Art. 2 Inserimento degli articoli 2-bis e 2-ter al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» sono inseriti i seguenti: a) «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova). - 1. Al fine di salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e' dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti. Intorno all'area dove insistono i circuiti e' garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. E' fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o piu' circuiti. 2. Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli allegati 1 e 2, e' delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.»; b) «Art. 2-ter (Abbigliamento tecnico dei candidati). - Al fine di tutelare l'incolumita' dei candidati, gli stessi, durante l'esecuzione delle prove di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) indossano: a) casco integrale; b) guanti; c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle; d) scarpe chiuse; e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia; f) paraschiena.».