Art. 2 Determinazione dei posti disponibili per i concorsi 1. Il numero dei posti da mettere a concorso per l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e' stabilito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.