Art. 2 
 
Categorie  erogabili  di  alimenti   senza   glutine   specificamente
                        formulati per celiaci 
 
  1.  Ai  fini  dell'erogazione  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale sono inclusi nel registro nazionale,  istituito  presso  la
Direzione generale per l'igiene, la sicurezza  degli  alimenti  e  la
nutrizione del Ministero della salute, gli alimenti di cui all'art. 1
rientranti nelle seguenti categorie: 
    a) pane e affini, prodotti da forno salati; 
    b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta; 
    c) preparati e basi  pronte  per  dolci,  pane,  pasta,  pizza  e
affini; 
    d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari; 
    e) cereali per la prima colazione. 
  2. Ai fini dell'inclusione nel registro  nazionale,  gli  operatori
del  settore  alimentare  devono  notificare  tali  alimenti  con  le
modalita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,
n. 111. 
  3. Il Ministero della salute pubblica  sul  proprio  sito  internet
aggiornamenti periodici del registro nazionale.