Art. 2 
 
  1. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso  da
parte degli interessati ai sensi dell'art. 14 della  legge  11  marzo
1953, n. 87, modificato con l'art. 4 della legge 18  marzo  1958,  n.
265. A tal fine sono istituiti i collegi giudicanti di primo grado  e
di appello di cui agli articoli successivi.