Art. 2 
 
         Atti di carattere generale adottati dall'Autorita' 
 
  2.1 L'Autorita' adotta atti di carattere generale  nella  forma  di
linee guida,  bandi-tipo,  capitolati-tipo,  contratti-tipo  e  altri
strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati. 
  2.2 Nel testo di ciascun provvedimento adottato e'  specificata  la
natura dell'atto e  indicata  l'efficacia  vincolante  o  meno  delle
disposizioni ivi contenute.