Art. 2 Classificazione delle opere cinematografiche 1. La classificazione delle opere cinematografiche e' finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la liberta' di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica. 2. La classificazione e' proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilita' e allo sviluppo della personalita' propri di ciascuna fascia d'eta' e al rispetto della dignita' umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente: a) opere per tutti; b) opere non adatte ai minori di anni 6; c) opere vietate ai minori di anni 14; d) opere vietate ai minori di anni 18. 3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il minore non puo' assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'eta' prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilita' genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.