Art. 2 
 
        Categorie di contribuenti alle quali non si applicano 
            gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1.  Oltre  alle  tipologie  di  soggetti  individuate  al  comma  6
dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito
con la  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  gli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale  approvati  con  il  presente  decreto  non  si
applicano nei confronti: 
    a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di  cui  all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero,
compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  di  ammontare
superiore a euro 5.164.569; 
    b) dei  contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime  forfetario
agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a  89,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, ovvero, del regime fiscale  di  vantaggio  per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' di  cui  all'art.
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    c) dei contribuenti  che  esercitano  due  o  piu'  attivita'  di
impresa,  non   rientranti   nel   medesimo   indice   sintetico   di
affidabilita'  fiscale,  qualora  l'importo  dei  ricavi   dichiarati
relativi  alle  attivita'  non  rientranti  tra   quelle   prese   in
considerazione  dall'indice  sintetico   di   affidabilita'   fiscale
relativo  all'attivita'   prevalente   superi   il   30   per   cento
dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; 
    d) degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la
determinazione forfetaria del reddito di impresa ai  sensi  dell'art.
80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; 
    e) delle organizzazioni di volontariato e delle  associazioni  di
promozione sociale  che  applicano  il  regime  forfetario  ai  sensi
dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; 
    f) delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del
3 luglio 2017; 
    g) delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che
operano esclusivamente a favore delle imprese  socie  o  associate  e
delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori  che
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.