi,
contribuendo a compensare la differenza per diversi costi  esterni  e
costi infrastrutturali specifici  derivanti  dall'uso  del  trasporto
marittimo in sostituzione del trasporto su strada,  quali,  a  titolo
esemplificativo, i costi relativi alla congestione, all'inquinamento,
agli incidenti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo del comma 649 della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, si veda nelle note all'art. 1.