Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole « le seguenti  attivita'  »,
sono sostituite  dalle   seguenti:   « le   attivita' come   definite
dall'articolo  1,  comma  2,  lettera   h-septies.1),   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; »; 
    b) al comma 1, lettera b), i numeri 1), 2), 3), 3.1., 3.2., 3.3.,
4), 4.1., 4.2., 4.3., 5), 6) e 7) sono soppressi; 
    c) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: 
      « b-bis) "servizio di disposizione di ordine di pagamento":  un
servizio che dispone l'ordine di pagamento su  richiesta  dell'utente
di servizi  di  pagamento  relativamente  a  un  conto  di  pagamento
detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento; 
      b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online
che fornisce  informazioni  relativamente  a  uno  o  piu'  conti  di
pagamento detenuti dall'utente di  servizi  di  pagamento  presso  un
altro prestatore di servizi di pagamento o presso piu' prestatori  di
servizi di pagamento; »; 
      d) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: 
        « c-bis) "operazione di pagamento a distanza":  un'operazione
di pagamento iniziata tramite internet o tramite un  dispositivo  che
puo' essere utilizzato per comunicare a distanza; 
        c-ter) "convenzionamento  di  operazioni  di  pagamento":  un
servizio  di  pagamento  fornito  da  un  prestatore  di  servizi  di
pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per  accettare
e  trattare  le  operazioni  di  pagamento  e  che  da'  luogo  a  un
trasferimento di fondi al beneficiario; 
        c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un  servizio
di pagamento fornito da un prestatore di  servizi  di  pagamento  che
stipula un  contratto  per  fornire  al  pagatore  uno  strumento  di
pagamento per disporre e trattare/  le  operazioni  di  pagamento  di
quest'ultimo; »; 
      e) al comma 1, dopo la lettera g), e' inserita la seguente: 
        « g-bis) "prestatore di servizi di pagamento  di  radicamento
del conto": un  prestatore  di  servizi  di  pagamento  che  offre  e
amministra un conto di pagamento per un pagatore; »; 
      f) al comma 1, lettera h), la parola « utilizzatore »,  ovunque
presente, e' sostituita dalla seguente: « utente »; 
      g) al comma 1, lettera  l),  la  parola  «  utilizzatori  »  e'
sostituita dalla seguente: « utenti »; 
      h)  al  comma  1,  lettera  n),  dopo  le  parole  «  ammontare
corrispondente », sono inserite le seguenti: «,  espresso  in  moneta
avente corso legale, »; 
      i) al comma 1, dopo la lettera o), e' inserita la  seguente:  «
o-bis)  "bonifico":  l'accredito   sul   conto   di   pagamento   del
beneficiario tramite  un'operazione  di  pagamento  o  una  serie  di
operazioni di pagamento effettuate a valere sul  conto  di  pagamento
del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi  di  pagamento  di
radicamento del conto  del  pagatore,  sulla  base  di  un'istruzione
impartita da quest'ultimo; »; 
      l) al comma 1, la lettera q) e' sostituita  dalla  seguente:  «
"autenticazione": la procedura che consente al prestatore di  servizi
di pagamento di verificare l'identita' di un  utente  di  servizi  di
pagamento o la validita'  dell'uso  di  uno  specifico  strumento  di
pagamento,   incluse   le   relative   credenziali    di    sicurezza
personalizzate fornite dal prestatore; »; 
      m) al comma 1, dopo la lettera q), sono inserite le seguenti: 
        «    q-bis)    "autenticazione    forte     del     cliente":
un'autenticazione  basata  sull'uso   di   due   o   piu'   elementi,
classificati nelle categorie  della  conoscenza  (qualcosa  che  solo
l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede)
e  dell'inerenza  (qualcosa  che  caratterizza  l'utente),  che  sono
indipendenti,  in  quanto  la  violazione  di  uno  non   compromette
l'affidabilita' degli altri, e che  e'  concepita  in  modo  tale  da
tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; 
        q-ter)    "credenziali    di    sicurezza    personalizzate":
funzionalita' personalizzate  fornite  a  un  utente  di  servizi  di
pagamento  dal  prestatore  di  servizi  di  pagamento  a   fini   di
autenticazione; 
        q-quater) "dati sensibili relativi ai  pagamenti":  dati  che
possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali  di
sicurezza personalizzate. Per l'attivita' dei prestatori  di  servizi
di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di
informazione sui conti, il nome del titolare del conto  e  il  numero
del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti; »; 
      n) al comma 1, lettera  r),  la  parola  «  utilizzatore  »  e'
sostituita, ovunque presente, dalla seguente: « utente »; 
      o) al comma 1, lettera  s),  la  parola  «  utilizzatore  »  e'
sostituita, ovunque presente, dalla seguente: « utente »; 
      p) al comma 1, lettera t), le parole « 84,  lettera  b),  della
direttiva 2007/64/CE » sono sostituite dalle seguenti: « 104, lettera
a) della direttiva 2015/2366/UE»; 
      q) al comma 1, la lettera z) e' soppressa; 
      r) al comma 1, la lettera aa) e' sostituita  dalla  seguente  «
"tasso  di  cambio  di  riferimento":  il  tasso  di  cambio  che  e'
utilizzato come base per calcolare un cambio valuta  e  che  e'  reso
disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da  una
fonte accessibile al pubblico; »; 
      s) al comma 1, dopo la lettera aa), sono inserite  le  seguenti
lettere: 
        « bb) "contenuto digitale": i beni o  i  servizi  prodotti  e
forniti in formato digitale il cui uso o consumo  e'  limitato  a  un
dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo  l'uso  o  il
consumo di beni o servizi fisici. »; 
        « cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea »; 
      t) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        « 2. Al Titolo IV-bis  del  presente  decreto  attuativo  del
Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  29  aprile  2015  si  applicano  le  definizioni  contenute  nel
Regolamento stesso. ». 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Il presente decreto si applica  ai  servizi  di  pagamento
prestati nel territorio della Repubblica. »; 
    b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      « b) operazioni  di  pagamento  dal  pagatore  al  beneficiario
effettuate tramite un agente commerciale autorizzato  in  base  a  un
accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni  o
servizi a condizione che agisca per conto del  solo  pagatore  o  del
solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso  non  entri  mai  in
possesso dei fondi dei clienti; »; 
    c) al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      « e) servizi  in  cui  il  beneficiario  fornisce  contante  al
pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una
richiesta    esplicita    dell'utente    immediatamente    precedente
l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata  all'acquisto  di
beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca
d'Italia; »; 
    d) al comma 2, lettera h), le  parole  «  fatto  salvo  l'»  sono
sostituite dalle seguenti: « fatta salva l'applicazione dell' »; 
    e) al comma 2, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
      «  m)  servizi  basati  su  specifici  strumenti  di  pagamento
utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti
condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare
beni o servizi solo nei locali dell'emittente o  all'interno  di  una
rete limitata di  prestatori  di  servizi  vincolati  da  un  accordo
commerciale  con  l'emittente;  2)  strumenti  che   possono   essere
utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto  limitata  di
beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati  da  un'autorita'
pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali,
per l'acquisto di beni o servizi specifici  da  fornitori  aventi  un
accordo commerciale con l'emittente e che hanno  validita'  solamente
in un unico Stato membro; »; 
    f) al comma 2, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
      « n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti
o servizi di comunicazione  elettronica  che,  in  aggiunta  a  detti
servizi di comunicazione elettronica, consentono a  un  utente  della
rete  o  del  servizio  di   effettuare   operazioni   di   pagamento
addebitandole  alla  relativa  fattura  o  al   conto   prealimentato
dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di  reti  o
servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il  valore  di
ciascuna operazione di pagamento non  superi  euro  50  e  il  valore
complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che
l'operazione di pagamento: 
        1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a
tecnologia vocale; 
        2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel
quadro di un'attivita'  di  beneficenza,  per  effettuare  erogazioni
liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo  4
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in  via
esclusiva o prevalente una o piu' attivita' caritatevoli  tra  quelle
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,
individuate con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di  cui  all'articolo
97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
        3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per
l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla  prestazione  di
servizi; »; 
      g) al comma 2, la lettera q) e' sostituita dalla seguente: 
        « q) servizi di prelievo di contante forniti  da  prestatori,
tramite sportelli automatici per conto di uno o piu' emittenti  della
carta, che non sono parti del contratto quadro  con  il  cliente  che
preleva denaro da un conto  di  pagamento,  a  condizione  che  detti
prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. E' fatta  salva
l'applicazione dell'articolo 32-quater. »; 
      h) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «  3.  Il  titolo  II  del  presente   decreto   legislativo,
l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai servizi di pagamento nella
valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione
che  i  prestatori  di  servizi  di  pagamento  del  pagatore  e  del
beneficiario  siano  insediati  nell'Unione  europea  ovvero  l'unico
prestatore di  servizi  di  pagamento  coinvolto  nell'operazione  di
pagamento sia insediato nell'Unione europea. »; 
      i) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        « 3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo, salvo
gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo
VI, salvo l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, si applicano,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
Banca d'Italia in  conformita'  alla  direttiva  (UE)  2015/2366,  ai
servizi di pagamento in una valuta che non e'  quella  di  uno  Stato
membro, a condizione che i prestatori di  servizi  di  pagamento  del
pagatore e  del  beneficiario  siano  insediati  nell'Unione  europea
ovvero  l'unico  prestatore  di  servizi   di   pagamento   coinvolto
nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione  europea,  per
le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate. 
        3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi  2  e  4,  gli
articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 25 e 27,
del presente decreto legislativo e l'articolo 115 e  il  capo  II-bis
del titolo VI, salvo l'articolo 126-quater, del  decreto  legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  si  applicano,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia in  conformita'  alla  direttiva  (UE)
2015/2366, ai  servizi  di  pagamento  in  tutte  le  valute  laddove
soltanto uno dei prestatori di servizi  di  pagamento  sia  insediato
nell'Unione europea, per le parti dell'operazione  di  pagamento  ivi
effettuate. »; 
      l) al comma 4, lettera  b),  la  parola  «  utilizzatore  »  e'
sostituita dalla seguente: « utente »; 
      m) al comma 4, lettera b), le parole « comma 4, 10, 12  »  sono
sostituite dalle seguenti: « comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis, »; 
      n) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        « 4-bis. La Banca d'Italia definisce modalita' e termini  per
l'invio delle informazioni che i prestatori dei  servizi  di  cui  al
comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in
conformita' all'articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366. 
        4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi  ad  essa
notificati ai sensi del comma 4-bis. ». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1: 
        1) la parola « utilizzatore », ovunque ricorra, e' sostituita
dalla seguente: «utente»; 
        2) dopo le parole « spese sostenute per », sono  inserite  le
seguenti: «l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per »; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        « 2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore  e
quello del beneficiario siano entrambi situati  nell'Unione  europea,
ovvero  l'unico  prestatore  di  servizi   di   pagamento   coinvolto
nell'operazione di pagamento  sia  situato  nell'Unione  europea,  il
pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal
rispettivo prestatore di servizi di pagamento.  Resta  impregiudicata
la possibilita' di prevedere forme di esenzione dall'applicazione  di
spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti  a  favore
di pensionati e lavoratori dipendenti. »; 
      c) il comma 3 e' abrogato; 
      d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        « 4. Il beneficiario non puo' applicare a carico del pagatore
spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento. »; 
      e) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
        « 4-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
e' designata quale autorita' competente a verificare l'osservanza del
divieto di cui al comma 4,  e  ad  applicare  le  relative  sanzioni,
avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori,  previsti
dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
        4-ter.  La  Banca  d'Italia  e  l'Autorita'   garante   della
concorrenza e  del  mercato  collaborano  tra  loro,  anche  mediante
scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi  il   segreto
d'ufficio. ». 
  4. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c): le parole « comma 1 » sono  sostituite
dalle seguenti: « comma 2 »; la parola « utilizzatore » e' sostituita
dalla seguente: « utente » e dopo le parole « la  mancata  esecuzione
», sono inserite le seguenti: « o disposizione »; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      « 3. Gli  articoli  11  e  12  non  si  applicano  alla  moneta
elettronica  quando  le  modalita'  di  funzionamento  del   relativo
circuito non consentono al prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
congelare il conto su cui e' caricata  la  moneta  elettronica  o  di
bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede  limiti  di
avvaloramento non superiori a euro 500. ». 
  5. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Il
consenso  a  eseguire  operazioni  di  pagamento  puo'  anche  essere
prestato tramite il  beneficiario  o  il  prestatore  di  servizi  di
disposizione di ordine di pagamento. »; 
    b) al comma 3, le parole « L'autorizzazione puo'  essere  data  »
sono sostituite dalle seguenti: « Il consenso puo' essere dato »; 
    c) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «  Il  consenso  ad
eseguire un'operazione di pagamento o  una  serie  di  operazioni  di
pagamento puo' essere revocato in qualsiasi momento,  nella  forma  e
secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel  contratto
relativo a singole operazioni  di  pagamento,  purche'  cio'  avvenga
prima  che  l'ordine  di  pagamento  diventi  irrevocabile  ai  sensi
dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la  revoca
non sono considerate autorizzate. ». 
  6. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
11, sono inseriti i seguenti: 
    « Art. 5-bis (Conferma della disponibilita' di fondi).  -  1.  Su
richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente  strumenti
di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi  di  pagamento
di radicamento del conto conferma senza  indugio  se  sul  conto  del
pagatore  vi  e'  la  disponibilita'   dell'importo   richiesto   per
l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purche': 
      a) al  momento  della  richiesta  il  conto  del  pagatore  sia
accessibile on-line; 
      b)  il  pagatore  abbia  prestato  il  consenso  esplicito   al
prestatore di  servizi  di  pagamento  di  radicamento  del  conto  a
rispondere  a  richieste  di  conferma  da  parte  di  uno  specifico
prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilita'  sul
conto di pagamento del pagatore  dell'importo  corrispondente  a  una
determinata operazione di pagamento basata su carta; 
      c) il consenso di  cui  alla  lettera  b)  sia  stato  prestato
anteriormente alla prima richiesta di conferma. 
  2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' chiedere la  conferma
di cui al  comma  1,  quando  siano  soddisfatte  tutte  le  seguenti
condizioni: 
    a) il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di
servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1; 
    b) il pagatore ha disposto l'operazione di pagamento  utilizzando
uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal  prestatore  di
servizi di pagamento; 
    c) prima di ciascuna richiesta  di  conferma,  il  prestatore  di
servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi  di
pagamento di radicamento del conto  e  comunica  in  maniera  sicura,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  98,  paragrafo  1,
lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366  e  dalle  relative  norme
tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea. 
  3. La conferma di cui al  comma  1  consiste  esclusivamente  nella
risposta  positiva  o  negativa  e  non  puo'  essere  memorizzata  o
utilizzata  per  scopi  diversi  dall'esecuzione  dell'operazione  di
pagamento per cui e' stata chiesta. La conferma non  puo'  consistere
nell'estratto del saldo del conto e non puo' consentire al prestatore
di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare i  fondi
sul conto di pagamento del pagatore. 
  4. Il pagatore puo' chiedere al prestatore di servizi di  pagamento
di radicamento del conto di comunicargli  l'avvenuta  identificazione
del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la  conferma  e
la risposta che e' stata fornita. 
  5. Il presente articolo non si applica a  operazioni  di  pagamento
disposte tramite strumenti di pagamento basati su  carta  su  cui  e'
caricata moneta elettronica. 
  Art. 5-ter (Disposizioni per l'accesso ai  conti  di  pagamento  in
caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento). - 1.  Se  il
conto di pagamento e' accessibile on-line, il pagatore ha il  diritto
di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di
pagamento per il servizio di pagamento di cui all'articolo, 1,  comma
2, lettera h-septies.1), n. 7, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385. La prestazione di  tale  servizio  non  e'  subordinata
all'esistenza di  un  rapporto  contrattuale  tra  il  prestatore  di
servizi di disposizione di ordine di pagamento  e  il  prestatore  di
servizi di pagamento di radicamento del conto. 
  2. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento: 
    a) non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione
alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento; 
    b) provvede affinche' le credenziali di sicurezza  personalizzate
del pagatore non siano accessibili  ad  altri  fuorche'  al  pagatore
stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza  personalizzate
e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti; 
    c) provvede affinche' qualunque altra informazione sul  pagatore,
ottenuta nella prestazione del servizio di disposizione di ordine  di
pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo  con  il
consenso esplicito del pagatore; 
    d) ogni volta che dispone un ordine di pagamento,  si  identifica
presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto
del  pagatore,  comunicando  con  quest'ultimo,  il  pagatore  e   il
beneficiario in maniera sicura,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo  98,  paragrafo  1,  lett.  d),  della  direttiva  (UE)
2015/2366  e  dalle  relative  norme  tecniche  di   regolamentazione
adottate dalla Commissione europea; 
    e) non chiede al pagatore dati diversi da  quelli  necessari  per
prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; non  usa
ne' conserva dati ne' vi accede per fini  diversi  dalla  prestazione
del servizio di disposizione di ordine di pagamento  e  non  conserva
dati sensibili relativi ai pagamenti del pagatore; 
    f) non modifica l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato
dell'operazione; 
    g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione del
prestatore di servizi  di  pagamento  di  radicamento  del  conto  il
riferimento dell'operazione di pagamento. 
  3. Al fine di garantire l'esercizio del  diritto  del  pagatore  di
avvalersi del servizio di disposizione di  ordine  di  pagamento,  il
prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto: 
    a) comunica in maniera sicura con  i  prestatori  di  servizi  di
disposizione di ordine di pagamento, conformemente  all'articolo  98,
paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative
norme  tecniche  di  regolamentazione  adottate   dalla   Commissione
europea; 
    b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine  di  pagamento  dal
prestatore  di  servizi  di  disposizione  di  ordine  di  pagamento,
fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le
informazioni sull'ordine di pagamento  e  sulla  relativa  esecuzione
disponibili  al  medesimo  prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
radicamento del conto; 
    c) assicura parita' di trattamento agli ordini trasmessi mediante
un prestatore di servizi  di  disposizione  di  ordine  di  pagamento
rispetto a quelli trasmessi direttamente dal  pagatore,  fatte  salve
ragioni  obiettive  riferibili,  in  particolare,  ai   tempi,   alla
priorita' o alle spese applicabili. 
  Art. 5-quater (Disposizioni per  l'accesso  alle  informazioni  sui
conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi  di
informazioni sui conti). - 1. Se il conto di pagamento e' accessibile
online, l'utente ha il diritto  di  avvalersi  di  un  prestatore  di
servizi di informazione sui conti per il servizio di pagamento di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera  h-septies.1),  n.  8,  del  decreto
legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385.  La  prestazione  di  tale
servizio non e' subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale
tra  il  prestatore  di  servizi  di  informazione  sui  conti  e  il
prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. 
  2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti: 
    a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del  consenso
esplicito dell'utente; 
    b) provvede affinche' le credenziali di sicurezza  personalizzate
dell'utente non siano accessibili ad altri fuorche' all'utente stesso
e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate  e  che
esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti; 
    c) per ogni sessione di comunicazione, si  identifica  presso  il
prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento  del
conto, comunicando con questi  e  con  l'utente  in  maniera  sicura,
conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva
(UE) 2015/2366 e alle relative  norme  tecniche  di  regolamentazione
adottate dalla Commissione europea; 
    d) accede soltanto  alle  informazioni  sui  conti  di  pagamento
designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali
conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti; 
    e) non usa, ne' conserva dati, ne' vi  accede  per  fini  diversi
dalla  prestazione  del   servizio   di   informazione   sui   conti,
conformemente alle norme sulla protezione dei dati. 
  3. In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi  di
pagamento di radicamento del conto: 
    a) comunica in maniera sicura con  i  prestatori  di  servizi  di
informazione sui conti, conformemente all'articolo 98,  paragrafo  1,
lett. d), della  direttiva  (UE)  2015/2366  e  alle  relative  norme
tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea; 
    b)  assicura  parita'  di  trattamento  alle  richieste  di  dati
trasmesse  dal  prestatore  di  servizi  di  informazione  sui  conti
rispetto a quelle trasmesse  direttamente  dall'utente,  fatte  salve
ragioni obiettive. ». 
  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Limiti all'utilizzo
degli strumenti di pagamento »; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «  1.  Qualora  per  dare  il  consenso  venga  utilizzato  uno
specifico  strumento  di  pagamento,  il  pagatore  e   il   relativo
prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa
per le operazioni eseguite attraverso detto strumento. »; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      « 3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore  di  servizi  di
pagamento informa il pagatore, secondo le modalita'  concordate,  del
blocco dello strumento,  motivando  tale  decisione.  Ove  possibile,
l'informazione viene  resa  in  anticipo  rispetto  al  blocco  dello
strumento di pagamento o al piu' tardi immediatamente dopo, salvo che
tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con
obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati  ai
sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o ricorrano altri giustificati  motivi  ostativi  in  base  alle
disposizioni  in  materia  di  contrasto  del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. ». 
  8. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
11, sono inseriti i seguenti: 
  « Art. 6-bis (Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei
prestatori di servizi di pagamento). - 1. Il prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto  puo'  rifiutare  l'accesso  a  un
conto di pagamento a un prestatore di  servizi  di  informazione  sui
conti o a un prestatore di  servizi  di  disposizione  di  ordine  di
pagamento, per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso
fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento da parte di  tali
soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento  fraudolenti  o  non
autorizzati. In tali casi, il prestatore di servizi di  pagamento  di
radicamento del conto, secondo le modalita' convenute  con  l'utente,
informa  quest'ultimo  del  rifiuto  e  dei  relativi   motivi.   Ove
possibile,  tale  informazione  e'  resa  prima  che  l'accesso   sia
rifiutato o, al piu'  tardi,  immediatamente  dopo,  salvo  che  tale
informazione non debba essere fornita  in  quanto  in  contrasto  con
obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati  ai
sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o ricorrano altri giustificati  motivi  ostativi  in  base  alle
disposizioni  in  materia  di  contrasto  del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo, di legge o  di  regolamento.  Al  venir
meno delle ragioni che hanno portato al  rifiuto,  il  prestatore  di
servizi di pagamento di radicamento del conto consente  l'accesso  al
conto di pagamento. 
  2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento  del  conto
comunica immediatamente alla Banca d'Italia  il  rifiuto  di  cui  al
comma precedente,  indicandone  le  motivazioni.  La  Banca  d'Italia
effettua le valutazioni di competenza e, ove  necessario,  adotta  le
misure ritenute opportune. 
  3.  In  ogni  caso  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento   di
radicamento del conto deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto
di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a
un prestatore di servizi di disposizione di ordine  di  pagamento  se
riceve dall'utente la revoca del consenso alla  prestazione  di  tali
servizi. Il prestatore dei servizi di pagamento  di  radicamento  del
conto informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di
disposizione di ordine di pagamento e il  prestatore  di  servizi  di
informazione sui conti. 
  Art. 6-ter  (Notifica  dei  dati  relativi  alle  frodi).  -  1.  I
prestatori di servizi di pagamento trasmettono  alla  Banca  d'Italia
dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai  servizi  di
pagamento. 
  2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio
dei dati di cui  al  comma  precedente,  anche  per  tener  conto  di
orientamenti dell'ABE. 
  3. La Banca d'Italia trasmette in forma aggregata i  dati  ricevuti
ai sensi dei commi precedenti all'ABE e alla BCE. ». 
  9. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Obblighi  a  carico
dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli  strumenti  di
pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate »; 
    b) al comma 1: 
      1) all'alinea la parola « utilizzatore »  e'  sostituita  dalla
seguente: « utente »; 
      2) alla lettera a), dopo le parole « e l'uso »,  sono  inserite
le seguenti: « e che devono essere obiettivi,  non  discriminatori  e
proporzionati »; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. Ai fini di cui al  comma  1,  lettera  a),  l'utente,  non
appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli
misure   idonee   a   proteggere   le   credenziali   di    sicurezza
personalizzate. ». 
  10. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «   a)   assicurare   che   le   credenziali   di   sicurezza
personalizzate non siano accessibili a soggetti  diversi  dall'utente
abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi
posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7; »; 
      2) alla lettera b), la parola « specificamente » e' soppressa e
la parola « utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: « utente »; 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «  c)  assicurare  che  siano  sempre  disponibili  strumenti
adeguati affinche' l'utente dei servizi di pagamento  possa  eseguire
la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonche',
nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere lo sblocco dello
strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove il  prestatore
di servizi di pagamento non vi abbia gia' provveduto.  Ove  richiesto
dall'utente, il prestatore di servizi di  pagamento  gli  fornisce  i
mezzi per dimostrare di  aver  effettuato  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), entro i 18 mesi successivi  alla
comunicazione medesima; »; 
      4) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        « c-bis) fornire all'utente la possibilita' di procedere alla
comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  b),  a  titolo
gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi  di  sostituzione
dello strumento di pagamento; »; 
      5) alla lettera d), le parole « dell'utilizzatore di cui » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui »; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. I rischi derivanti dalla spedizione di  uno  strumento  di
pagamento o delle relative credenziali  di  sicurezza  personalizzate
sono a carico del prestatore di servizi di pagamento.». 
  11. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Notifica  e
rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente  eseguite
»; 
    b) al comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «
L'utente, venuto a  conoscenza  di  un'operazione  di  pagamento  non
autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di  cui
all'articolo 25, ha il diritto di  ottenerne  la  rettifica  solo  se
comunica senza indugio tale  circostanza  al  proprio  prestatore  di
servizi di pagamento secondo i termini e le  modalita'  previste  nel
contratto quadro o nel contratto relativo  a  singole  operazioni  di
pagamento. »; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «  2-bis.  Se  e'  coinvolto  un  prestatore  di   servizi   di
disposizione di ordine  di  pagamento,  l'utente  ha  il  diritto  di
ottenere la rettifica dal  prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
radicamento del conto a  norma  del  primo  comma,  fatti  salvi  gli
articoli 11, comma 2-bis, e 25-bis, comma 1. »; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «  3.  Un'operazione  di  pagamento  si  intende  non  eseguita
correttamente quando l'esecuzione non e' conforme all'ordine  o  alle
istruzioni impartite dall'utente al proprio prestatore di servizi  di
pagamento. ». 
  12. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola « utilizzatore  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « utente »; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      « 1-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta  mediante  un
prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento,  questi
ha l'onere di provare  che,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,
l'operazione  di  pagamento  e'  stata   autenticata,   correttamente
registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento  delle
procedure necessarie per la sua esecuzione o di  altri  inconvenienti
connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato.
»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. Quando l'utente di servizi  di  pagamento  neghi  di  aver
autorizzato un'operazione di pagamento eseguita,  l'utilizzo  di  uno
strumento di  pagamento  registrato  dal  prestatore  di  servizi  di
pagamento, compreso,  se  del  caso,  il  prestatore  di  servizi  di
disposizione  di  ordine  di   pagamento,   non   e'   di   per   se'
necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione  sia  stata
autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in  modo
fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piu'
degli obblighi di cui all'articolo 7.  E'  onere  del  prestatore  di
servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi
di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode,
del dolo o della colpa grave dell'utente. ». 
  13. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
11, e' inserito il seguente: 
    « Art. 10-bis  (Autenticazione  e  misure  di  sicurezza).  -  1.
Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366  e  alle
relative  norme   tecniche   di   regolamentazione   adottate   dalla
Commissione europea, i prestatori di servizi di  pagamento  applicano
l'autenticazione forte del cliente quando l'utente: 
      a) accede al suo conto di pagamento on-line; 
      b) dispone un'operazione di pagamento elettronico; 
      c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che
puo' comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. 
    2. Nel caso dell'avvio di un'operazione di pagamento  elettronico
di cui al paragrafo 1, lettera b), per  le  operazioni  di  pagamento
elettronico a distanza, l'autenticazione forte del cliente  applicata
dai  prestatori  di  servizi  di  pagamento  comprende  elementi  che
colleghino in maniera dinamica l'operazione a uno specifico importo e
a un beneficiario specifico. 
    3. Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e
alle relative  norme  tecniche  di  regolamentazione  adottate  dalla
Commissione  europea,  i   prestatori   di   servizi   di   pagamento
predispongono  misure  di  sicurezza   adeguate   per   tutelare   la
riservatezza  e   l'integrita'   delle   credenziali   di   sicurezza
personalizzate degli utenti di servizi di pagamento. 
    4. I commi 2 e 3 si applicano anche allorche'  i  pagamenti  sono
disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di  ordine
di pagamento.  I  commi  1  e  3  si  applicano  anche  allorche'  le
informazioni sono richieste mediante  un  prestatore  di  servizi  di
informazione sui conti. 
    5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del  conto
consentono ai prestatori di servizi  di  disposizione  di  ordine  di
pagamento e ai prestatori di servizi di  informazione  sui  conti  di
utilizzare  le  procedure  di  autenticazione  fornite  dagli  stessi
prestatori  di  servizi  di  pagamento  di  radicamento   del   conto
all'utente. ». 
  14. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Fatto salvo l'articolo  9,  nel  caso  in  cui  sia  stata
eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di
servizi di pagamento rimborsa al pagatore  l'importo  dell'operazione
medesima immediatamente e in ogni caso al piu' tardi  entro  la  fine
della giornata operativa successiva  a  quella  in  cui  prende  atto
dell'operazione  o  riceve  una  comunicazione  in  merito.  Ove  per
l'esecuzione  dell'operazione  sia  stato  addebitato  un  conto   di
pagamento, il prestatore di servizi di  pagamento  riporta  il  conto
nello stato in cui si sarebbe trovato se  l'operazione  di  pagamento
non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito
non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. »; 
    b) al comma 2, dopo le parole « immediata comunicazione  »,  sono
inserite le seguenti: « per iscritto  alla  Banca  d'Italia  »  e  la
parola « utilizzatore » e' soppressa; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      « 2-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta  mediante  un
prestatore di servizi di disposizione  di  ordine  di  pagamento,  il
prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto  rimborsa
al pagatore immediatamente e, in  ogni  caso,  entro  la  fine  della
giornata  operativa   successiva,   l'importo   dell'operazione   non
autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello  stato
in cui si sarebbe trovato se l'operazione  di  pagamento  non  avesse
avuto luogo. In caso di operazione di pagamento non  autorizzata,  se
il relativo ordine di pagamento e' disposto mediante un prestatore di
servizi di disposizione  di  ordine  di  pagamento,  quest'ultimo  e'
tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni  caso,  entro  la  fine
della giornata operativa successiva,  senza  che  sia  necessaria  la
costituzione in mora,  al  prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
radicamento del conto  su  richiesta  di  quest'ultimo,  gli  importi
rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi  di  disposizione
di ordine di pagamento e' responsabile dell'operazione  di  pagamento
non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in ogni caso, entro  la
fine della giornata operativa successiva senza che sia necessaria  la
costituzione in  mora  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
radicamento del conto, su richiesta di  quest'ultimo,  anche  per  le
perdite subite. In entrambi i casi e' fatta  salva  la  facolta'  del
prestatore di servizi di  disposizione  di  ordine  di  pagamento  di
dimostrare, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10,  comma
1-bis,  che,  nell'ambito  delle  sue  competenze,  l'operazione   di
pagamento e' stata autenticata, correttamente  registrata  e  non  ha
subito  le  conseguenze  di  guasti  tecnici  o  altri  inconvenienti
relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente
diritto in questi casi alla restituzione delle somme da  quest'ultimo
versate al prestatore di servizi  di  pagamento  di  radicamento  del
conto ai sensi del presente comma. 
      d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        « 3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non  preclude  la
possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare,
anche in un momento successivo, che  l'operazione  di  pagamento  era
stata autorizzata. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento
ha il diritto di  chiedere  direttamente  all'utente  e  ottenere  da
quest'ultimo la restituzione dell'importo  rimborsato  ai  sensi  dei
commi 1 e 2-bis. »; 
      e) al comma 4, la parola « utilizzatore » e'  sostituita  dalla
seguente: « utente » e dopo le parole « servizi di pagamento  »  sono
inserite le seguenti: « compreso,  se  del  caso,  il  prestatore  di
servizi di disposizione di ordine di pagamento ». 
  15. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola « utilizzatore  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « utente »; 
    b) al comma 2, la parola « utilizzatore  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « utente »; 
    c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      « 2-bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo  fraudolento,
il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore  di  servizi
di pagamento  non  esige  un'autenticazione  forte  del  cliente.  Il
beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di  servizi  di
pagamento del pagatore se non accettano  l'autenticazione  forte  del
cliente. 
      2-ter.  Il  pagatore  non  sopporta  alcuna   perdita   se   lo
smarrimento,  la  sottrazione  o  l'appropriazione   indebita   dello
strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso  prima
di  un  pagamento,  salvo  il  caso  in  cui  abbia  agito  in   modo
fraudolento, o se la perdita e' stata causata da atti o omissioni  di
dipendenti,  agenti  o  succursali  del  prestatore  di  servizi   di
pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attivita'. »; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      « 3. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento
o non abbia adempiuto a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo
7, con dolo o colpa  grave,  il  pagatore  puo'  sopportare,  per  un
importo comunque non superiore a  euro  50,  la  perdita  relativa  a
operazioni  di  pagamento  non  autorizzate  derivanti  dall'utilizzo
indebito dello strumento  di  pagamento  conseguente  al  suo  furto,
smarrimento o appropriazione indebita. »; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « Qualora  abbia  agito
in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o piu'  obblighi  di
cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, l'utente  sopporta  tutte
le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non
si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3. » ; 
    f) il comma 5 e' abrogato. 
  16. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
11, e' inserito il seguente: 
    « Art. 12-bis (Operazioni di pagamento il  cui  importo  non  sia
noto in anticipo). - 1. Se un'operazione di pagamento basata su carta
e' disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza  che  sia  noto
l'importo dell'operazione nel momento in cui il  pagatore  presta  il
proprio consenso, il prestatore di servizi di pagamento del  pagatore
puo' bloccare i fondi sul conto di pagamento  del  pagatore  solo  se
quest'ultimo  ha  acconsentito  a  che  sia   bloccato   un   importo
predeterminato. 
    2. Il prestatore di servizi di  pagamento  del  pagatore  sblocca
senza indugio i fondi bloccati ai  sensi  del  comma  precedente  nel
momento  della  ricezione  delle  informazioni  concernenti  l'esatto
importo dell'operazione di  pagamento  e,  al  piu'  tardi,  dopo  la
ricezione dell'ordine di pagamento. ». 
  17. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo le parole « operazioni di pagamento  »  e'
inserita la seguente: « autorizzate »; 
    b) al comma 2, dopo le parole « operazione di pagamento  eseguita
» sono inserite le seguenti: « e la data valuta dell'accredito non e'
successiva a quella dell'addebito dell'importo »; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      « 3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, in aggiunta a
quanto disposto dal comma 1, nel caso  di  addebiti  diretti  di  cui
all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il  pagatore  ha  un
diritto incondizionato al rimborso nei termini  di  cui  all'articolo
14.»; 
    d) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «  Il
contratto quadro tra il  pagatore  e  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento puo' escludere il diritto al rimborso se ricorrono entrambe
le seguenti condizioni: ». 
  18. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo le parole « operazioni di pagamento  »  e'
inserita la seguente: «autorizzate»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      « 3. Il diritto del  prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica  nel  caso  di
cui all'articolo 13, comma 3-bis. ». 
  19. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  «   ,   trasmesso
direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per  il
suo tramite, » sono soppresse; 
    b) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «
Prima di tale momento, il conto di pagamento del  pagatore  non  puo'
essere addebitato. »; 
    c) al comma 2, la parola « utilizzatore  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « utente ». 
  20. All'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento  rifiuti  di
eseguire o di disporre un ordine di  pagamento,  il  rifiuto  e,  ove
possibile,  le  relative  motivazioni,  nonche'  la   procedura   per
correggere  eventuali  errori  materiali  imputabili  all'utente  che
abbiano causato il rifiuto, sono  comunicati  all'utente,  salvo  che
tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con
obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati  ai
sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  o  ricorrano  giustificati  motivi  ostativi   in   base   alle
disposizioni  in  materia  di  contrasto  del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. »; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «  3.  Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  effettua  la
comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalita'  concordate  con
l'utente, con la massima sollecitudine e,  al  piu'  tardi,  entro  i
termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui
all'articolo 20. »; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «  4.  Ove  il  rifiuto  di  un   ordine   di   pagamento   sia
obiettivamente giustificato, il prestatore di  servizi  di  pagamento
puo' addebitare spese ragionevoli per  la  comunicazione  all'utente,
ove cio' sia stato concordato tra le parti. »; 
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      « 4-bis. Quando tutte  le  condizioni  previste  dal  contratto
quadro sono soddisfatte, il prestatore di  servizi  di  pagamento  di
radicamento del conto del pagatore non puo' rifiutare di eseguire  un
ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale
ordine sia disposto dal pagatore,  anche  tramite  un  prestatore  di
servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario  o
per il tramite di quest'ultimo, salvo che cio'  risulti  contrario  a
disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale. ». 
  21. All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) Il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «  Fatte  salve  le
disposizioni di cui al presente  articolo,  una  volta  ricevuto  dal
prestatore  di  servizi  di  pagamento  del  pagatore,  l'ordine   di
pagamento non puo' essere revocato dall'utente.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5,  comma  4,  se
l'operazione di pagamento e' disposta da un prestatore di servizi  di
disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del  beneficiario
o per il suo tramite, il  pagatore  non  puo'  revocare  l'ordine  di
pagamento dopo aver prestato il proprio  consenso  a  disporre  o  ad
eseguire l'operazione  di  pagamento  al  prestatore  di  servizi  di
disposizione di ordine di pagamento o beneficiario. »; 
    c) al comma 4, la parola « utilizzatore  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « utente »; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      « 5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a  4,  l'ordine  di
pagamento puo' essere  revocato  solo  se  e'  stato  concordato  tra
l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso
di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario
o per il suo tramite, per  la  revoca  dell'ordine  di  pagamento  e'
necessario anche il  consenso  del  beneficiario.  Il  prestatore  di
servizi di pagamento puo'  addebitare  le  spese  della  revoca  solo
qualora cio' sia previsto nel contratto quadro. »; 
    e) il comma 7 e' abrogato; 
    f) al comma 8, la parola « utilizzatore  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « utente ». 
  22. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «  servizi  di  pagamento  »,  sono
inserite le seguenti: « ed eventuali loro intermediari »; 
    b) al comma 3, le parole « trattenute dal prestatore  di  servizi
di pagamento del beneficiario ai sensi del comma 2 » sono  sostituite
dalle seguenti: « di cui al comma precedente ». 
  23. All'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. La presente sezione e' applicabile anche ad operazioni  di
pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a  meno  che  non  sia
diversamente convenuto dall'utente e dal  prestatore  di  servizi  di
pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23,  che
non puo' essere oggetto di deroga contrattuale. Per le operazioni  di
pagamento effettuate nel territorio dell'Unione  europea,  quando  le
parti di un contratto di pagamento convengono un termine  massimo  di
esecuzione superiore a quello di cui all'articolo  20,  tale  termine
non puo' essere superiore a quattro giornate  operative  dal  momento
della ricezione dell'ordine di pagamento. ». 
  24. All'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1.  Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del  pagatore
assicura che dal momento della  ricezione  dell'ordine  di  pagamento
l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del  prestatore
di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata
operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di
pagamento disposte su supporto cartaceo, tale  termine  massimo  puo'
essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. ». 
  25. All'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
al comma 1, la parola « 20 » e'  sostituita  dalle  seguenti:  «  23,
comma 2 ». 
  26. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo,  la  parola  «  utilizzatore  »  e'
sostituita dalla seguente: «consumatore » e la parola « contante » e'
sostituita dalla seguente: « contanti »; 
    b) al comma 1, secondo periodo, la parola  «  utilizzatore  »  e'
sostituita dalla seguente: « utente». 
  27. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2.  Purche'  non  vi  sia  conversione  valutaria  o  vi  sia
conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero
tra le valute di due  Stati  membri,  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione  di
pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo
e' accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa
giornata operativa  di  ricezione  dell'ordine  di  pagamento  per  i
pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento. »; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  28. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente e' inesatto,
il prestatore di servizi di pagamento non e' responsabile,  ai  sensi
dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione
di pagamento. Il prestatore di  servizi  di  pagamento  del  pagatore
compie tuttavia sforzi ragionevoli per  recuperare  i  fondi  oggetto
dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi  di  pagamento
del beneficiario  e'  tenuto  a  collaborare,  anche  comunicando  al
prestatore di servizi di pagamento  del  pagatore  ogni  informazione
utile. Se non e' possibile il recupero dei fondi,  il  prestatore  di
servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore,
e' tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile  ai
fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel  contratto  quadro,  il
prestatore di servizi  di  pagamento  addebita  all'utente  le  spese
sostenute per il recupero dei fondi. »; 
    b) al comma 3, la parola « utilizzatore  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « utente ». 
  29. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Responsabilita' dei
prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva
esecuzione delle operazioni di pagamento »; 
    b) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28,  quando
l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, il prestatore  di
servizi di pagamento del pagatore e' responsabile  nei  confronti  di
quest'ultimo  della  corretta  esecuzione  dell'ordine  di  pagamento
ricevuto, a meno che non sia in  grado  di  provare  al  pagatore  ed
eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del  beneficiario
che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione  conformemente
all'articolo 20, comma 1. »; 
    c) al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: « La data
valuta dell'accredito sul conto di pagamento del  pagatore  non  deve
essere successiva a quella di addebito dell'importo. »; 
    d) il comma 3 e' abrogato; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «  4.  Qualora  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
beneficiario sia responsabile ai  sensi  del  comma  1,  mette  senza
indugio l'importo dell'operazione di  pagamento  a  disposizione  del
beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente  sul
conto  di  pagamento  del  beneficiario  medesimo.  La  data   valuta
dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere
successiva a quella che sarebbe stata attribuita al  beneficiario  in
caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. »; 
    f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      « 5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28,  quando
l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del  beneficiario
o per il suo tramite, il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
beneficiario e' responsabile nei confronti del proprio  utente  della
corretta trasmissione  dell'ordine  di  pagamento  al  prestatore  di
servizi di pagamento  del  pagatore  conformemente  all'articolo  20,
comma 3 ed e' tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione
senza indugio. In  caso  di  trasmissione  tardiva,  la  data  valuta
riconosciuta al beneficiario non puo' essere successiva a quella  che
gli  sarebbe  stata  attribuita  in  caso  di   esecuzione   corretta
dell'operazione di pagamento. »; 
    g) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      « 5-bis. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
e' responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo  23  ed  e'  tenuto  a  mettergli  a
disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non  appena  esso
sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando  una  data
valuta che non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe  stata
attribuita in caso di esecuzione corretta. »; 
    h) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      « 6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento  del
beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione
di un'operazione di pagamento  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore e'  responsabile  nei
confronti del pagatore ed e' tenuto a rimborsare  al  pagatore  senza
indugio l'importo dell'operazione non eseguita  o  eseguita  in  modo
inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia  stato  addebitato
un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento  riporta
quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non
avesse avuto luogo.  La  data  valuta  dell'accredito  sul  conto  di
pagamento del  pagatore  non  deve  essere  successiva  a  quella  di
addebito dell'importo. »; 
    i) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      « 6-bis. L'obbligo di cui al comma  6  non  si  applica  se  il
prestatore di servizi di  pagamento  del  pagatore  dimostra  che  il
prestatore di servizi  di  pagamento  del  beneficiario  ha  ricevuto
l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso
il prestatore di servizi  di  pagamento  del  beneficiario  accredita
l'importo al proprio utente con data valuta non successiva  a  quella
che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. »; 
    l) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      « 7. Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai commi da
1 a 6, quando  un'operazione  di  pagamento  non  e'  eseguita  o  e'
eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi  di  pagamento  si
adoperano senza indugio e senza spese, su  richiesta  dei  rispettivi
utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano  del
risultato. »; 
    m) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «  8.  I  prestatori  di  servizi  di  pagamento  sono  inoltre
responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed
interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta  o  tardiva
esecuzione dell'operazione di pagamento. ». 
  30. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
11, e' inserito il seguente: 
    « Art. 25-bis (Responsabilita' in caso di prestazione dei servizi
di disposizione di ordine di pagamento per  la  mancata,  inesatta  o
tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento). -  1.  Fatti  salvi
gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28 se  l'ordine  di  pagamento  e'
disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di  ordine
di pagamento il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del
conto rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non
eseguita o non correttamente eseguita e,  se  del  caso,  riporta  il
conto di pagamento addebitato nello stato in cui si  sarebbe  trovato
se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. 
  2.  In  caso  di  operazione  di  pagamento  non  eseguita  o   non
correttamente  eseguita,  se  il  relativo  ordine  di  pagamento  e'
disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di  ordine
di pagamento, quest'ultimo e' tenuto a rimborsare,  immediatamente  e
senza che sia necessaria la costituzione in mora,  al  prestatore  di
servizi di pagamento  di  radicamento  del  conto,  su  richiesta  di
quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di
servizi di disposizione di ordine di pagamento e' responsabile per la
mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di  pagamento,
risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione
in mora, il prestatore di servizi di  pagamento  di  radicamento  del
conto, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In  entrambi  i
casi e'  fatta  salva  la  facolta'  del  prestatore  di  servizi  di
disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in  conformita'  a
quanto disposto  dall'articolo  10,  comma  1-bis,  che  l'ordine  di
pagamento e' stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto del pagatore conformemente  all'articolo  15  e
che, nell'ambito delle competenze del medesimo prestatore di  servizi
di disposizione di ordine di pagamento, l'operazione di pagamento  e'
stata autenticata,  correttamente  registrata  e  non  ha  subito  le
conseguenze di guasti tecnici o altri  inconvenienti  correlati  alla
mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di  pagamento,
con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle  somme
da quest'ultimo versate al prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
radicamento del conto ai sensi del presente comma. ». 
  31. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
al comma 1, la parola «utilizzatore » e' sostituita dalla seguente: «
utente ». 
  32. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi  di
pagamento ai sensi degli articoli 11 e  25  sia  attribuibile  ad  un
altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un  qualsiasi
altro   soggetto    interposto    nell'esecuzione    dell'operazione,
quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi  di  pagamento
in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11  e
25. E', altresi', prevista una compensazione degli importi qualora  i
prestatori   di   servizi   di    pagamento    non    si    avvalgano
dell'autenticazione forte del cliente. »; 
    b) al comma 2, dopo la parola «  ulteriori  »  sono  inserite  le
seguenti: « compensazioni e ». 
  33. All'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «  Circostanze  anormali  e
imprevedibili ». 
  34. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. I prestatori di  servizi  di  pagamento  e  i  gestori  di
sistemi di pagamento possono trattare dati  personali  ove  cio'  sia
necessario a prevenire, individuare e  indagare  casi  di  frode  nei
pagamenti. La fornitura di informazioni a persone fisiche  in  merito
al trattamento dei dati personali e ad altro trattamento ai fini  del
presente decreto avviene in conformita'  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. »; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      « 1-bis. I prestatori di servizi di  pagamento  hanno  accesso,
trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei
propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi
di pagamento. ». 
  35. All'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la parola « utilizzatori  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « utenti »; 
    b) al comma 2,  lettera  b),  le  parole  «  e  registrati»  sono
sostituite dalle seguenti: « o registrati »; 
    c) al comma 3, la lettera c) e' soppressa; 
    d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «  3-bis.  Ai  fini  del  comma  3,  lettera  a),  qualora   il
partecipante a un sistema  designato  consenta  a  un  prestatore  di
servizi  di  pagamento  autorizzato  o  registrato  che  non  e'   un
partecipante  al  sistema  di  trasmettere  ordini  di  trasferimento
mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta,
la stessa opportunita' in  maniera  obiettiva,  proporzionata  e  non
discriminatoria,  ad  altri  prestatori  di  servizi   di   pagamento
autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2.  In  caso  di
rifiuto,  il  partecipante  fornisce  al  prestatore  di  servizi  di
pagamento motivazioni circostanziate. ». 
  36. L'articolo 31 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e'
abrogato. 
  37. All'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei
soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione  legale  dei
conti, si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
30.000 fino a euro  5  milioni  ovvero  fino  al  10  per  cento  del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro  5  milioni  e  il
fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni: 
        a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e  2,  dell'articolo
5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter,  dell'articolo  5-quater,
dell'articolo  8,  comma  1,  dell'articolo  9,  commi  1  e   2-bis,
dell'articolo  10-bis,  dell'articolo  11,  commi  1,  2   e   2-bis,
dell'articolo 12-bis, dell'articolo  16,  commi  2,  3,  4  e  4-bis,
dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo  21,  dell'articolo
22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi  2,  4,  5,  5-bis,  6,
6-bis, 7 e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle  relative  norme
tecniche  di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15  del  regolamento
(CE) n. 1093/2010; 
        b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente  applicabili
ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento;»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      « 1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di  pagamento
mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento
le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8,
comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1,
2 e 2-bis, dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18,
dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis  e
7  adotta   immediatamente   misure   correttive   e   trasmette   la
documentazione relativa alle violazioni riscontrate,  anche  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo
1°  settembre  1993,  n.  385,  all'Organismo  di  cui   all'articolo
128-undecies. 
      1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando  le
infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i  criteri  definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto
conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva  organizzazione
aziendale e sui profili di rischio. 
      1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione
come conseguenza della violazione stessa e'  superiore  ai  massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  presente  articolo   sono   elevate   fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile. »; 
    c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  « 6. Nel caso di  servizi  offerti  da  prestatori  di  servizi  di
pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di  servizi  di
pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento  in
Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono  irrogate  dalla
Banca d'Italia. ». 
  38. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
11, sono inseriti i seguenti: 
    « Art. 32-bis (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o  al
personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per i  prestatori  di
servizi di pagamento e per gli enti  nei  confronti  dei  quali  sono
accertate le violazioni, per l'inosservanza  delle  norme  richiamate
dall'articolo 32, comma 1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni di euro nei  confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o  di
controllo,  nonche'   del   personale,   quando   l'inosservanza   e'
conseguenza della  violazione  di  doveri  propri  o  dell'organo  di
appartenenza  e  la  condotta  ha  inciso  in  modo  rilevante  sulla
complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio. 
    2. Con  il  provvedimento  di  applicazione  della  sanzione,  in
ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto  dei
criteri per la determinazione delle sanzioni stabiliti  dall'articolo
32-ter, la Banca d'Italia puo' applicare la  sanzione  amministrativa
accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non  superiore  a  tre  anni,  dallo  svolgimento  di  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi
di  pagamento  autorizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385. 
    3. Si applica l'articolo 32, comma 1-quater. 
      Art. 32-ter (Criteri per la  determinazione  delle  sanzioni  e
procedura sanzionatoria). - 1.  Nella  determinazione  dell'ammontare
delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  o  della  durata   delle
sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica l'articolo
144-quater, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
      2. Si applica il  Capo  VI,  Titolo  VIII  del  citato  decreto
legislativo n. 385 del 1993. 
      Art. 32-quater (Controlli sui servizi di prelievo  di  contante
tramite  sportelli  automatici).  -  1.  Fatta  salva  l'applicazione
dell'articolo 62 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  i
prestatori dei servizi di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  q),
forniscono  agli  utenti  le  informazioni  di  cui   agli   articoli
126-quater e 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di contante. 
      2. I controlli sull'osservanza dell'obbligo previsto dal  comma
1 sono esercitati dall'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato la quale li effettua  sulla  base  dei  poteri  istruttori  e
sanzionatori  di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206. 
      Art. 32-quinquies (Procedura di riscossione). - 1. Le  sanzioni
di cui al  presente  Capo  si  riscuotono  secondo  i  termini  e  le
modalita' previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato. ». 
  39. Gli articoli 36, 37 e 38 del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 11 sono  abrogati  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell'articolo  37  che  e'
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
  40. All'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « In caso di
violazione da parte di un prestatore di servizi  di  pagamento  delle
disposizioni di cui al titolo II e di quelle di cui all'articolo  115
e al capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di
servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre
parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. ». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a)  «consumatore»:   la   persona   fisica   di   cui
          all'articolo  3,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,   e   successive
          modificazioni; 
                b) «servizi di pagamento»: le attivita' come definite
          dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                1) (soppresso).; 
                2) (soppresso).; 
                3) (soppresso).: 
                  3.1. (soppresso).; 
                  3.2. (soppresso).; 
                  3.3. (soppresso).; 
                4) (soppresso).: 
                  4.1. (soppresso).; 
                  4.2. (soppresso).; 
                  4.3. (soppresso).; 
                5) (soppresso).; 
                6) (soppresso).; 
                7) (soppresso).; 
              b-bis)  "servizio  di   disposizione   di   ordine   di
          pagamento": un servizio che dispone l'ordine  di  pagamento
          su  richiesta   dell'utente   di   servizi   di   pagamento
          relativamente a un conto di pagamento  detenuto  presso  un
          altro prestatore di servizi di pagamento; 
              b-ter)  "servizio  di  informazione  sui   conti":   un
          servizio online che fornisce informazioni  relativamente  a
          uno o piu'  conti  di  pagamento  detenuti  dall'utente  di
          servizi di pagamento presso un altro prestatore di  servizi
          di  pagamento  o  presso  piu'  prestatori  di  servizi  di
          pagamento; 
              c) «operazione di  pagamento»:  l'attivita',  posta  in
          essere  dal  pagatore  o  dal  beneficiario,  di   versare,
          trasferire  o   prelevare   fondi,   indipendentemente   da
          eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; 
              c-bis)   "operazione   di   pagamento   a    distanza":
          un'operazione di  pagamento  iniziata  tramite  internet  o
          tramite un  dispositivo  che  puo'  essere  utilizzato  per
          comunicare a distanza; 
              c-ter) "convenzionamento di operazioni  di  pagamento":
          un servizio  di  pagamento  fornito  da  un  prestatore  di
          servizi di  pagamento  che  stipula  un  contratto  con  il
          beneficiario per accettare  e  trattare  le  operazioni  di
          pagamento e che da' luogo a un trasferimento  di  fondi  al
          beneficiario; 
              c-quater) "emissione di  strumenti  di  pagamento":  un
          servizio di pagamento fornito da un prestatore  di  servizi
          di pagamento  che  stipula  un  contratto  per  fornire  al
          pagatore  uno  strumento  di  pagamento  per   disporre   e
          trattare/ le operazioni di pagamento di quest'ultimo; 
              d) «sistema di pagamento» o  «sistema  di  scambio,  di
          compensazione   e   di   regolamento»:   un   sistema    di
          trasferimento di  fondi  con  meccanismi  di  funzionamento
          formali  e  standardizzati   e   regole   comuni   per   il
          trattamento,  la  compensazione  e/o  il   regolamento   di
          operazioni di pagamento; 
              e) «pagatore»: il soggetto  titolare  di  un  conto  di
          pagamento a valere sul quale viene impartito un  ordine  di
          pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento,  il
          soggetto che impartisce un ordine di pagamento; 
              f)   «beneficiario»:   il   soggetto   previsto   quale
          destinatario   dei   fondi   oggetto   dell'operazione   di
          pagamento; 
              g)  «prestatore  di  servizi  di  pagamento»:  uno  dei
          seguenti  organismi:  istituti  di  moneta  elettronica   e
          istituti di pagamento nonche', quando prestano  servizi  di
          pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
          europea e le banche centrali nazionali se non  agiscono  in
          veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
          pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali  se
          non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
              g-bis)  "prestatore  di   servizi   di   pagamento   di
          radicamento  del  conto":  un  prestatore  di  servizi   di
          pagamento che offre e amministra un conto di pagamento  per
          un pagatore; 
              h) «utente di servizi  di  pagamento»  o  «utente»:  il
          soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste  di
          pagatore o beneficiario o di entrambi; 
              i) «contratto quadro»: il contratto che  disciplina  la
          futura esecuzione di  operazioni  di  pagamento  singole  e
          ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le  condizioni
          che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
          di un conto di pagamento; 
              l) «conto di pagamento»: un conto  intrattenuto  presso
          un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu'  utenti
          di servizi di pagamento per l'esecuzione di  operazioni  di
          pagamento; 
              m) «fondi»: banconote e monete,  moneta  scritturale  e
          moneta elettronica cosi'  come  definita  dall'articolo  1,
          comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              n) «rimessa di denaro»:  servizio  di  pagamento  dove,
          senza l'apertura di conti di pagamento a nome del  pagatore
          o del beneficiario, il prestatore di servizi  di  pagamento
          riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
          un ammontare  corrispondente,  espresso  in  moneta  avente
          corso legale, al beneficiario o a un  altro  prestatore  di
          servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario,
          e/o  dove  tali  fondi  sono   ricevuti   per   conto   del
          beneficiario e messi a sua disposizione; 
              o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data  da
          un pagatore o da un beneficiario al proprio  prestatore  di
          servizi  di  pagamento   con   la   quale   viene   chiesta
          l'esecuzione di un'operazione di pagamento; 
              o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto  di  pagamento
          del beneficiario tramite un'operazione di pagamento  o  una
          serie di operazioni di pagamento effettuate  a  valere  sul
          conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal  prestatore
          di servizi  di  pagamento  di  radicamento  del  conto  del
          pagatore,  sulla  base  di   un'istruzione   impartita   da
          quest'ultimo; 
              p) «data valuta»: la data di riferimento  usata  da  un
          prestatore di servizi di pagamento  per  il  calcolo  degli
          interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
          conto di pagamento; 
              q)  autenticazione":  la  procedura  che  consente   al
          prestatore  di   servizi   di   pagamento   di   verificare
          l'identita' di un utente  di  servizi  di  pagamento  o  la
          validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento,
          incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate
          fornite dal prestatore; 
              q-bis)    "autenticazione    forte    del     cliente":
          un'autenticazione basata sull'uso di due o  piu'  elementi,
          classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che
          solo l'utente conosce), del  possesso  (qualcosa  che  solo
          l'utente   possiede)   e   dell'inerenza   (qualcosa    che
          caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la
          violazione di uno  non  compromette  l'affidabilita'  degli
          altri, e che e' concepita  in  modo  tale  da  tutelare  la
          riservatezza dei dati di autenticazione; 
              q-ter)  "credenziali  di   sicurezza   personalizzate":
          funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi
          di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a  fini
          di autenticazione; 
              q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti":  dati
          che possono essere usati per commettere frodi,  incluse  le
          credenziali di sicurezza  personalizzate.  Per  l'attivita'
          dei prestatori di servizi  di  disposizione  di  ordine  di
          pagamento e dei prestatori di servizi di  informazione  sui
          conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto
          non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti; 
              r) «identificativo unico»: la combinazione di  lettere,
          numeri o simboli che il prestatore di servizi di  pagamento
          indica all'utente di servizi di pagamento  e  che  l'utente
          deve fornire al proprio prestatore di servizi di  pagamento
          per identificare con chiarezza l'altro utente del  servizio
          di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione
          di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un  conto  di
          pagamento, l'identificativo unico identifica solo  l'utente
          del servizio di pagamento; 
              s)  «strumento  di  pagamento»:  qualsiasi  dispositivo
          personalizzato e/o  insieme  di  procedure  concordate  tra
          l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e  di  cui
          l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un
          ordine di pagamento; 
              t) «micro-impresa»: l'impresa  che,  al  momento  della
          conclusione del contratto per la prestazione di servizi  di
          pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti  previsti
          dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
          6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  ovvero  i  requisiti  individuati   con
          decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          attuativo delle misure adottate dalla  Commissione  europea
          ai sensi dell'articolo  104,  lettera  a)  della  direttiva
          2015/2366/UE; 
              u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore
          di servizi di pagamento del  pagatore  o  del  beneficiario
          coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento  e'
          operativo, in base a quanto e' necessario per  l'esecuzione
          dell'operazione stessa; 
              v) «addebito diretto»: un  servizio  di  pagamento  per
          l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
          quale  un'operazione   di   pagamento   e'   disposta   dal
          beneficiario in conformita' al consenso dato  dal  pagatore
          al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento  del
          beneficiario o al prestatore di servizi  di  pagamento  del
          pagatore medesimo; 
              z) (soppressa).; 
              aa) "tasso di  cambio  di  riferimento":  il  tasso  di
          cambio che e' utilizzato come base per calcolare un  cambio
          valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di  servizi
          di  pagamento  o  proviene  da  una  fonte  accessibile  al
          pubblico; 
              bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e
          forniti in  formato  digitale  il  cui  uso  o  consumo  e'
          limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono  in
          alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici.; 
              cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea. 
              2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo  del
          Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano  le  definizioni
          contenute nel Regolamento stesso.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  2   del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 2. Ambito di applicazione 
              1.  Il  presente  decreto  si  applica  ai  servizi  di
          pagamento prestati nel territorio della Repubblica. 
              2. Il presente decreto non si applica nel caso di: 
              a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in
          contante direttamente dal pagatore al  beneficiario,  senza
          alcuna intermediazione; 
              b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario
          effettuate tramite un  agente  commerciale  autorizzato  in
          base a un accordo a negoziare o a concludere la  vendita  o
          l'acquisto di beni o servizi a condizione  che  agisca  per
          conto del solo pagatore  o  del  solo  beneficiario  oppure
          qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi
          dei clienti; 
              c) trasporto  materiale,  a  titolo  professionale,  di
          banconote  e  monete,  ivi   compresa   la   raccolta,   il
          trattamento e la consegna; 
              d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e
          nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel
          quadro di un'attivita' senza scopo di lucro  o  a  fini  di
          beneficenza; 
              e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante  al
          pagatore nel contesto  di  un'operazione  di  pagamento,  a
          seguito   di   una    richiesta    esplicita    dell'utente
          immediatamente precedente l'esecuzione  dell'operazione  di
          pagamento destinata all'acquisto di  beni  o  servizi,  nei
          limiti eventualmente stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottarsi,  sentita  la
          Banca d'Italia; 
              f) operazioni  di  cambio  di  valuta  contante  contro
          contante nell'ambito delle quali i fondi non sono  detenuti
          su un conto di pagamento; 
              g) operazioni di pagamento basate su uno  dei  seguenti
          tipi di documenti cartacei, con i quali viene  ordinato  al
          prestatore di servizi di pagamento di mettere dei  fondi  a
          disposizione del beneficiario:  assegni,  titoli  cambiari,
          voucher, traveller's cheque, vaglia postali; 
              h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un
          sistema di pagamento o di un  sistema  di  regolamento  dei
          titoli tra agenti  di  regolamento,  controparti  centrali,
          stanze  di  compensazione  e/o  banche  centrali  e   altri
          partecipanti  al  sistema  e  prestatori  di   servizi   di
          pagamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30; 
              i)     operazioni      di      pagamento      collegate
          all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi  i
          dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai  rimborsi
          o proventi di cessioni, effettuate  dalle  persone  di  cui
          alla lettera h), ovvero da imprese  di  investimento,  enti
          creditizi, organismi di investimento collettivo o  societa'
          di  gestione   patrimoniale   che   prestano   servizi   di
          investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere  la
          custodia di strumenti finanziari; 
              l) servizi forniti dai prestatori di  servizi  tecnici,
          che supportano la prestazione  dei  servizi  di  pagamento,
          senza mai entrare in  possesso  dei  fondi  da  trasferire,
          compresi l'elaborazione  e  la  registrazione  di  dati,  i
          servizi fiduciari  e  di  protezione  dei  dati  personali,
          l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura  di
          reti informatiche e di comunicazione,  la  fornitura  e  la
          manutenzione di terminali e dispositivi  utilizzati  per  i
          servizi di pagamento; 
              m) servizi basati su specifici strumenti  di  pagamento
          utilizzabili solo in  modo  limitato,  che  soddisfino  una
          delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono  essere
          utilizzati per acquistare beni o servizi  solo  nei  locali
          dell'emittente  o  all'interno  di  una  rete  limitata  di
          prestatori di servizi vincolati da un  accordo  commerciale
          con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati
          unicamente per l'acquisto di una gamma  molto  limitata  di
          beni o servizi; 3)  strumenti  che  sono  regolamentati  da
          un'autorita' pubblica nazionale o regionale  per  specifici
          scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni  o  servizi
          specifici da fornitori aventi un  accordo  commerciale  con
          l'emittente e che hanno validita'  solamente  in  un  unico
          Stato membro; 
              n) operazioni di pagamento effettuate da  un  fornitore
          di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  che,  in
          aggiunta a  detti  servizi  di  comunicazione  elettronica,
          consentono a  un  utente  della  rete  o  del  servizio  di
          effettuare  operazioni  di  pagamento  addebitandole   alla
          relativa  fattura  o  al  conto  prealimentato  dell'utente
          stesso in essere presso il medesimo  fornitore  di  reti  o
          servizi di comunicazione elettronica, a condizione  che  il
          valore di ciascuna operazione di pagamento non superi  euro
          50 e il valore  complessivo  delle  operazioni  stesse  non
          superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento: 
              1) sia diretta all'acquisto  di  contenuti  digitali  e
          servizi a tecnologia vocale; 
              2)  sia  effettuata  da  o   tramite   un   dispositivo
          elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza,  per
          effettuare erogazioni  liberali  destinate  agli  enti  del
          terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
          3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in  via  esclusiva  o
          prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle  di
          cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3  luglio  2017,
          n. 117, individuate con decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
              3)  sia  effettuata  da  o   tramite   un   dispositivo
          elettronico   per   l'acquisto   di   biglietti    relativi
          esclusivamente alla prestazione di servizi; 
              o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di
          servizi di pagamento,  relativi  agenti  o  succursali  per
          proprio conto; 
              p) operazioni di pagamento tra un'impresa  madre  e  la
          relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa  impresa
          madre,  senza  alcuna  intermediazione  da  parte   di   un
          prestatore di servizi di pagamento  diverso  da  una  delle
          imprese appartenenti al medesimo gruppo; 
              q)  servizi  di  prelievo  di   contante   forniti   da
          prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o
          piu'  emittenti  della  carta,  che  non  sono  parti   del
          contratto quadro con il cliente che preleva  denaro  da  un
          conto di pagamento, a condizione che detti  prestatori  non
          forniscano altri  servizi  di  pagamento.  E'  fatta  salva
          l'applicazione dell'articolo 32-quater. 
              3. Il  titolo  II  del  presente  decreto  legislativo,
          l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  si  applicano  ai
          servizi di pagamento  nella  valuta  di  uno  Stato  membro
          prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori
          di servizi di pagamento del  pagatore  e  del  beneficiario
          siano  insediati   nell'Unione   europea   ovvero   l'unico
          prestatore    di    servizi    di    pagamento    coinvolto
          nell'operazione  di  pagamento  sia  insediato  nell'Unione
          europea. 
              3-bis. Il titolo II del presente  decreto  legislativo,
          salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e  il  capo
          II-bis del titolo  VI,  salvo  l'articolo  126-quater,  del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   si
          applicano,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  Banca
          d'Italia in conformita' alla direttiva (UE)  2015/2366,  ai
          servizi di pagamento in una valuta che non e' quella di uno
          Stato membro, a condizione che i prestatori di  servizi  di
          pagamento del pagatore e del beneficiario  siano  insediati
          nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di
          pagamento  coinvolto  nell'operazione  di   pagamento   sia
          insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione
          di pagamento ivi effettuate. 
              3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2  e  4,
          gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20,  comma  1,  e  gli
          articoli 25  e  27,  del  presente  decreto  legislativo  e
          l'articolo 115 e  il  capo  II-bis  del  titolo  VI,  salvo
          l'articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, si applicano, secondo le modalita'  stabilite
          dalla Banca d'Italia in  conformita'  alla  direttiva  (UE)
          2015/2366, ai servizi  di  pagamento  in  tutte  le  valute
          laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento
          sia   insediato   nell'Unione   europea,   per   le   parti
          dell'operazione di pagamento ivi effettuate. 
              4. Ai fini dell'applicazione del titolo II: 
              a)  per  servizi  di   pagamento   si   intende   anche
          l'emissione di moneta elettronica; 
              b) se l'utente dei  servizi  di  pagamento  non  e'  un
          consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3,
          comma 1, 5, comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis,  13,  14,
          17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati.  Le  parti
          possono altresi' concordare un periodo di tempo diverso per
          effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o
          effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9; 
              c) le  microimprese  sono  equiparate  ai  consumatori;
          tuttavia, le parti possono convenire che gli  articoli  13,
          14 e 17, comma 3 non siano in tutto o in parte applicati. 
              4-bis. La Banca d'Italia definisce modalita' e  termini
          per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi
          di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2),  e  n),  sono
          tenuti a notificare in conformita' all'articolo  37,  della
          direttiva (UE) 2015/2366. 
              4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi  ad
          essa notificati ai sensi del comma 4-bis.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 3. Spese applicabili 
              1. Il prestatore  di  servizi  di  pagamento  non  puo'
          addebitare all'utente dei servizi  di  pagamento  le  spese
          sostenute  per  l'adempimento  dei   propri   obblighi   di
          informazione  o  per  l'adozione  di  misure  correttive  e
          preventive ai  sensi  del  presente  Titolo,  salvo  quanto
          previsto negli articoli 16, comma 4, 17,  comma  5,  e  24,
          comma 2. Quando applicabili, le spese sono  concordate  tra
          l'utente e il prestatore di servizi di pagamento in modo da
          risultare adeguate e coerenti con  i  costi  effettivamente
          sostenuti da quest'ultimo. 
              2.  Se  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
          pagatore e quello del beneficiario siano  entrambi  situati
          nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore  di  servizi
          di pagamento coinvolto  nell'operazione  di  pagamento  sia
          situato nell'Unione europea, il pagatore e il  beneficiario
          sostengono  ciascuno  le  spese  applicate  dal  rispettivo
          prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la
          possibilita'    di    prevedere    forme    di    esenzione
          dall'applicazione di spese per l'accredito  di  somme,  ivi
          inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e  lavoratori
          dipendenti. 
              3. (abrogato). 
              4. Il beneficiario non  puo'  applicare  a  carico  del
          pagatore  spese  relative  all'utilizzo  di  strumenti   di
          pagamento. 
              4-bis. L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato  e'  designata   quale   autorita'   competente   a
          verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad
          applicare le relative  sanzioni,  avvalendosi  a  tal  fine
          degli strumenti, anche sanzionatori, previsti  dal  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
              4-ter. La Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza e  del  mercato  collaborano  tra  loro,  anche
          mediante scambio di informazioni, al fine di  agevolare  le
          rispettive   funzioni.   Dette   autorita'   non    possono
          reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 
              5. Le disposizioni del presente articolo non  producono
          effetti sul pagamento di  eventuali  spese  concordate  tra
          prestatori di servizi di pagamento o soggetti di  cui  essi
          si avvalgono.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  4   del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 4. Deroga per gli strumenti di pagamento di basso
          valore e moneta elettronica 
              1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente
          al  contratto  quadro  consentono  esclusivamente   singole
          operazioni di pagamento di importo non superiore a 30  euro
          o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro
          o che sono avvalorati per un importo che in nessun  momento
          supera i 150 euro, le parti del  contratto  quadro  possono
          convenire che: 
              a) gli articoli 7, comma 1, lettera  b),  8,  comma  1,
          lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se  lo
          strumento di pagamento non puo' essere bloccato o non  puo'
          esserne impedito l'ulteriore utilizzo; 
              b) gli articoli 10, 11 e  12,  commi  3  e  4,  non  si
          applicano se lo strumento di pagamento e'  utilizzabile  in
          forma anonima o se, a  causa  delle  caratteristiche  dello
          strumento, il prestatore di servizi di pagamento non e'  in
          grado di dimostrare che l'operazione di pagamento e'  stata
          autorizzata; 
              c) il prestatore di servizi  di  pagamento,  in  deroga
          all'articolo 16,  comma  2,  non  e'  tenuto  ad  informare
          l'utente di servizi di pagamento del rifiuto di  un  ordine
          di pagamento quando la mancata  esecuzione  o  disposizione
          dello stesso risulta evidente dal contesto; 
              d) il pagatore, in deroga  all'articolo  17,  non  puo'
          revocare l'ordine di pagamento  dopo  averlo  trasmesso  al
          beneficiario o dopo avergli dato  il  proprio  consenso  ad
          avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento; 
              e) si applicano altri termini di esecuzione, in  deroga
          agli articoli 20 e 21. 
              2. Gli importi di  cui  al  comma  1  sono  raddoppiati
          quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore  e
          del  beneficiario  sono  insediati  in  Italia;   per   gli
          strumenti di pagamento prepagati il limite di 150  euro  e'
          elevato a 500 euro. 
              3. Gli articoli 11 e 12 non si  applicano  alla  moneta
          elettronica  quando  le  modalita'  di  funzionamento   del
          relativo circuito non consentono al prestatore  di  servizi
          di pagamento di congelare il conto su cui  e'  caricata  la
          moneta elettronica o di bloccare lo strumento di  pagamento
          e  lo  strumento  prevede  limiti  di   avvaloramento   non
          superiori a euro 500. 
              4.  La  Banca  d'Italia,  in  attuazione  delle  misure
          adottate   dalla   Commissione   europea,   puo'   disporre
          l'applicazione di  limiti  di  importo  diversi  da  quelli
          previsti dai commi 1, 2 e 3.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 5. Consenso e revoca del consenso 
              1. Il consenso del pagatore e' un  elemento  necessario
          per la corretta esecuzione di un'operazione  di  pagamento.
          In assenza del consenso,  un'operazione  di  pagamento  non
          puo' considerarsi autorizzata. 
              2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o
          una serie di operazioni  di  pagamento  e'  prestato  nella
          forma e  secondo  la  procedura  concordata  nel  contratto
          quadro o nel contratto relativo  a  singole  operazioni  di
          pagamento. Il consenso a eseguire operazioni  di  pagamento
          puo' anche essere prestato tramite  il  beneficiario  o  il
          prestatore  di  servizi  di  disposizione  di   ordine   di
          pagamento. 
              3. Il consenso puo' essere dato prima o, ove concordato
          tra il pagatore e  il  proprio  prestatore  di  servizi  di
          pagamento, dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento. 
              4. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o
          una serie di operazioni di pagamento puo'  essere  revocato
          in qualsiasi momento, nella forma e  secondo  la  procedura
          concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo  a
          singole operazioni di pagamento, purche' cio' avvenga prima
          che l'ordine di pagamento  diventi  irrevocabile  ai  sensi
          dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite  dopo
          la revoca non sono considerate autorizzate.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  6   del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  6.  Limiti  all'utilizzo  degli   strumenti   di
          pagamento 
              1. Qualora per dare il consenso  venga  utilizzato  uno
          specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo
          prestatore  di  servizi  di  pagamento  possono  concordare
          limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto
          strumento. 
              2. Il contratto quadro puo' prevedere  il  diritto  del
          prestatore di servizi di pagamento di  bloccare  l'utilizzo
          di uno strumento di pagamento al ricorrere di  giustificati
          motivi connessi con uno o piu' dei seguenti elementi: 
              a) la sicurezza dello strumento; 
              b) il sospetto di un suo  utilizzo  fraudolento  o  non
          autorizzato; 
              c) nel caso in cui lo strumento preveda la  concessione
          di  una  linea  di  credito  per  il   suo   utilizzo,   un
          significativo aumento del rischio che il pagatore  non  sia
          in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. 
              3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi
          di pagamento informa  il  pagatore,  secondo  le  modalita'
          concordate, del  blocco  dello  strumento,  motivando  tale
          decisione. Ove  possibile,  l'informazione  viene  resa  in
          anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento  o
          al  piu'  tardi  immediatamente  dopo,   salvo   che   tale
          informazione  non  debba  essere  fornita  in   quanto   in
          contrasto con obiettivi di ordine pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza,  individuati  ai  sensi  dell'articolo  126  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o  ricorrano
          altri   giustificati   motivi   ostativi   in   base   alle
          disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e  del
          finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. 
              4. Al venir meno delle ragioni  che  hanno  portato  al
          blocco dello  strumento  di  pagamento,  il  prestatore  di
          servizi di pagamento provvede a riattivare lo  strumento  o
          ad  emetterne  uno  nuovo   in   sostituzione   di   quello
          precedentemente bloccato.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 7. Obblighi a carico dell'utente dei  servizi  di
          pagamento in relazione agli strumenti di pagamento  e  alle
          credenziali di sicurezza personalizzate 
              1. L'utente abilitato all'utilizzo di uno strumento  di
          pagamento ha l'obbligo di: 
              a) utilizzare lo strumento di pagamento in  conformita'
          con i termini, esplicitati nel  contratto  quadro,  che  ne
          regolano l'emissione e l'uso e che devono essere obiettivi,
          non discriminatori e proporzionati; 
              b)  comunicare  senza  indugio,  secondo  le  modalita'
          previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi  di
          pagamento o al soggetto da questo indicato lo  smarrimento,
          il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato
          dello strumento non appena ne viene a conoscenza. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non
          appena riceve uno strumento di pagamento, adotta  tutte  le
          ragionevoli misure idonee a proteggere  le  credenziali  di
          sicurezza personalizzate.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 8. Obblighi a carico del prestatore di servizi di
          pagamento in relazione agli strumenti di pagamento 
              1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno
          strumento di pagamento ha l'obbligo di: 
              a)  assicurare  che   le   credenziali   di   sicurezza
          personalizzate non siano  accessibili  a  soggetti  diversi
          dall'utente abilitato a usare lo  strumento  di  pagamento,
          fatti salvi gli obblighi posti in capo  a  quest'ultimo  ai
          sensi dell'articolo 7; 
              b) astenersi dall'inviare strumenti  di  pagamento  non
          richiesti, a  meno  che  lo  strumento  di  pagamento  gia'
          consegnato all'utente debba essere sostituito; 
              c) assicurare che siano  sempre  disponibili  strumenti
          adeguati affinche' l'utente dei servizi di pagamento  possa
          eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7,  comma  1,
          lettera b), nonche', nel caso di cui all'articolo 6,  comma
          4, di chiedere lo sblocco dello strumento  di  pagamento  o
          l'emissione di uno nuovo, ove il prestatore di  servizi  di
          pagamento non  vi  abbia  gia'  provveduto.  Ove  richiesto
          dall'utente, il prestatore  di  servizi  di  pagamento  gli
          fornisce i mezzi  per  dimostrare  di  aver  effettuato  la
          comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),
          entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima; 
              c-bis) fornire all'utente la possibilita' di  procedere
          alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
          b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo  i
          costi di sostituzione dello strumento di pagamento; 
              d)  impedire  qualsiasi  utilizzo  dello  strumento  di
          pagamento successivo alla comunicazione di cui all'articolo
          7, comma 1, lettera b). 
              2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento
          di pagamento o  delle  relative  credenziali  di  sicurezza
          personalizzate sono a carico del prestatore di  servizi  di
          pagamento.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  9   del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  9.  Notifica  e  rettifica  di  operazioni   non
          autorizzate o non correttamente eseguite 
              1. L'utente, venuto a conoscenza  di  un'operazione  di
          pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi
          compresi i casi di cui all'articolo 25, ha  il  diritto  di
          ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio  tale
          circostanza al proprio prestatore di servizi  di  pagamento
          secondo i termini e le  modalita'  previste  nel  contratto
          quadro o nel contratto relativo  a  singole  operazioni  di
          pagamento.  La  comunicazione  deve  essere  in  ogni  caso
          effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito,  nel  caso
          del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario. 
              2. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore  di
          servizi di pagamento ha  omesso  di  fornire  o  mettere  a
          disposizione le  informazioni  relative  all'operazione  di
          pagamento secondo quanto  previsto  dalle  disposizioni  in
          materia di trasparenza  delle  condizioni  e  di  requisiti
          informativi per i servizi di pagamento di cui al titolo  VI
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385. 
              2-bis. Se e' coinvolto  un  prestatore  di  servizi  di
          disposizione di ordine di pagamento, l'utente ha il diritto
          di ottenere la  rettifica  dal  prestatore  di  servizi  di
          pagamento di radicamento del conto a norma del primo comma,
          fatti salvi gli articoli 11, comma 2-bis, e  25-bis,  comma
          1. 
              3. Un'operazione di pagamento si intende  non  eseguita
          correttamente   quando   l'esecuzione   non   e'   conforme
          all'ordine  o  alle  istruzioni  impartite  dall'utente  al
          proprio prestatore di servizi di pagamento.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  10  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 10. Prova di autenticazione ed  esecuzione  delle
          operazioni di pagamento 
              1. Qualora l'utente di servizi di  pagamento  neghi  di
          aver autorizzato un'operazione di pagamento gia' eseguita o
          sostenga che questa non sia stata  correttamente  eseguita,
          e' onere del prestatore di servizi di pagamento provare che
          l'operazione   di   pagamento   e'    stata    autenticata,
          correttamente registrata e  contabilizzata  e  che  non  ha
          subito le conseguenze del malfunzionamento delle  procedure
          necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. 
              1-bis.  Se  l'operazione  di  pagamento   e'   disposta
          mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine
          di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito
          delle proprie  competenze,  l'operazione  di  pagamento  e'
          stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito
          le  conseguenze  del   malfunzionamento   delle   procedure
          necessarie per la sua esecuzione o di  altri  inconvenienti
          connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento
          prestato. 
              2. Quando l'utente di servizi  di  pagamento  neghi  di
          aver  autorizzato  un'operazione  di  pagamento   eseguita,
          l'utilizzo di uno strumento  di  pagamento  registrato  dal
          prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del  caso,
          il prestatore di  servizi  di  disposizione  di  ordine  di
          pagamento, non e' di per se' necessariamente sufficiente  a
          dimostrare   che   l'operazione   sia   stata   autorizzata
          dall'utente medesimo, ne' che questi abbia  agito  in  modo
          fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave  a
          uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7.  E'  onere
          del prestatore di servizi di pagamento,  compreso,  se  del
          caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di
          pagamento, fornire la prova della frode, del dolo  o  della
          colpa grave dell'utente.". 
              - Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 11. Responsabilita' del prestatore di servizi  di
          pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate 
              1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui sia  stata
          eseguita un'operazione di  pagamento  non  autorizzata,  il
          prestatore di servizi di  pagamento  rimborsa  al  pagatore
          l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni
          caso al piu' tardi entro la fine della  giornata  operativa
          successiva a quella in cui prende  atto  dell'operazione  o
          riceve una comunicazione in merito.  Ove  per  l'esecuzione
          dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento,
          il prestatore di servizi  di  pagamento  riporta  il  conto
          nello stato in cui si sarebbe trovato  se  l'operazione  di
          pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che  la  data
          valuta  dell'accredito  non   sia   successiva   a   quella
          dell'addebito dell'importo. 
              2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore
          di servizi di pagamento puo' sospendere il rimborso di  cui
          al comma 1 dandone  immediata  comunicazione  per  iscritto
          alla Banca d'Italia. 
              2-bis.  Se  l'operazione  di  pagamento   e'   disposta
          mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine
          di pagamento, il prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
          radicamento del conto rimborsa al  pagatore  immediatamente
          e, in ogni caso, entro la  fine  della  giornata  operativa
          successiva,  l'importo  dell'operazione  non   autorizzata,
          riportando il conto di pagamento addebitato nello stato  in
          cui si sarebbe trovato se  l'operazione  di  pagamento  non
          avesse avuto luogo. In caso di operazione di pagamento  non
          autorizzata, se il relativo ordine di pagamento e' disposto
          mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine
          di  pagamento,  quest'ultimo   e'   tenuto   a   rimborsare
          immediatamente  e,  in  ogni  caso,  entro  la  fine  della
          giornata operativa successiva, senza che sia necessaria  la
          costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento
          di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo,  gli
          importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi
          di disposizione di  ordine  di  pagamento  e'  responsabile
          dell'operazione di pagamento  non  autorizzata,  risarcisce
          immediatamente  e,  in  ogni  caso,  entro  la  fine  della
          giornata operativa successiva senza che sia  necessaria  la
          costituzione in mora il prestatore di servizi di  pagamento
          di radicamento del conto,  su  richiesta  di  quest'ultimo,
          anche per le perdite subite. In entrambi i  casi  e'  fatta
          salva la facolta' del prestatore di servizi di disposizione
          di ordine di pagamento  di  dimostrare,  in  conformita'  a
          quanto  disposto  dall'articolo  10,  comma   1-bis,   che,
          nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento
          e' stata autenticata, correttamente  registrata  e  non  ha
          subito  le  conseguenze   di   guasti   tecnici   o   altri
          inconvenienti relativi al servizio di pagamento  da  questo
          prestato, con  conseguente  diritto  in  questi  casi  alla
          restituzione  delle  somme  da  quest'ultimo   versate   al
          prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto
          ai sensi del presente comma. 
              3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non  preclude
          la possibilita' per il prestatore di servizi  di  pagamento
          di  dimostrare,  anche  in  un  momento   successivo,   che
          l'operazione di pagamento era  stata  autorizzata.  In  tal
          caso, il prestatore di servizi di pagamento ha  il  diritto
          di  chiedere  direttamente   all'utente   e   ottenere   da
          quest'ultimo la  restituzione  dell'importo  rimborsato  ai
          sensi dei commi 1 e 2-bis. 
              4. Il  risarcimento  di  danni  ulteriori  subiti  puo'
          essere previsto in conformita' alla disciplina  applicabile
          al contratto stipulato tra  l'utente  e  il  prestatore  di
          servizi di pagamento compreso, se del caso,  il  prestatore
          di servizi di disposizione di ordine di pagamento.". 
              - Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 12. Responsabilita' del pagatore  per  l'utilizzo
          non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento 
              1.  Salvo  il  caso  in  cui  abbia   agito   in   modo
          fraudolento, l'utente non sopporta alcuna perdita derivante
          dall'utilizzo  di  uno  strumento  di  pagamento  smarrito,
          sottratto o utilizzato indebitamente  intervenuto  dopo  la
          comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,
          lettera b). 
              2.  Salvo  il  caso  in  cui  abbia   agito   in   modo
          fraudolento, l'utente non  e'  responsabile  delle  perdite
          derivanti  dall'utilizzo  dello  strumento   di   pagamento
          smarrito, sottratto o utilizzato  indebitamente  quando  il
          prestatore  di  servizi  di  pagamento  non  ha   adempiuto
          all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c). 
              2-bis. Salvo  il  caso  in  cui  abbia  agito  in  modo
          fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se  il
          prestatore   di   servizi   di    pagamento    non    esige
          un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario  o  il
          prestatore  di  servizi  di  pagamento   del   beneficiario
          rimborsano il danno finanziario causato  al  prestatore  di
          servizi  di  pagamento  del  pagatore  se   non   accettano
          l'autenticazione forte del cliente. 
              2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna  perdita  se  lo
          smarrimento, la  sottrazione  o  l'appropriazione  indebita
          dello strumento di pagamento  non  potevano  essere  notati
          dallo stesso prima di un pagamento, salvo il  caso  in  cui
          abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita  e'  stata
          causata  da  atti  o  omissioni  di  dipendenti,  agenti  o
          succursali  del  prestatore  di  servizi  di  pagamento   o
          dell'ente cui sono state esternalizzate le attivita'. 
              3. Negli altri casi,  salvo  se  abbia  agito  in  modo
          fraudolento o non  abbia  adempiuto  a  uno  o  piu'  degli
          obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave,  il
          pagatore puo'  sopportare,  per  un  importo  comunque  non
          superiore a euro 50, la perdita relativa  a  operazioni  di
          pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo  indebito
          dello strumento di  pagamento  conseguente  al  suo  furto,
          smarrimento o appropriazione indebita. 
              4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non  abbia
          adempiuto ad uno o piu' obblighi di cui all'articolo 7, con
          dolo o colpa grave,  l'utente  sopporta  tutte  le  perdite
          derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e  non
          si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3. 
              5. abrogato". 
              -  Il  testo  dell'articolo  13  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  13.  Rimborsi  per   operazioni   di   pagamento
          autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite 
              1.  Nel  caso  in  cui   un'operazione   di   pagamento
          autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario  o  per
          il suo tramite sia gia'  stata  eseguita,  il  pagatore  ha
          diritto al rimborso dell'importo trasferito  qualora  siano
          soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
              a)  al  momento  del  rilascio,  l'autorizzazione   non
          specificava l'importo dell'operazione di pagamento; 
              b)  l'importo  dell'operazione  supera  quello  che  il
          pagatore avrebbe potuto  ragionevolmente  aspettarsi  avuti
          presenti il suo precedente modello di spesa, le  condizioni
          del suo contratto quadro e le circostanze del caso. 
              2. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento,
          il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento  utile
          a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
          Il rimborso corrisponde all'intero importo  dell'operazione
          di pagamento eseguita e la data valuta  dell'accredito  non
          e' successiva a quella dell'addebito dell'importo. Nel caso
          di addebiti diretti il pagatore e il prestatore di  servizi
          di pagamento possono convenire nel contratto quadro che  il
          pagatore ha diritto al rimborso anche a  prescindere  dalla
          sussistenza delle condizioni di cui al comma 1. 
              3. Ai fini del comma 1, lettera  b),  il  pagatore  non
          puo' far valere ragioni  legate  al  cambio,  se  e'  stato
          applicato il tasso di cambio di riferimento concordato  con
          il prestatore di servizi  di  pagamento.  Se  il  tasso  di
          cambio di riferimento riguarda un'operazione  di  pagamento
          che rientra in  un  contratto  quadro,  in  tale  contratto
          devono   essere   concordati   il   metodo    di    calcolo
          dell'interesse effettivo, la data pertinente e  l'indice  o
          la base presi in considerazione per determinare tale  tasso
          di cambio di riferimento. 
              3-bis. Fatto salvo quanto  disposto  dal  comma  4,  in
          aggiunta a  quanto  disposto  dal  comma  1,  nel  caso  di
          addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE)
          n. 260/2012, il pagatore ha un  diritto  incondizionato  al
          rimborso nei termini di cui all'articolo 14. 
              4. Il contratto quadro tra il pagatore e il  prestatore
          di servizi  di  pagamento  puo'  escludere  il  diritto  al
          rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 
              a) il pagatore ha dato l'autorizzazione direttamente al
          proprio prestatore di servizi di pagamento; 
              b)  ove  possibile,  le   informazioni   sulla   futura
          operazione di  pagamento,  limitatamente  al  caso  in  cui
          l'autorizzazione  del  pagatore   e'   stata   data   prima
          dell'esecuzione dell'operazione di  pagamento,  sono  state
          fornite o messe a disposizione del pagatore dal  prestatore
          di servizi di pagamento o dal beneficiario  almeno  quattro
          settimane  prima  della  sua  esecuzione,  secondo   quanto
          concordato nel contratto quadro.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  14  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 14.  Richieste  di  rimborso  per  operazioni  di
          pagamento autorizzate disposte dal beneficiario  o  per  il
          suo tramite 
              1.  Il  pagatore  puo'  chiedere  il  rimborso  di  cui
          all'articolo 13 entro otto settimane dalla data  in  cui  i
          fondi sono stati addebitati. 
              2. Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  rimborsa
          l'intero  importo  dell'operazione  di  pagamento,   ovvero
          fornisce una giustificazione per il  rifiuto  del  rimborso
          medesimo, entro dieci giornate  operative  dalla  ricezione
          della richiesta. In tale ultimo caso comunica  al  pagatore
          il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia
          ovvero  di  ricorrere  ai  sistemi  stragiudiziali  di  cui
          all'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, ove non accetti la  giustificazione
          fornita. 
              3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di
          rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica  nel
          caso di cui all'articolo 13, comma 3-bis.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  15  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 15. Ricezione degli ordini di pagamento 
              1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento
          e' quello in cui l'ordine e'  ricevuto  dal  prestatore  di
          servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Prima di
          tale momento, il conto di pagamento del pagatore  non  puo'
          essere  addebitato.  Se  il  momento  della  ricezione  non
          ricorre in una giornata  operativa  per  il  prestatore  di
          servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore, l'ordine
          di pagamento si  intende  ricevuto  la  giornata  operativa
          successiva. Il prestatore  di  servizi  di  pagamento  puo'
          stabilire un limite,  fissato  in  prossimita'  della  fine
          della  giornata  operativa  avuto   anche   riguardo   alle
          modalita' di trasmissione dell'ordine di  pagamento,  oltre
          il quale gli ordini di pagamento  ricevuti  si  considerano
          ricevuti la giornata operativa successiva. 
              2. Se l'utente e il prestatore di servizi di  pagamento
          di  cui  egli  si  avvale   concordano   che   l'esecuzione
          dell'ordine  di  pagamento  sia  avviata   in   un   giorno
          determinato o alla fine di  un  determinato  periodo  o  il
          giorno in cui il pagatore ha messo i fondi  a  disposizione
          del prestatore di servizi di pagamento,  il  momento  della
          ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove  il  giorno
          convenuto non sia una giornata operativa per il  prestatore
          di servizi di pagamento, l'ordine si  intende  ricevuto  la
          giornata operativa successiva.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  16  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 16. Rifiuto degli ordini di pagamento 
              1. (abrogato). 
              2.  Qualora  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento
          rifiuti di eseguire o di disporre un ordine  di  pagamento,
          il rifiuto  e,  ove  possibile,  le  relative  motivazioni,
          nonche'  la  procedura  per  correggere  eventuali   errori
          materiali imputabili  all'utente  che  abbiano  causato  il
          rifiuto,  sono  comunicati  all'utente,  salvo   che   tale
          informazione  non  debba  essere  fornita  in   quanto   in
          contrasto con obiettivi di ordine pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza,  individuati  ai  sensi  dell'articolo  126  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o  ricorrano
          giustificati motivi ostativi in base alle  disposizioni  in
          materia di contrasto del riciclaggio  e  del  finanziamento
          del terrorismo, di legge o di regolamento. 
              3. Il prestatore di servizi di  pagamento  effettua  la
          comunicazione di  cui  al  comma  2  secondo  le  modalita'
          concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e, al
          piu' tardi,  entro  i  termini  previsti  per  l'esecuzione
          dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20. 
              4. Ove  il  rifiuto  di  un  ordine  di  pagamento  sia
          obiettivamente giustificato, il prestatore  di  servizi  di
          pagamento  puo'  addebitare  spese   ragionevoli   per   la
          comunicazione all'utente, ove cio' sia stato concordato tra
          le parti. 
              4-bis.  Quando  tutte  le   condizioni   previste   dal
          contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi
          di pagamento di radicamento del conto del pagatore non puo'
          rifiutare di eseguire un ordine di  pagamento  autorizzato,
          indipendentemente dal fatto che tale  ordine  sia  disposto
          dal pagatore, anche tramite un  prestatore  di  servizi  di
          disposizione di ordine di pagamento, o dal  beneficiario  o
          per il tramite di  quest'ultimo,  salvo  che  cio'  risulti
          contrario a disposizioni di diritto dell'Unione  europea  o
          nazionale. 
              5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20  e  25,
          un  ordine  di  pagamento  di  cui  sia   stata   rifiutata
          l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non  e'
          considerato ricevuto.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 17. Irrevocabilita' di un ordine di pagamento 
              1. Fatte salve  le  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo, una volta ricevuto dal prestatore di  servizi  di
          pagamento del pagatore,  l'ordine  di  pagamento  non  puo'
          essere revocato dall'utente. 
              2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4,
          se l'operazione di pagamento e' disposta da  un  prestatore
          di servizi di disposizione di  ordine  di  pagamento  o  su
          iniziativa del  beneficiario  o  per  il  suo  tramite,  il
          pagatore non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo  aver
          prestato il proprio  consenso  a  disporre  o  ad  eseguire
          l'operazione di  pagamento  al  prestatore  di  servizi  di
          disposizione di ordine di pagamento o beneficiario. 
              3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti
          di  rimborso,  il  pagatore  puo'  revocare   l'ordine   di
          pagamento  non  oltre  la  fine  della  giornata  operativa
          precedente il giorno concordato per l'addebito  dei  fondi.
          Il prestatore di servizi  di  pagamento  del  pagatore  da'
          tempestiva comunicazione  della  revoca  al  prestatore  di
          servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalita' e i
          tempi di effettuazione della revoca lo consentano. 
              4. Nel caso di cui all'articolo 15, comma  2,  l'utente
          puo' revocare un ordine di  pagamento  non  oltre  la  fine
          della giornata operativa precedente il giorno concordato. 
              5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine
          di  pagamento  puo'  essere  revocato  solo  se  e'   stato
          concordato tra  l'utente  e  i  prestatori  di  servizi  di
          pagamento  interessati.  Nel  caso  di   un'operazione   di
          pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per  il
          suo tramite, per la  revoca  dell'ordine  di  pagamento  e'
          necessario  anche  il   consenso   del   beneficiario.   Il
          prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare le spese
          della revoca solo qualora cio' sia previsto  nel  contratto
          quadro. 
              6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha
          effetto solo nel rapporto tra il prestatore di  servizi  di
          pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare
          il carattere definitivo delle operazioni di  pagamento  nei
          sistemi di pagamento. 
              7. (abrogato). 
              8. Nell'ambito di un contratto quadro, il  consenso  ad
          eseguire un'operazione di pagamento  puo'  essere  revocato
          nella forma e secondo la procedura concordata tra  l'utente
          e il prestatore  di  servizi  di  pagamento  nel  contratto
          medesimo.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  18  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 18. Importi trasferiti e importi ricevuti 
              1. I prestatori di servizi di  pagamento  ed  eventuali
          loro intermediari che partecipano al trasferimento di fondi
          necessario all'esecuzione  di  un'operazione  di  pagamento
          trasferiscono la totalita' dell'importo  dell'operazione  e
          non trattengono spese sull'importo trasferito. 
              2.  In  deroga  al  comma  1,  il  beneficiario  e   il
          prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono
          concordare che  quest'ultimo  trattenga  le  proprie  spese
          sull'importo   trasferito   prima   di   accreditarlo    al
          beneficiario. In tale  caso,  nelle  informazioni  rese  al
          beneficiario la  totalita'  dell'importo  trasferito  e  le
          spese sono indicate separatamente. 
              3. Qualora  dall'importo  trasferito  siano  trattenute
          spese diverse da quelle di  cui  al  comma  precedente,  il
          prestatore di servizi di pagamento del pagatore  garantisce
          che  il  beneficiario  riceva  la  totalita'   dell'importo
          dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore.  Quando
          l'operazione di pagamento e'  disposta  su  iniziativa  del
          beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi
          di pagamento di  cui  egli  si  avvale  garantisce  che  la
          totalita' dell'importo  dell'operazione  sia  ricevuto  dal
          beneficiario.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  19  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 19. Ambito di applicazione 
              1. La presente sezione si applica: 
              a) alle operazioni di pagamento in euro; 
              b) alle operazioni di  pagamento  transfrontaliere  che
          comportano un'unica conversione  tra  l'euro  e  la  valuta
          ufficiale di uno Stato  membro  non  appartenente  all'area
          dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo  in  euro  e
          che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro
          non appartenente all'area dell'euro. 
              2.  La  presente  sezione  e'  applicabile   anche   ad
          operazioni di pagamento diverse da quelle di cui  al  comma
          1, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utente  e
          dal prestatore di  servizi  di  pagamento.  Resta  comunque
          ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non puo'  essere
          oggetto  di  deroga  contrattuale.  Per  le  operazioni  di
          pagamento effettuate nel  territorio  dell'Unione  europea,
          quando le parti di un contratto di pagamento convengono  un
          termine massimo di esecuzione superiore  a  quello  di  cui
          all'articolo 20, tale termine non puo' essere  superiore  a
          quattro giornate  operative  dal  momento  della  ricezione
          dell'ordine di pagamento.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  20  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 20.  Operazioni  di  pagamento  su  un  conto  di
          pagamento 
              1. Il prestatore di servizi di pagamento  del  pagatore
          assicura che dal momento  della  ricezione  dell'ordine  di
          pagamento l'importo dell'operazione venga  accreditato  sul
          conto  del  prestatore  di   servizi   di   pagamento   del
          beneficiario  entro  la  fine  della   giornata   operativa
          successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di
          pagamento  disposte  su  supporto  cartaceo,  tale  termine
          massimo puo' essere prorogato  di  una  ulteriore  giornata
          operativa. 
              2.  Il  prestatore  di   servizi   di   pagamento   del
          beneficiario applica la data  valuta  e  rende  disponibile
          l'importo  dell'operazione  di  pagamento  sul  conto   del
          beneficiario in conformita' con quanto  previsto  dall'art.
          23. 
              3.  Quando  l'ordine  di  pagamento  e'   disposto   su
          iniziativa del  beneficiario  o  per  il  suo  tramite,  il
          prestatore di servizi di pagamento di cui  egli  si  avvale
          trasmette l'ordine al prestatore di  servizi  di  pagamento
          del pagatore entro i  limiti  di  tempo  convenuti  tra  il
          beneficiario  e  il  proprio  prestatore  di   servizi   di
          pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine  viene
          trasmesso  entro  limiti  di  tempo   che   consentano   il
          regolamento   dell'operazione   alla   data   di   scadenza
          convenuta.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  21.  Mancanza  di  un  conto  di  pagamento  del
          beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento 
              1. Se il  beneficiario  non  dispone  di  un  conto  di
          pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento  che
          riceve i fondi,  quest'ultimo  mette  i  fondi  ricevuti  a
          disposizione del beneficiario entro il termine  specificato
          ai sensi dell'articolo 23, comma 2.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  22  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 22. Depositi versati in un conto di pagamento 
              1. Quando un consumatore versa contanti su un conto  di
          pagamento nella valuta in cui il conto  e'  denominato,  il
          prestatore di servizi  di  pagamento  applica  la  data  di
          ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i
          fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l'utente non  e'
          un consumatore, l'importo e' reso disponibile e  la  valuta
          datata al piu' tardi la giornata operativa successiva  alla
          ricezione dei fondi.". 
              - Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 23. Data valuta e disponibilita' dei fondi 
              1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento
          del beneficiario non puo' essere successiva  alla  giornata
          operativa in cui  l'importo  dell'operazione  di  pagamento
          viene accreditato sul conto del prestatore  di  servizi  di
          pagamento del beneficiario. 
              2. Purche' non vi sia conversione valutaria  o  vi  sia
          conversione valutaria tra euro e la  valuta  di  uno  Stato
          membro ovvero  tra  le  valute  di  due  Stati  membri,  il
          prestatore  di  servizi  di  pagamento   del   beneficiario
          assicura che l'importo dell'operazione di pagamento  sia  a
          disposizione del beneficiario non appena  tale  importo  e'
          accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella
          stessa  giornata  operativa  di  ricezione  dell'ordine  di
          pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di
          servizi di pagamento. 
              3. La data valuta dell'addebito sul conto di  pagamento
          del pagatore non puo' precedere la  giornata  operativa  in
          cui l'importo dell'operazione di  pagamento  e'  addebitato
          sul medesimo conto di pagamento. 
              4. (abrogato).". 
              -  Il  testo  dell'articolo  24  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.24. Identificativi unici inesatti 
              1. Se un ordine di pagamento e' eseguito  conformemente
          all'identificativo  unico,   esso   si   ritiene   eseguito
          correttamente per quanto concerne il  beneficiario  e/o  il
          conto indicato dall'identificativo unico. 
              2. Se l'identificativo  unico  fornito  dall'utente  e'
          inesatto, il prestatore di  servizi  di  pagamento  non  e'
          responsabile, ai sensi dell'articolo 25,  della  mancata  o
          inesatta  esecuzione  dell'operazione  di   pagamento.   Il
          prestatore di servizi  di  pagamento  del  pagatore  compie
          tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi  oggetto
          dell'operazione di pagamento. Il prestatore di  servizi  di
          pagamento del beneficiario e' tenuto a  collaborare,  anche
          comunicando al  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
          pagatore ogni informazione utile. Se non  e'  possibile  il
          recupero dei fondi, il prestatore di servizi  di  pagamento
          del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, e'  tenuto
          a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile  ai
          fini di un'azione di tutela.  Ove  previsto  nel  contratto
          quadro, il prestatore  di  servizi  di  pagamento  addebita
          all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi. 
              3.  Il  prestatore   di   servizi   di   pagamento   e'
          responsabile  solo   dell'esecuzione   dell'operazione   di
          pagamento in conformita' con l'identificativo unico fornito
          dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo
          prestatore di servizi di pagamento  informazioni  ulteriori
          rispetto all'identificativo unico.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  25  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 25. Responsabilita' dei prestatori di servizi  di
          pagamento per la mancata,  inesatta  o  tardiva  esecuzione
          delle operazioni di pagamento 
              1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3,  e  28,
          quando l'operazione di pagamento e' disposta dal  pagatore,
          il prestatore di  servizi  di  pagamento  del  pagatore  e'
          responsabile nei confronti di quest'ultimo  della  corretta
          esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto,  a  meno  che
          non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al
          prestatore di servizi di  pagamento  del  beneficiario  che
          quest'ultimo   ha   ricevuto   l'importo    dell'operazione
          conformemente all'articolo 20, comma 1. In  tale  caso,  il
          prestatore di servizi  di  pagamento  del  beneficiario  e'
          responsabile nei confronti del beneficiario della  corretta
          esecuzione dell'operazione di pagamento. 
              2. Quando il prestatore di  servizi  di  pagamento  del
          pagatore e' responsabile ai sensi  del  comma  1,  rimborsa
          senza indugio  al  pagatore  l'importo  dell'operazione  di
          pagamento non eseguita o eseguita in modo  inesatto  e,  se
          l'operazione e' stata eseguita a  valere  su  un  conto  di
          pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione
          di pagamento eseguita in modo  inesatto  non  avesse  avuto
          luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento
          del  pagatore  non  deve  essere  successiva  a  quella  di
          addebito dell'importo. 
              3. (abrogato). 
              4. Qualora il prestatore di servizi  di  pagamento  del
          beneficiario sia responsabile ai sensi del comma  1,  mette
          senza indugio  l'importo  dell'operazione  di  pagamento  a
          disposizione del beneficiario  o  accredita  immediatamente
          l'importo  corrispondente  sul  conto  di   pagamento   del
          beneficiario medesimo. La data  valuta  dell'accredito  sul
          conto  di  pagamento  di  quest'ultimo  non   deve   essere
          successiva  a  quella  che  sarebbe  stata  attribuita   al
          beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione
          di pagamento. 
              5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3,  e  28,
          quando l'operazione di pagamento e' disposta su  iniziativa
          del beneficiario o per il suo  tramite,  il  prestatore  di
          servizi di pagamento del beneficiario e'  responsabile  nei
          confronti del proprio utente  della  corretta  trasmissione
          dell'ordine  di  pagamento  al  prestatore  di  servizi  di
          pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma
          3 ed e' tenuto  a  trasmettere  l'ordine  di  pagamento  in
          questione senza indugio. In caso di  trasmissione  tardiva,
          la data valuta riconosciuta al beneficiario non puo' essere
          successiva a quella che gli  sarebbe  stata  attribuita  in
          caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. 
              5-bis.  Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
          beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario
          per il rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  23
          ed  e'  tenuto  a  mettergli   a   disposizione   l'importo
          dell'operazione  di   pagamento   non   appena   esso   sia
          accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando  una
          data valuta che non puo' essere successiva a quella che gli
          sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. 
              6.  Nel  caso  in  cui  il  prestatore  di  servizi  di
          pagamento  del  beneficiario  non  sia  responsabile  della
          mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento
          ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi  di
          pagamento del pagatore e' responsabile  nei  confronti  del
          pagatore ed  e'  tenuto  a  rimborsare  al  pagatore  senza
          indugio l'importo dell'operazione non eseguita  o  eseguita
          in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione  sia
          stato addebitato un conto di pagamento,  il  prestatore  di
          servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui
          si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto  luogo.
          La data valuta dell'accredito sul conto  di  pagamento  del
          pagatore non deve essere successiva a  quella  di  addebito
          dell'importo. 
              6-bis. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il
          prestatore di servizi di pagamento  del  pagatore  dimostra
          che il prestatore di servizi di pagamento del  beneficiario
          ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se  con  lieve
          ritardo.  In  questo  caso  il  prestatore  di  servizi  di
          pagamento del beneficiario accredita l'importo  al  proprio
          utente con data valuta non  successiva  a  quella  che  gli
          sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. 
              7. Indipendentemente dalla responsabilita'  di  cui  ai
          commi da 1 a 6, quando un'operazione di  pagamento  non  e'
          eseguita o e' eseguita in modo inesatto,  i  prestatori  di
          servizi di pagamento si adoperano  senza  indugio  e  senza
          spese, su richiesta dei rispettivi utenti,  a  rintracciare
          l'operazione di pagamento, e li informano del risultato. 
              8. I prestatori di servizi di  pagamento  sono  inoltre
          responsabili nei confronti dei rispettivi utenti  di  tutte
          le  spese  ed  interessi  loro  imputati  a  seguito  della
          mancata, inesatta o tardiva esecuzione  dell'operazione  di
          pagamento.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  26  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 26. Risarcimento dei danni ulteriori 
              1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto  a  quelli
          previsti dalla presente sezione puo' essere determinato  in
          conformita'  alla  disciplina  applicabile   al   contratto
          concluso  tra  l'utente  e  il  prestatore  di  servizi  di
          pagamento.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  27  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 27. Diritto di regresso 
              1. Qualora  la  responsabilita'  di  un  prestatore  di
          servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11  e  25  sia
          attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento
          coinvolto o  ad  un  qualsiasi  altro  soggetto  interposto
          nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il
          primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite
          o di importi versati ai sensi degli articoli 11 e  25.  E',
          altresi', prevista una compensazione degli importi  qualora
          i prestatori di  servizi  di  pagamento  non  si  avvalgano
          dell'autenticazione forte del cliente. 
              2.  Ulteriori  compensazioni  e  risarcimenti   possono
          essere   determinati   conformemente   agli   accordi   tra
          prestatori di servizi di pagamento  e  alla  disciplina  ad
          essi applicabile.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  28  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 28. Circostanze anormali e imprevedibili 
              1. Le responsabilita' di cui agli articoli da  5  a  27
          non si applicano in caso di caso fortuito o forza  maggiore
          e nei casi in cui il prestatore  di  servizi  di  pagamento
          abbia agito in conformita' con i vincoli derivanti da altri
          obblighi di legge.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  29  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 29. Protezione dei dati 
              1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori  di
          sistemi di pagamento possono trattare  dati  personali  ove
          cio' sia necessario a  prevenire,  individuare  e  indagare
          casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a
          persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali
          e ad altro trattamento ai fini del presente decreto avviene
          in conformita' al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
          196 e successive modificazioni. 
              1-bis. I  prestatori  di  servizi  di  pagamento  hanno
          accesso, trattano e conservano i dati  personali  necessari
          alla prestazione dei propri servizi  solo  previo  consenso
          esplicito dell'utente dei servizi di pagamento.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  30  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 30. Accesso ai sistemi di pagamento 
              1. Nell'esercizio del potere di cui  all'articolo  146,
          comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, la Banca d'Italia verifica che  le  norme
          emanate dai gestori di sistemi di  pagamento,  al  fine  di
          disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate
          a svolgere  servizi  di  pagamento,  siano  obiettive,  non
          discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso  se
          non nella misura necessaria  a  proteggere  il  sistema  da
          rischi  specifici  quali  il  rischio  di  regolamento,  il
          rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne  la
          stabilita' finanziaria e operativa. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano
          l'accesso ai  sistemi  di  pagamento  non  possono  imporre
          nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi  di
          pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o  ad  altri
          sistemi di pagamento: 
              a) restrizioni all'effettiva  partecipazione  ad  altri
          sistemi di pagamento; 
              b)  discriminazioni  tra  prestatori  di   servizi   di
          pagamento autorizzati o registrati in relazione ai diritti,
          agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti; 
              c) (soppressa). 
              3. I commi 1 e 2 non si applicano: 
              a) ai sistemi  di  pagamento  designati  ai  sensi  del
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; 
              b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da
          prestatori di  servizi  di  pagamento  appartenenti  ad  un
          gruppo composto da societa' aventi legami di  capitale  ove
          una  delle  societa'  collegate   eserciti   un   controllo
          effettivo sulle altre; 
              c) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore
          di servizi di pagamento: 
              1) agisce o puo' agire come prestatore  di  servizi  di
          pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e  ha
          la responsabilita' esclusiva della gestione del sistema; e 
              2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a
          partecipare  al  sistema  e  questi  ultimi  non  hanno  la
          possibilita' di negoziare commissioni tra loro in relazione
          al  sistema  di  pagamento  benche'  possano  stabilire  le
          proprie  tariffe  nei  confronti  degli  utilizzatori   dei
          servizi di pagamento. 
              3-bis. Ai fini del comma  3,  lettera  a),  qualora  il
          partecipante  a  un  sistema  designato   consenta   a   un
          prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato
          che non e' un partecipante al sistema di trasmettere ordini
          di  trasferimento  mediante   il   sistema   stesso,   tale
          partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunita'
          in maniera obiettiva, proporzionata e non  discriminatoria,
          ad altri prestatori di servizi di pagamento  autorizzati  o
          registrati, conformemente ai  commi  1  e  2.  In  caso  di
          rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di  servizi
          di pagamento motivazioni circostanziate.". 
              L'articolo 31 del citato decreto legislativo 27 gennaio
          2010, n. 11, abrogato dal presente decreto, recava: "Misure
          di attuazione". 
              -  Il  testo  dell'articolo  32  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 32. Sanzioni 
              1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento
          e  dei  soggetti  ai  quali  sono  esternalizzate  funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati della revisione legale dei conti, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  30.000  fino  a
          euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento  del  fatturato,
          quando tale importo e' superiore a  euro  5  milioni  e  il
          fatturato e' disponibile e determinabile, per  le  seguenti
          violazioni: 
              a)  inosservanza  dell'articolo  3,  commi   1   e   2,
          dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3,  dell'articolo  5-ter,
          dell'articolo   5-quater,   dell'articolo   8,   comma   1,
          dell'articolo 9, commi 1  e  2-bis,  dell'articolo  10-bis,
          dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis,
          dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo  18,
          dell'articolo  20,  dell'articolo  21,  dell'articolo   22,
          dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4,  5,  5-bis,
          6, 6-bis, 7 e dell'articolo 25-bis, commi 1  e  3  o  delle
          relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
          emanate dalla commissione europea ai sensi  degli  articoli
          10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010; 
              b)  inosservanza  degli  atti   dell'ABE   direttamente
          applicabili ai  soggetti  vigilati  adottati  ai  sensi  di
          quest'ultimo regolamento; 
              1-bis. Nel caso in cui  il  prestatore  di  servizi  di
          pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente  in
          servizi di pagamento le violazioni  previste  dall'articolo
          3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo  9,
          commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11,  commi  1,  2  e  2-bis,
          dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo  18,
          dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4,  5,  5-bis,
          6, 6-bis e 7  adotta  immediatamente  misure  correttive  e
          trasmette  la  documentazione  relativa   alle   violazioni
          riscontrate, anche ai fini dell'applicazione  dell'articolo
          128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. 
              1-ter. Le sanzioni previste al comma  1,  si  applicano
          quando le infrazioni rivestono carattere rilevante  secondo
          i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con  provvedimento
          di carattere generale, tenuto  conto  dell'incidenza  delle
          condotte sulla complessiva organizzazione aziendale  e  sui
          profili di rischio. 
              1-quater. Se il vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile. 
              2. Per la grave inosservanza  degli  obblighi  previsti
          dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle  relative  misure
          di attuazione, nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono
          funzioni di amministrazione o  di  direzione,  nonche'  dei
          dipendenti  dei  prestatori  di  servizi  di  pagamento  si
          applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000
          euro a 100.000 euro. 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi
          di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di
          servizi di pagamento comunitari che operano  in  regime  di
          libero stabilimento  in  Italia,  le  sanzioni  di  cui  al
          presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia.".