(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
                            La formazione 
 
    1. La formazione dell'Assistente di studio  odontoiatrico  e'  di
competenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni  del  presente  Accordo,
procedono alla programmazione dei corsi di formazione  e  autorizzano
le  aziende  del  servizio  sanitario  regionale  e/o  gli  enti   di
formazione   accreditati   per   la   realizzazione   degli   stessi,
valorizzando le precedenti  esperienze  istituzionali  e  associative
gia' esistenti. 
    2. Coloro che conseguono l'attestato di  qualifica/certificazione
ai sensi dell'art. 10 e i lavoratori esentati  di  cui  all'art.  11,
sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di  aggiornamento
della durata di almeno 10 ore all'anno. 
    3. Fermo restando che la durata della formazione non puo'  essere
superiore ai dodici  mesi,  la  qualifica  di  Assistente  di  Studio
odontoiatrico e' acquisibile anche  tramite  l'apprendistato  per  la
qualifica e  il diploma  professionale  ai  sensi  dell'art.  43  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.