Art. 2 Definizione di Smart Road 1. Si definiscono Smart Road le infrastrutture stradali per le quali e' compiuto, secondo le specifiche funzionali di cui all'art. 6, comma 1, un processo di trasformazione digitale orientato a introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico, modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni, servizi avanzati ai gestori delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione e agli utenti della strada, nel quadro della creazione di un ecosistema tecnologico favorevole all'interoperabilita' tra infrastrutture e veicoli di nuova generazione. 2. Il processo di trasformazione digitale di cui al comma 1 e' finalizzato: a) alla conoscenza dei flussi e delle condizioni di deflusso ai fini del miglioramento: 1) della sicurezza stradale e della assistenza al viaggio ed alla guida; 2) della gestione del traffico; 3) della informazione avanzata ai viaggiatori; 4) della resilienza delle reti e della gestione degli scenari ordinari e di intervento; b) alla sicurezza stradale con la introduzione di soluzioni e servizi innovativi abilitati dalle tecnologie; c) alla interoperabilita' con i veicoli di nuova generazione ed alla messa in esercizio di servizi C-ITS, a partire da quelli denominati «Day-1» dalla piattaforma europea C-ITS. 3. Per le infrastrutture stradali, definite Smart Road ai sensi del comma 1, e', altresi', avviato, secondo le specifiche funzionali di cui all'art. 6, comma 3, un processo di ulteriore adeguamento tecnologico finalizzato a realizzare: a) una opportuna e moderna modalita' di rappresentazione cartografica; b) metodologie di gestione e verifica dei dati di progetto, costruzione e esercizio delle infrastrutture ispirate ai principi del BIM; c) sistemi di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale degli elementi critici componenti le infrastrutture stradali.