Art. 2 
 
                Periodo transitorio e fasi temporali 
 
  1. Il periodo transitorio di cui ai commi 2  e  3  e'  fissato,  in
attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  commi
1028 e 1032, ed in coerenza con le previsioni di cui  alla  decisione
(UE) 2017/899, tenendo  conto  della  necessita'  e  complessita'  di
assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della  popolazione
verso standard di trasmissione avanzati. 
  2. Il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e'  suddiviso
in quattro fasi temporali cui associare  rispettivamente  le  quattro
aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, per  lo  svolgimento
delle attivita' di  cui  all'art.  1,  comma  1032,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, lettere b), c) e d). 
  3. Il periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 e'  suddiviso
in tre fasi temporali cui associare rispettivamente le  quattro  aree
geografiche per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  all'art.  1,
comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera e). 
  4. I criteri per effettuare l'associazione tra ciascuna delle  aree
geografiche di cui all'art. 1, commi l e 2, e le  fasi  temporali  di
cui ai commi 2 e 3, sono i seguenti: 
  a) esclusione o riduzione di problemi interferenziali verso i Paesi
radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per
il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; 
  b) ottimizzazione della  compatibilita'  degli  impianti  tra  aree
geografiche; 
  c) continuita' tra aree limitrofe; 
  d) riduzione dei disagi  per  i  cittadini  e  dei  costi  per  gli
operatori di rete.