(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 1)
                               Art. 1. 
           Campo di applicazione e struttura del contratto 
 
    1. Il presente contratto si applica  a  tutto  il  personale  con
rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato
dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del
CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva  del
13 luglio 2016. 
    2. Il presente CCNL si articola in: 
      a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti
i dipendenti del comparto; 
      b) specifiche sezioni: contenenti le  disposizioni  applicabili
esclusivamente al personale in  servizio  presso  le  amministrazioni
destinatarie della sezione stessa, che sono: 
        Istituzioni scolastiche ed educative; 
        Istituzioni  di  Alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica; 
        Universita' e Aziende ospedaliero-universitarie; 
        Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. 
    3.  Con  la  locuzione  «Istituzioni  scolastiche  ed  educative»
vengono  indicate:  le  scuole  statali  dell'infanzia,  primarie   e
secondarie, le istituzioni educative,  nonche'  ogni  altro  tipo  di
scuola statale. 
    4. Con il termine  «Istituzioni  di  Alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano:  le  Accademie  di  belle
arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale  di  arte
drammatica, gli Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche -
ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. 
    5. Con  il  termine  «Universita'»  e  con  il  termine  «Aziende
ospedaliero-universitarie»   si    intendono    le    amministrazioni
destinatarie dei precedenti CCNL dell'Universita'. 
    6.  Con  il  termine  «Enti  di   ricerca»   si   intendono   gli
enti/amministrazioni destinatarie dei procedenti CCNL della  Ricerca.
Tra questi viene ricompresa l'Agenzia Spaziale  italiana  (ASI),  che
precedentemente era destinataria del relativo CCNL ai sensi dell'art.
70 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    7.  Nel  presente  CCNL  con  il  termine  «Amministrazioni»   si
intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4,
5 e 6. 
    8. Per quanto concerne il  personale  scolastico  delle  province
autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia
previste dai decreti legislativi 24  luglio  1996,  nn.  433  e  434,
quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997. 
    9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e
successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel  testo  del
presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    10. Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  CCNL,
continuano a trovare applicazione le  disposizioni  contrattuali  dei
CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche  norme
di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e  con
le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001.