Art. 2 Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale 1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'art. 1, e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3; b) avere il pieno godimento dei diritti civili; c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale; d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine; 2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 3. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalita' nel territorio dello Stato italiano. 4. Gli iscritti all'albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine italiano di appartenenza.