Art. 2 Iscrizione all'Albo e titoli professionali 1. L'iscrizione all'Albo e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. 2. L'iscrizione all'Albo e' accompagnata dalle dizioni: «sezione A - Chimica», «sezione A - Fisica», «sezione B - Chimica», «sezione B - Fisica». 3. Agli iscritti alla sezione A dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico»; b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico». 4. Agli iscritti alla sezione B dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico Iunior»; b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico Iunior». 5. Nell'Albo sono annotate le eventuali specializzazioni possedute dagli iscritti. 6. Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei chimici e dei fisici di appartenenza rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione di iscrizione. 7. L'iscritto all'Albo puo' richiedere all'Ordine di iscrizione il rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo. 8. L'iscrizione all'Albo determina l'iscrizione all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) nell'ipotesi di esercizio delle professioni di Chimico e Fisico, come definito dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, ai sensi dello statuto di tale ente previdenziale.