Art. 2 Disposizioni in materia di Commissioni permanenti 1. Gli articoli 21, 22, 23, 28, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47 e 144 sono cosi' modificati: a) all'art. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola: «tredici» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis» sono soppresse; 2) al comma 4, le parole: «o eletto Presidente della 14ª Commissione» sono soppresse ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione puo' sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.»; 3) il comma 4-bis e' abrogato; 4) al comma 5, le parole: «2, 4 e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 4»; b) all'art. 22, comma 1, dopo le parole: «11ª - Lavoro» sono inserite le seguenti: «pubblico e privato»; c) all'art. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola: «comunitari» e' sostituita dalla seguente: «europei», la parola: «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «negli affari comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «negli affari europei»; 2) al comma 2, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea, nonche' sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea»; 3) al comma 3, le parole: «norme comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «norme dell'Unione europea» e le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»; d) all'art. 28, primo comma, primo periodo, le parole: «e la deliberazione dei singoli articoli di» sono sostituite dalla seguente: «dei» e le parole: «per la sola votazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «per la sola votazione degli articoli e la votazione finale» e al secondo periodo, dopo le parole: «ascoltare o discutere» sono inserite le seguenti: «informative o»; e) all'art. 33, il comma 3 e' abrogato e il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, puo' disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.»; f) all'art. 34, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'art. 35 o in sede redigente ai sensi dell'art. 36.»; g) all'art. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: «bilanci e consuntivi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per quelli di cui all'art. 126-bis»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.»; h) all'art. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «per la deliberazione dei singoli articoli» sono soppresse e le parole: «la votazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «la sola votazione degli articoli e la votazione finale»; 2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.»; i) all'art. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 2) al comma 11, le parole: «annuale e pluriennale e nella legge finanziaria» sono soppresse; j) all'art. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: «e approva» sono soppresse; 2) al comma 4, la parola: «l'approvazione» e' sostituita dalla seguente: «l'esame»; 3) al comma 5, alle parole: «l'approvazione finale» sono premesse le seguenti: «la sola votazione degli articoli e»; k) all'art. 43, comma 3-bis, dopo la parola: «appartenenti» la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «la 14ª Commissione permanente» sono sostituite dalle seguenti: «tale Commissione»; l) all'art. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'art. 105, comma 1-bis, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.»; 2) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Le Commissioni»; 3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento»; m) all'art. 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.»; n) alla rubrica del Capo VI, le parole: «, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE» sono soppresse; o) all'art. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea,», la parola «comunitarie» e' sostituita dalla seguente: «europee» e la parola «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La 14ª Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 14ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita', in conformita' ai Trattati europei. 1-ter. Su richiesta della 14ª Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis.»; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.»; 4) al comma 3, primo periodo, la parola: «comunitarie» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 5) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «alla 1ª» sono inserite le seguenti: «e alla 3ª» e le parole da: «, nonche'» fino alla fine del periodo sono soppresse; 6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarieta', rimette tale aspetto all'esame della 14ª Commissione permanente. La 14ª Commissione permanente puo' chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis. 5-ter. Qualora il parere approvato dalla 14ª Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarieta' da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione puo' richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'art. 55, comma 6.»; 7) al comma 6, la parola «comunitari» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 8) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Per la validita' delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea e' richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione. 6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato puo' richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14ª Commissione.».