Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 3, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  1007/2011,
nonche' quelle di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul
mercato», «fabbricante»,  «importatore»,  «distributore»,  «operatori
economici», «ritiro»,  «vigilanza  del  mercato»  ed  «immissione  in
libera pratica» di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17
e 19, del regolamento (CE) n. 765/2008.