Art. 2 
 
                      Criteri di organizzazione 
              della Banca dati nazionale presso il GSE 
 
  1. Il GSE, in collaborazione con l'ENEA, organizza  la  banca  dati
nazionale adottando soluzioni  che  consentano  una  visione  univoca
degli  impianti  ovvero  delle  iniziative  incentivate,   attraverso
l'inserimento di dati omogenei e comuni ai vari settori di  attivita'
e alle varie forme  di  incentivazione,  in  modo  da  monitorare  il
sostegno finanziario complessivo a  ciascun  impianto  o  iniziativa,
consentire la  determinazione  del  sostegno  complessivo  a  ciascun
beneficiario  e  agevolare  la  prevenzione  di  eventuali   fenomeni
fraudolenti. A tal fine, il GSE utilizza, ove possibile, gli  archivi
ed  i  sistemi   operativi   in   suo   possesso,   valorizzando   la
centralizzazione  e  il  consolidamento  dei  dati  provenienti   dai
differenti  sistemi  di  gestione  di  dati  e   di   meccanismi   di
incentivazione gestiti dallo  stesso  GSE  o  da  altre  banche  dati
gestite da soggetti terzi  quali  i  gestori  di  rete,  e  adottando
soluzioni tecniche per garantire, attraverso  la  integrazione  e  la
modifica delle informazioni, il costante  aggiornamento  della  banca
dati. 
  2. I dati minimi da riversare nella banca dati sono la tipologia  e
la  fonte  normativa  della  misura  di  incentivazione,  l'autorita'
concedente,   il   codice   identificativo    dell'impianto    ovvero
dell'intervento oggetto  di  incentivazione,  ove  presente,  la  sua
ubicazione, la sua potenza  elettrica  ovvero  termica  ovvero  altri
parametri  atti  a  qualificare  l'intervento  se  rilevanti  per  la
determinazione dell'incentivo, la fonte di alimentazione  utilizzata,
il  valore  economico   dell'incentivo   erogato   nonche'   i   dati
identificativi del soggetto beneficiario. 
  3. La banca dati e' inoltre organizzata in  modo  da  agevolare  il
coordinamento e lo scambio di informazioni con i dati  contenuti  nel
«registro nazionale degli aiuti di Stato» di cui  all'art.  52  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4.  La  banca  dati  e'  organizzata  in  modo  da  consentire   il
monitoraggio dei costi degli incentivi  nei  settori  dell'efficienza
energetica, permettendo all'ENEA di  ottimizzare  le  attivita'  gia'
previste dall'art. 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115,
e della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche al fine  di
disporre dei dati necessari per consentire di elaborare,  ognuno  per
le parti di competenza, statistiche e analisi a differenti  gradi  di
dettaglio, di supporto alle scelte piu' opportune sull'incentivazione
nei vari settori di intervento. La banca dati e' altresi' strutturata
in modo da  consentire  il  confronto  e  l'incrocio  tra  i  diversi
incentivi o strumenti di sostegno,  al  fine  di  prevenire  fenomeni
fraudolenti, ivi incluso il divieto di cumulo di incentivi. 
  5. Previo confronto con le regioni, le Province autonome di  Trento
e Bolzano, l'Associazione nazionale dei comuni e l'ENEA, entro cinque
mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il  GSE
pubblica  le  caratteristiche  della  banca  dati,  specificando   la
tipologia di interventi incentivati considerata e, per ciascun  tipo,
i dati oggetto di inserimento nella medesima banca dati e le relative
modalita'  di  inserimento.  A  tale  scopo,  il  GSE   assicura   la
razionalizzazione dei flussi, in particolare acquisendo  direttamente
dal registro di cui all'art. 1, comma 3, i dati relativi  agli  aiuti
di Stato ivi inseriti da altre amministrazioni. 
  6. Il GSE monitora i meccanismi di  incentivazione  adottati  dalle
amministrazioni pubbliche  allo  scopo  di  mantenere  aggiornata  la
struttura e i contenuti della banca dati.