Art. 2 Operativita' della garanzia dello Stato 1. A norma dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di garanzia del Fondo, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 2. La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato va presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e al Gestore trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. 7. Con l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali o personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo. Il Gestore, in nome e per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.