Art. 2 Criteri di organizzazione della Banca dati nazionale presso il GSE 1. Il GSE, in collaborazione con l'ENEA, organizza la banca dati nazionale adottando soluzioni che consentano una visione univoca degli impianti ovvero delle iniziative incentivate, attraverso l'inserimento di dati omogenei e comuni ai vari settori di attivita' e alle varie forme di incentivazione, in modo da monitorare il sostegno finanziario complessivo a ciascun impianto o iniziativa, consentire la determinazione del sostegno complessivo a ciascun beneficiario e agevolare la prevenzione di eventuali fenomeni fraudolenti. A tal fine, il GSE utilizza, ove possibile, gli archivi ed i sistemi operativi in suo possesso, valorizzando la centralizzazione e il consolidamento dei dati provenienti dai differenti sistemi di gestione di dati e di meccanismi di incentivazione gestiti dallo stesso GSE o da altre banche dati gestite da soggetti terzi quali i gestori di rete, e adottando soluzioni tecniche per garantire, attraverso la integrazione e la modifica delle informazioni, il costante aggiornamento della banca dati. 2. I dati minimi da riversare nella banca dati sono la tipologia e la fonte normativa della misura di incentivazione, l'autorita' concedente, il codice identificativo dell'impianto ovvero dell'intervento oggetto di incentivazione, ove presente, la sua ubicazione, la sua potenza elettrica ovvero termica ovvero altri parametri atti a qualificare l'intervento se rilevanti per la determinazione dell'incentivo, la fonte di alimentazione utilizzata, il valore economico dell'incentivo erogato nonche' i dati identificativi del soggetto beneficiario. 3. La banca dati e' inoltre organizzata in modo da agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni con i dati contenuti nel «registro nazionale degli aiuti di Stato» di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 4. La banca dati e' organizzata in modo da consentire il monitoraggio dei costi degli incentivi nei settori dell'efficienza energetica, permettendo all'ENEA di ottimizzare le attivita' gia' previste dall'art. 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche al fine di disporre dei dati necessari per consentire di elaborare, ognuno per le parti di competenza, statistiche e analisi a differenti gradi di dettaglio, di supporto alle scelte piu' opportune sull'incentivazione nei vari settori di intervento. La banca dati e' altresi' strutturata in modo da consentire il confronto e l'incrocio tra i diversi incentivi o strumenti di sostegno, al fine di prevenire fenomeni fraudolenti, ivi incluso il divieto di cumulo di incentivi. 5. Previo confronto con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Associazione nazionale dei comuni e l'ENEA, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica le caratteristiche della banca dati, specificando la tipologia di interventi incentivati considerata e, per ciascun tipo, i dati oggetto di inserimento nella medesima banca dati e le relative modalita' di inserimento. A tale scopo, il GSE assicura la razionalizzazione dei flussi, in particolare acquisendo direttamente dal registro di cui all'art. 1, comma 3, i dati relativi agli aiuti di Stato ivi inseriti da altre amministrazioni. 6. Il GSE monitora i meccanismi di incentivazione adottati dalle amministrazioni pubbliche allo scopo di mantenere aggiornata la struttura e i contenuti della banca dati.