Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
    b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
    c) Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017  n.
59; 
    d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni; 
    e)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o   Uffici   scolastici
regionali; 
    f) Bando: bando di concorso ai sensi dell'art. 5; 
    g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR. 
    h) Cun: Consiglio universitario nazionale; 
    i) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    l) professori universitari: i professori universitari di I  e  II
fascia; 
    m) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni dell'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica; 
    n) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione  ispettiva  tecnica  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98; 
    o) graduatorie ad esaurimento: graduatorie  di  cui  all'art.  1,
comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.