Art. 2 Produzione vegetale 1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del regolamento CE n. 834/07, la fertilita' del suolo e la prevenzione delle malattie e' mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento. 2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie e' coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa. 3) In deroga a quanto riportato al comma 2: a. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa; b. il riso puo' succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa; c. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio; d. le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio e' interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. 4) In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di settanta giorni. 5) Tutte le valutazioni di conformita' delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili. 6) I commi dal n. 1 al n. 5 del presente articolo non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto. 7) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformita' alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero. 8) I documenti giustificativi, di cui all'art. 3, paragrafo 1 e all'art. 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, che attestano la necessita' di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08 o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/08, sono rappresentati dalla dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile. 9) Qualora la necessita' di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, il documento giustificativo e' rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che riguardano, se del caso, ciascun singolo impiego: a. relazione tecnico agronomica; b. certificato di analisi del terreno; c. relazione fitopatologica; d. carta dei suoli; e. bollettini meteorologici e fitosanitari; f. modelli fitopatologici previsionali; g. registrazione delle catture su trappole entomologiche. 10) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale e' rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», del decreto legislativo n. 75/2010. 11) Possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti industriali, i seguenti prodotti: a. letame; b. letame essiccato e pollina; c. effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato; d. effluenti liquidi di allevamento; e. digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati con materiale di origine vegetale o animale di cui all'allegato I del regolamento n. 889/2008. 12) Il termine «allevamento industriale» a cui si fa riferimento nella colonna «descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08, si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a. gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento; b. gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale. 13) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, possono disporre che nei territori di competenza sia adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero le deroghe concesse entro trenta giorni dalla data di concessione. 14) Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti elencati nell'Allegato 2 al presente decreto, purche' impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia. Il singolo prodotto commerciale non puo' contenere alcuna componente non esplicitamente autorizzata per la tipologia di appartenenza. Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono immesse in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalita' e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonche' la destinazione d'uso che, in ogni caso, non dovra' essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009.