Art. 2 Atti di carattere generale adottati dall'Autorita' 2.1 L'Autorita' adotta atti di carattere generale nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati. 2.2 Nel testo di ciascun provvedimento adottato e' specificata la natura dell'atto e indicata l'efficacia vincolante o meno delle disposizioni ivi contenute.