Art. 2 Programma dei controlli e criteri di selezione degli interventi 1. L'ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Il campione e' definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA di cui all'art. 5, comma 1, nell'anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o piu' dei seguenti criteri: a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota; b) istanze che presentano la spesa piu' elevata; c) istanze che presentano criticita' in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. 3. Il piano di controllo annuale termina entro dodici mesi dall'approvazione da parte del MISE-DG MEREEN.