Art. 2 
 
 
                 Programmi di comunicazione politica 
 
  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera c), del Codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere  nel
periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e
la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva
parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche  con
riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto
al numero dei partecipanti e agli  spazi  disponibili,  il  principio
delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi   diritto   puo'   essere
realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,  anche
nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purche'  ciascuna  di  queste
abbia analoghe opportunita' di ascolto. 
  2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita
nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale
tra i seguenti soggetti politici: 
    I) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle  candidature,  nei
confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno  un  anno
un autonomo gruppo o una componente del gruppo  misto  nel  consiglio
regionale da rinnovare. 
  Il tempo disponibile e' ripartito in proporzione  alla  consistenza
dei  rispettivi  gruppi  nel  consiglio  regionale  o  delle  singole
componenti del gruppo misto. 
    II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione  delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: 
  a) nei confronti delle liste regionali, ovvero dei gruppi di  liste
e delle coalizioni di liste collegate alla carica di presidente della
giunta regionale; 
  b) nei confronti delle forze  politiche  che  presentano  liste  di
candidati per l'elezione del consiglio regionale. 
  Il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario fra  tutti
i soggetti concorrenti. 
  3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,   ma   non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione  delle  predette
assenze. 
  4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita'  e  di  parita'  di  trattamento  tra  i  soggetti   politici
nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.  I
calendari delle predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette
giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al Comitato
regionale per le comunicazioni competente che ne informa l'Autorita'.
Le eventuali variazioni dei predetti calendari  sono  tempestivamente
comunicate al  predetto  organo,  che  ne  informa  l'Autorita'.  Ove
possibile, tali  trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne
consentano la fruizione anche ai non udenti. 
  5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 
  6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei
giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente
precedente.