Art. 2 
 
 
Individuazione delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e
degli altri segni distintivi della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
esercitano il diritto all'uso esclusivo delle proprie  denominazioni,
dei propri stemmi, dei propri emblemi e di ogni altro relativo  segno
distintivo indicati nelle tabelle A e B allegate,  che  costituiscono
parte integrante del presente  regolamento,  nonche'  di  ogni  altra
denominazione, stemma, emblema e segno  distintivo,  ivi  incluse  le
uniformi per foggia e colore, che identifica la Polizia di Stato e  i
Vigili del fuoco ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le  strutture
esistenti  o  soppressi,  istituito  ai  sensi   delle   disposizioni
ordinamentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. 
  2. Le denominazioni, gli stemmi, gli  emblemi  e  gli  altri  segni
distintivi di cui al comma 1 sono di seguito denominati simboli. 
  3. I simboli di cui al comma 1 sono pubblicati anche sul  sito  web
istituzionale della Polizia di Stato  (www.poliziadistato.it)  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (http://www.vigilfuoco.it). 
  4. Il diritto all'uso esclusivo  e'  esercitato  dalla  Polizia  di
Stato e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche  in  relazione
ai simboli che somigliano o comunque  richiamano  quelli  di  cui  al
comma 1; si applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  degli
articoli 20, 21 e 22 del codice della proprieta' industriale  di  cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 20, 21  e  22  del
          decreto legislativo 16 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12
          dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 marzo 2005, n. 52, S.O: 
              «Art. 20 (Diritti conferiti dalla registrazione). -  1.
          I diritti del titolare  del  marchio  d'impresa  registrato
          consistono  nella  facolta'  di  fare  uso  esclusivo   del
          marchio. Il titolare ha il diritto  di  vietare  ai  terzi,
          salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica: 
                a) un  segno  identico  al  marchio  per  prodotti  o
          servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato; 
                b) un segno identico o simile al marchio  registrato,
          per prodotti o  servizi  identici  o  affini,  se  a  causa
          dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
          affinita' fra i prodotti o servizi, possa  determinarsi  un
          rischio di confusione per il pubblico, che puo'  consistere
          anche in un rischio di associazione fra i due segni; 
                c) un segno identico o simile al  marchio  registrato
          per prodotti o servizi anche  non  affini,  se  il  marchio
          registrato goda nello stato di rinomanza  e  se  l'uso  del
          segno senza giusto motivo consente di trarre  indebitamente
          vantaggio dal carattere distintivo o  dalla  rinomanza  del
          marchio o reca pregiudizio agli stessi. 
              2. Nei casi menzionati  al  comma  1  il  titolare  del
          marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre  il
          segno sui prodotti o sulle loro confezioni;  di  offrire  i
          prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a  tali
          fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti
          dal   segno;   di   importare    o    esportare    prodotti
          contraddistinti dal segno stesso; di  utilizzare  il  segno
          nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'. 
              3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle
          merci che mette in  vendita,  ma  non  puo'  sopprimere  il
          marchio del produttore o  del  commerciante  da  cui  abbia
          ricevuto i prodotti o le merci. 
              Art. 21 (Limitazioni del diritto di marchio).  -  1.  I
          diritti di marchio d'impresa registrato non  permettono  al
          titolare  di  vietare   ai   terzi   l'uso   nell'attivita'
          economica, purche' l'uso sia  conforme  ai  principi  della
          correttezza professionale: 
                a) del loro nome e indirizzo; 
                b)  di  indicazioni  relative   alla   specie,   alla
          qualita', alla quantita',  alla  destinazione,  al  valore,
          alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del
          prodotto  o  di  prestazione  del  servizio  o   ad   altre
          caratteristiche del prodotto o del servizio; 
                c) del marchio d'impresa se esso  e'  necessario  per
          indicare la destinazione di  un  prodotto  o  servizio,  in
          particolare come accessori o pezzi di ricambio. 
              2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario
          alla legge, ne',  in  specie,  in  modo  da  ingenerare  un
          rischio  di  confusione  sul  mercato   con   altri   segni
          conosciuti come distintivi di imprese, prodotti  o  servizi
          altrui, o da indurre comunque in inganno  il  pubblico,  in
          particolare circa la natura,  qualita'  o  provenienza  dei
          prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in  cui
          viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di  autore,
          di proprieta' industriale, o  altro  diritto  esclusivo  di
          terzi. 
              3. E' vietato a chiunque di  fare  uso  di  un  marchio
          registrato dopo che  la  relativa  registrazione  e'  stata
          dichiarata nulla, quando la causa di nullita'  comporta  la
          illiceita' dell'uso del marchio. 
              Art. 22 (Unitarieta' dei  segni  distintivi).  -  1. E'
          vietato  adottare  come  ditta,  denominazione  o   ragione
          sociale,  insegna  e  nome  a  dominio  di  un  sito  usato
          nell'attivita' economica o altro segno distintivo un  segno
          uguale  o   simile   all'altrui   marchio   se,   a   causa
          dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di  impresa
          dei titolari di quei segni ed i prodotti o  servizi  per  i
          quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio
          di confusione per il pubblico che puo' consistere anche  in
          un rischio di associazione fra i due segni. 
              2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione
          come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome
          a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro
          segno distintivo di un segno uguale o simile ad un  marchio
          registrato per prodotti o servizi  anche  non  affini,  che
          goda nello Stato di rinomanza  se  l'uso  del  segno  senza
          giusto motivo consente di  trarre  indebitamente  vantaggio
          dal carattere distintivo o dalla rinomanza  del  marchio  o
          reca pregiudizio agli stessi.".