Art. 2 
 
Modifiche al codice di procedura penale in  materia  di  riservatezza
  delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche
  oggetto di intercettazione. 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 103, comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo  periodo,
quando le comunicazioni e conversazioni sono  comunque  intercettate,
il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche  sommariamente,
e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data,  l'ora
e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.»; 
    b) all'articolo 114,  comma  2,  dopo  le  parole:  «dell'udienza
preliminare», sono aggiunte  le  seguenti:  «,  fatta  eccezione  per
l'ordinanza indicata dall'articolo 292»; 
    c) all'articolo 267, comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «L'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  provvede  a   norma
dell'articolo  268,  comma  2-bis,  informando   preventivamente   il
pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle  comunicazioni
e conversazioni.»; 
    d) all'articolo 268: 
      1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. E' vietata
la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o  conversazioni
irrilevanti ai fini delle indagini,  sia  per  l'oggetto  che  per  i
soggetti coinvolti, nonche' di quelle, parimenti non  rilevanti,  che
riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale
delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora
e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta. 
      2-ter.  Il  pubblico  ministero,  con  decreto  motivato,  puo'
disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al  comma  2-bis
siano trascritte nel verbale quando ne ritiene  la  rilevanza  per  i
fatti oggetto di prova. Puo' altresi' disporre  la  trascrizione  nel
verbale, se  necessarie  a  fini  di  prova,  delle  comunicazioni  e
conversazioni relative a  dati  personali  definiti  sensibili  dalla
legge.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I  verbali  e  le
registrazioni  sono  trasmessi  al   pubblico   ministero,   per   la
conservazione  nell'archivio  di  cui  all'articolo  269,  comma   1,
immediatamente  dopo  la  scadenza  del  termine  indicato   per   lo
svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di
proroga. Il pubblico ministero dispone con  decreto  il  differimento
della trasmissione  dei  verbali  e  delle  registrazioni  quando  la
prosecuzione delle operazioni  rende  necessario,  in  ragione  della
complessita' delle indagini, che l'ufficiale di  polizia  giudiziaria
delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo  stesso
decreto fissa le prescrizioni per assicurare la  tutela  del  segreto
sul materiale non trasmesso.»; 
    e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati; 
    f) all'articolo 329, comma 1, dopo le parole:  «e  dalla  polizia
giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, le richieste del  pubblico
ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine  e  gli
atti del giudice che provvedono su tali richieste». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  103,  comma  7,  del
          codice di procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1.  -
          6. (Omissis). 
              7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i
          risultati  delle   ispezioni,   perquisizioni,   sequestri,
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,  eseguiti
          in violazione delle disposizioni  precedenti,  non  possono
          essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui
          al primo periodo, quando le comunicazioni  e  conversazioni
          sono comunque intercettate,  il  loro  contenuto  non  puo'
          essere trascritto, neanche  sommariamente,  e  nel  verbale
          delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il
          dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  114,  comma  2,  del
          codice di procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 114  (Divieto  di  pubblicazione  di  atti  e  di
          immagini). - 1. (Omissis). 
              2. E' vietata la pubblicazione, anche  parziale,  degli
          atti non piu' coperti dal segreto  fino  a  che  non  siano
          concluse le indagini preliminari  ovvero  fino  al  termine
          dell'udienza preliminare, fatta eccezione  per  l'ordinanza
          indicata dall'art. 292. 
              3. - 7. (Omissis).» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  267,  comma  4,  del
          codice di procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). - 1.
          - 3. (Omissis). 
              4.  Il  pubblico  ministero  procede  alle   operazioni
          personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
          giudiziaria. L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede  a
          norma    dell'art.    268,    comma    2-bis,    informando
          preventivamente il pubblico ministero con  annotazione  sui
          contenuti delle comunicazioni e conversazioni. 
              5. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  268  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  268  (Esecuzione  delle  operazioni).  -  1.  Le
          comunicazioni  intercettate   sono   registrate   e   delle
          operazioni e' redatto verbale. 
              2. Nel verbale e' trascritto, anche  sommariamente,  il
          contenuto delle comunicazioni intercettate. 
              2-bis. E'  vietata  la  trascrizione,  anche  sommaria,
          delle comunicazioni o  conversazioni  irrilevanti  ai  fini
          delle indagini,  sia  per  l'oggetto  che  per  i  soggetti
          coinvolti, nonche' di quelle, parimenti non rilevanti,  che
          riguardano dati personali definiti sensibili  dalla  legge.
          Nel verbale delle operazioni sono indicate, in  tali  casi,
          soltanto  la  data,  l'ora  e  il  dispositivo  su  cui  la
          registrazione e' intervenuta. 
              2-ter. Il pubblico  ministero,  con  decreto  motivato,
          puo' disporre che le comunicazioni e conversazioni  di  cui
          al comma 2-bis  siano  trascritte  nel  verbale  quando  ne
          ritiene la rilevanza per i fatti  oggetto  di  prova.  Puo'
          altresi'  disporre  la   trascrizione   nel   verbale,   se
          necessarie  a  fini  di  prova,   delle   comunicazioni   e
          conversazioni relative a dati personali definiti  sensibili
          dalla legge. 
              3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente
          per mezzo degli impianti  installati  nella  procura  della
          Repubblica.  Tuttavia,  quando  tali   impianti   risultano
          insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di
          urgenza,  il  pubblico   ministero   puo'   disporre,   con
          provvedimento  motivato,  il  compimento  delle  operazioni
          mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione  alla
          polizia giudiziaria. 
              3-bis.  Quando  si   procede   a   intercettazione   di
          comunicazioni  informatiche  o  telematiche,  il   pubblico
          ministero puo' disporre che le  operazioni  siano  compiute
          anche mediante impianti appartenenti a privati. 
              4. I verbali  e  le  registrazioni  sono  trasmessi  al
          pubblico ministero, per la conservazione  nell'archivio  di
          cui all'art. 269, comma 1, immediatamente dopo la  scadenza
          del termine indicato per lo  svolgimento  delle  operazioni
          nei  provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  proroga.  Il
          pubblico ministero  dispone  con  decreto  il  differimento
          della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando
          la  prosecuzione  delle  operazioni  rende  necessario,  in
          ragione della complessita' delle indagini, che  l'ufficiale
          di polizia giudiziaria  delegato  all'ascolto  consulti  le
          risultanze  acquisite.  Con  lo  stesso  decreto  fissa  le
          prescrizioni per  assicurare  la  tutela  del  segreto  sul
          materiale non trasmesso. 
              5. (abrogato) 
              6. (abrogato) 
              7. (abrogato) 
              8. (abrogato).» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  329,  comma  1,  del
          codice di  procedura  penale  cosi'  come  modificato  alla
          presente legge: 
              «Art.  329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli   atti
          d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla  polizia
          giudiziaria,  le  richieste  del  pubblico   ministero   di
          autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
          del giudice che provvedono su tali richieste  sono  coperti
          dal segreto fino a quando l'imputato  non  ne  possa  avere
          conoscenza  e,  comunque,  non  oltre  la  chiusura   delle
          indagini preliminari. 
              2.- 3. (Omissis).»