Art. 2 
 
                      Sistema museale nazionale 
 
  1. Il Sistema museale nazionale e' composto dai musei e dagli altri
luoghi della cultura statali, di cui all'art. 101 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, nonche' dagli altri musei di  appartenenza
pubblica, dai musei  privati  e  dagli  altri  luoghi  della  cultura
pubblici o privati, che, su base volontaria e  secondo  le  modalita'
stabilite dal presente decreto chiedano di essere accreditati. 
  2. Il Sistema museale nazionale e' finalizzato a: 
    a)  potenziare  la  fruizione  del  patrimonio   culturale,   con
particolare  riguardo  alla  sua  capillare  diffusione   sull'intero
territorio nazionale,  nonche'  alle  peculiari  caratteristiche  dei
musei e luoghi della cultura italiani; 
    b)  garantire  un  accesso  di  qualita'  per  gli  utenti  e  un
miglioramento della protezione  dei  beni  culturali,  attraverso  la
definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti  e  ai
luoghi della cultura, di modalita' uniformi  e  verificabili  per  la
conservazione e  valorizzazione  degli  edifici,  dei  luoghi,  delle
collezioni e di codici di comportamento e linee di  politica  museale
condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti; 
    c) favorire  la  promozione  dello  sviluppo  della  cultura,  in
particolare,  attraverso  la  predisposizione  di   un   sistema   di
accreditamento nazionale, nel rispetto delle  autonomie  regionali  e
provinciali, nonche' delle specificita' delle  diverse  tipologie  di
museo o luogo della cultura, quali, a titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, le case-museo, i musei demo-etnoantropologici, di impresa,
religiosi,  scientifici  e  universitari,  le   aree   e   i   parchi
archeologici; 
    d) favorire la generazione di economie di scala, ivi  inclusa  la
prestazione condivisa di servizi e competenze professionali  tra  gli
istituti che  fanno  parte  del  Sistema  medesimo,  con  particolare
riguardo alla formazione del  personale  e  alla  condivisione  delle
migliori pratiche. 
  3. La Direzione generale musei,  di  seguito  «DG  Musei»,  elabora
appositi strumenti di identificazione del Sistema museale  nazionale,
ivi incluso il logo, il cui uso e' disciplinato secondo le  modalita'
stabilite con decreto del Direttore generale musei. 
  4. La DG Musei predispone e pubblica  un  apposito  elenco  recante
l'indicazione dei musei  e  degli  altri  luoghi  della  cultura  del
Sistema museale nazionale e ne cura l'aggiornamento.