Art. 2 1. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso da parte degli interessati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificato con l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265. A tal fine sono istituiti i collegi giudicanti di primo grado e di appello di cui agli articoli successivi.