Art. 2 
 
               Disposizioni in materia di accoglienza 
                    e di minori non accompagnati 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Sono adottate misure idonee  a  prevenire  ogni  forma  di
violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione
dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»; 
    b) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. L'autorita' di pubblica sicurezza da'  immediata  comunicazione
della presenza di un minore non  accompagnato  al  Procuratore  della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale  per  i
minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi
degli articoli 343 e seguenti del  codice  civile  e  delle  relative
disposizioni  di  attuazione   del   medesimo   codice,   in   quanto
compatibili,  e  per  la  ratifica  delle   misure   di   accoglienza
predisposte, nonche'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza,  al  fine  di
assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei  minori
non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e  gli  altri
provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal  presidente  del
tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo
contro  tali  provvedimenti  si   propone   al   collegio   a   norma
dell'articolo 739 del codice di procedura civile.  Del  collegio  non
puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.»; 
    c) all'articolo 19-bis: 
      1) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le autorita' di  pubblica  sicurezza  consultano,  ai  fini
dell'accertamento  dell'eta'  dichiarata,  il   sistema   informativo
nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito  presso  il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  nonche'  le  altre
banche dati pubbliche che  contengono  dati  pertinenti,  secondo  le
modalita' di accesso per esse previste.». 
      2)  al  comma  9,  dopo  le  parole:   «Il   provvedimento   di
attribuzione dell'eta'» sono inserite le  seguenti:  «e'  emesso  dal
tribunale per i minorenni ed» e le  parole:  «degli  articoli  737  e
seguenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dell'articolo   739»
nonche', in fine, dopo le parole «procedure di identificazione»  sono
aggiunte le seguenti: «ed al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali ai fini dell'inserimento dei  dati  nel  sistema  informativo
nazionale dei minori stranieri non accompagnati»; 
  2. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole: «e al  giudice  tutelare»  sono
soppresse  e  dopo  le  parole:  «codice  civile»  sono  inserite  le
seguenti: «, in quanto compatibili»; 
      2) al secondo  periodo,  le  parole:  «giudice  tutelare»  sono
sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»; 
    b)  al  comma  6,  le  parole:  «ed  al  giudice  tutelare»  sono
soppresse. 
  3. All'articolo  11,  della  legge  7  aprile  2017,  n.  47,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo  le  parole:  «quando  la  tutela  riguarda
fratelli o sorelle»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  numero
massimo  di  tre,  salvo  che  sussistano  specifiche   e   rilevanti
ragioni.»; 
      2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «L'Autorita'
garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  monitora  lo   stato   di
attuazione delle disposizioni del presente articolo.  A  tal  fine  i
garanti regionali e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
collaborano costantemente con l'Autorita' garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza alla quale  presentano,  con  cadenza  bimestrale,  una
relazione sulle attivita' realizzate.»; 
    b) al comma 2, le  parole:  «titolo  IX»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «titolo X, capo I,». 
  4. All'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ad  eccezione  delle
disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni  specializzate
in  materia  di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  libera
circolazione dei cittadini dell'Unione  europea,  delle  disposizioni
che  disciplinano  procedimenti  giurisdizionali  nonche'  di  quelle
relative ai  procedimenti  amministrativi  innanzi  alle  Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale  e
alla Commissione nazionale per  il  diritto  di  asilo.  Resta  fermo
quanto  previsto  dall'articolo  18,   comma   2-ter,   del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  10  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Modalita' di accoglienza). - 1. Nei centri di
          cui all'art. 9, comma 1, sono assicurati il rispetto  della
          sfera privata, comprese  le  differenze  di  genere,  delle
          esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica e
          mentale dei  richiedenti,  l'unita'  dei  nuclei  familiari
          composti da coniugi e da  parenti  entro  il  primo  grado,
          l'apprestamento delle  misure  necessarie  per  le  persone
          portatrici di particolari esigenze ai sensi  dell'art.  17.
          Sono adottate misure  idonee  a  prevenire  ogni  forma  di
          violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e  la
          protezione dei richiedenti e del personale che opera presso
          i centri. 
              2. E' consentita l'uscita dal centro nelle  ore  diurne
          secondo  le  modalita'  indicate  nel  regolamento  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
          con obbligo di rientro nelle ore notturne.  Il  richiedente
          puo'  chiedere  al  prefetto  un  permesso  temporaneo   di
          allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o
          superiore  a  quello  di  uscita,  per   rilevanti   motivi
          personali o per motivi attinenti all'esame  della  domanda.
          Il   provvedimento   di   diniego   sulla   richiesta    di
          autorizzazione all'allontanamento e' motivato e  comunicato
          all'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25,   e   successive
          modificazioni. 
              3. E'  assicurata  la  facolta'  di  comunicare  con  i
          rappresentanti  dell'UNHCR,  degli  enti  di   tutela   dei
          titolari  di  protezione  internazionale   con   esperienza
          consolidata nel settore, con i ministri di  culto,  nonche'
          con gli avvocati e i familiari dei richiedenti. 
              4. E' assicurato l'accesso ai centri  dei  soggetti  di
          cui all'art. 7,  comma  2,  nonche'  degli  altri  soggetti
          previsti dal regolamento di cui  all'art.  38  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  fatte  salve   le
          limitazioni giustificate dalla necessita' di  garantire  la
          sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro. 
              5. Il personale che opera nei centri  e'  adeguatamente
          formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui  dati  e  sulle
          informazioni  riguardanti  i   richiedenti   presenti   nel
          centro.». 
              - Il testo dell'art.  19  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Accoglienza dei minori non  accompagnati).  -
          1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
          minori  non  accompagnati   sono   accolti   in   strutture
          governative  di  prima  accoglienza   a   loro   destinate,
          istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   per   il   tempo
          strettamente necessario, comunque non  superiore  a  trenta
          giorni, all'identificazione, che si deve  concludere  entro
          dieci  giorni,  e  all'eventuale  accertamento   dell'eta',
          nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro  eta',
          ogni informazione sui  diritti  riconosciuti  al  minore  e
          sulle modalita' di  esercizio  di  tali  diritti,  compreso
          quello  di  chiedere  la  protezione   internazionale.   Le
          strutture di prima accoglienza sono attivate dal  Ministero
          dell'interno,  in  accordo  con  l'ente  locale   nel   cui
          territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero
          dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.  Con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per  i  profili
          finanziari, sono fissati le modalita' di  accoglienza,  gli
          standard  strutturali,  in  coerenza   con   la   normativa
          regionale, e i servizi da erogare, in  modo  da  assicurare
          un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto  dei
          diritti fondamentali del  minore  e  dei  principi  di  cui
          all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima
          accoglienza e' garantito un  colloquio  con  uno  psicologo
          dell'eta' evolutiva,  ove  necessario  in  presenza  di  un
          mediatore culturale, per accertare la situazione  personale
          del minore, i motivi e le circostanze  della  partenza  dal
          suo Paese di origine e del viaggio effettuato,  nonche'  le
          sue aspettative future.  La  prosecuzione  dell'accoglienza
          del minore e' assicurata ai sensi del comma 2. 
              2. I minori non accompagnati sono  accolti  nell'ambito
          del Sistema di protezione per richiedenti asilo,  rifugiati
          e  minori  stranieri  non  accompagnati,  di  cui  all'art.
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, e in particolare nei  progetti  specificamente
          destinati a tale  categoria  di  soggetti  vulnerabili.  La
          capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze
          dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed e',
          comunque, stabilita nei  limiti  delle  risorse  del  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui
          all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
          416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal  fine  gli
          enti locali che partecipano  alla  ripartizione  del  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi  dell'asilo  di  cui
          all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
          416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n. 39, prevedono specifici programmi  di  accoglienza
          riservati ai minori non accompagnati. 
              2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli  disponibili,
          in cui collocare il minore,  si  deve  tenere  conto  delle
          esigenze  e  delle  caratteristiche  dello  stesso   minore
          risultanti dal colloquio di cui all'art. 19-bis,  comma  1,
          in relazione  alla  tipologia  dei  servizi  offerti  dalla
          struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali  vengono
          accolti  i  minori  stranieri   non   accompagnati   devono
          soddisfare, nel  rispetto  dell'art.  117,  secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione,  gli  standard  minimi  dei
          servizi   e   dell'assistenza   forniti   dalle   strutture
          residenziali  per  minorenni  ed   essere   autorizzate   o
          accreditate ai sensi della normativa nazionale e  regionale
          in materia. La non conformita' alle dichiarazioni  rese  ai
          fini dell'accreditamento comporta  la  cancellazione  della
          struttura di accoglienza dal Sistema. 
              3.  In  caso  di  temporanea   indisponibilita'   nelle
          strutture  di  cui  ai  commi  1  e   2,   l'assistenza   e
          l'accoglienza del minore  sono  temporaneamente  assicurate
          dalla pubblica autorita' del comune in  cui  il  minore  si
          trova, fatta salva la  possibilita'  di  trasferimento  del
          minore in un altro comune, secondo  gli  indirizzi  fissati
          dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16, tenendo  in
          considerazione prioritariamente il superiore interesse  del
          minore. I comuni che assicurano l'attivita' di  accoglienza
          ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti
          dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per
          l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di  cui
          all'art. 1, comma 181, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. 
              3-bis. In presenza di arrivi consistenti e  ravvicinati
          di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa
          essere assicurata dai comuni  ai  sensi  del  comma  3,  e'
          disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 11, l'attivazione
          di strutture ricettive temporanee  esclusivamente  dedicate
          ai minori non accompagnati, con  una  capienza  massima  di
          cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati  in
          ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma  1
          del  presente  articolo.  L'accoglienza   nelle   strutture
          ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti
          del minore di eta' inferiore agli anni  quattordici  ed  e'
          limitata al tempo strettamente necessario al  trasferimento
          nelle strutture  di  cui  ai  commi  2  e  3  del  presente
          articolo.  Dell'accoglienza  del  minore  non  accompagnato
          nelle strutture di cui al presente comma e al comma  1  del
          presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della
          struttura, al comune in cui si trova la  struttura  stessa,
          per il coordinamento con i servizi del territorio. 
              4.  Il  minore  non  accompagnato   non   puo'   essere
          trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
          e 9. 
              5. L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  da'  immediata
          comunicazione della presenza di un minore non  accompagnato
          al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  per  i
          minorenni e al Tribunale per  i  minorenni  per  l'apertura
          della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli
          343  e  seguenti  del  codice  civile  e   delle   relative
          disposizioni di attuazione del medesimo codice,  in  quanto
          compatibili, e per la ratifica delle misure di  accoglienza
          predisposte,  nonche'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  con  mezzi  idonei  a  garantirne   la
          riservatezza, al fine di  assicurare  il  censimento  e  il
          monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il
          provvedimento  di   nomina   del   tutore   e   gli   altri
          provvedimenti  relativi  alla  tutela  sono  adottati   dal
          presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
          lui delegato.  Il  reclamo  contro  tali  provvedimenti  si
          propone al collegio a norma dell'art.  739  del  codice  di
          procedura civile.  Del  collegio  non  puo'  far  parte  il
          giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. 
              6. Il tutore  possiede  le  competenze  necessarie  per
          l'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  svolge  i  propri
          compiti  in   conformita'   al   principio   dell'interesse
          superiore del minore. Non possono  essere  nominati  tutori
          individui  o  organizzazioni  i  cui  interessi   sono   in
          contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
          puo' essere sostituito solo in caso di necessita'. 
              7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare
          e'   tempestivamente   avviata    ogni    iniziativa    per
          l'individuazione dei familiari del minore non  accompagnato
          richiedente   protezione   internazionale.   Il   Ministero
          dell'interno, sentiti il Ministero  della  giustizia  e  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  stipula  convenzioni,  sulla  base   delle
          risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche  e
          i servizi dell'asilo,  con  organizzazioni  internazionali,
          intergovernative    e    associazioni    umanitarie,    per
          l'attuazione  di  programmi  diretti   a   rintracciare   i
          familiari dei minori non accompagnati.  Le  ricerche  ed  i
          programmi diretti a rintracciare i  familiari  sono  svolti
          nel superiore interesse dei minori e  con  l'obbligo  della
          assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
          richiedente e dei familiari. 
              7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui
          all'art. 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il
          minore straniero non accompagnato o per i  suoi  familiari,
          previo  consenso   informato   dello   stesso   minore   ed
          esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente  la
          responsabilita' genitoriale, anche in via temporanea, invia
          una   relazione   all'ente   convenzionato,    che    avvia
          immediatamente le indagini. 
              7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 e'
          trasmesso al  Ministero  dell'interno,  che  e'  tenuto  ad
          informare  tempestivamente  il   minore,   l'esercente   la
          responsabilita'   genitoriale    nonche'    il    personale
          qualificato che ha svolto  il  colloquio  di  cui  all'art.
          19-bis, comma 1. 
              7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei  a
          prendersi cura del minore straniero non accompagnato,  tale
          soluzione  deve  essere  preferita   al   collocamento   in
          comunita'.». 
              - Il testo dell'art. 19-bis del decreto legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri  non
          accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore  straniero
          non  accompagnato  e'  entrato  in  contatto  o  e'   stato
          segnalato alle autorita' di polizia, ai servizi  sociali  o
          ad altri rappresentanti dell'ente  locale  o  all'autorita'
          giudiziaria, il personale qualificato  della  struttura  di
          prima accoglienza svolge, sotto la  direzione  dei  servizi
          dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da
          organizzazioni,  enti  o  associazioni  con  comprovata   e
          specifica esperienza nella tutela dei minori, un  colloquio
          con  il  minore,  volto  ad  approfondire  la  sua   storia
          personale e familiare e a far emergere ogni altro  elemento
          utile alla sua protezione, secondo la  procedura  stabilita
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  da
          adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  Al   colloquio   e'
          garantita la presenza di un mediatore culturale. 
              2.  Nei  casi  di  dubbi  fondati   relativi   all'eta'
          dichiarata dal minore  si  applicano  le  disposizioni  dei
          commi 3 e seguenti. In ogni  caso,  nelle  more  dell'esito
          delle  procedure  di  identificazione,  l'accoglienza   del
          minore e'  garantita  dalle  apposite  strutture  di  prima
          accoglienza per minori previste dalla legge; si  applicano,
          ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'art. 4
          del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 
              3. L'identita' di un minore straniero non  accompagnato
          e'  accertata  dalle  autorita'  di   pubblica   sicurezza,
          coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore
          o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo dopo che e'
          stata garantita allo stesso minore un'immediata  assistenza
          umanitaria.  Qualora  sussista  un  dubbio   circa   l'eta'
          dichiarata,  questa  e'   accertata   in   via   principale
          attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
          collaborazione   delle   autorita'   diplomatico-consolari.
          L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
          deve essere richiesto nei casi in cui  il  presunto  minore
          abbia  espresso  la   volonta'   di   chiedere   protezione
          internazionale ovvero  quando  una  possibile  esigenza  di
          protezione internazionale emerga a  seguito  del  colloquio
          previsto dal comma  1.  Tale  intervento  non  e'  altresi'
          esperibile qualora da esso  possano  derivare  pericoli  di
          persecuzione e nei casi in cui il minore  dichiari  di  non
          volersi     avvalere     dell'intervento     dell'autorita'
          diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari  esteri  e
          della   cooperazione   internazionale   e   il    Ministero
          dell'in-terno promuovono le opportune iniziative,  d'intesa
          con  gli  Stati  interessati,  al  fine  di  accelerare  il
          compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 
              3-bis. Le autorita' di pubblica  sicurezza  consultano,
          ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il  sistema
          informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati
          istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali  nonche'  le  altre  banche  dati   pubbliche   che
          contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso
          per esse previste. 
              4. Qualora permangano dubbi fondati in merito  all'eta'
          dichiarata da un  minore  straniero  non  accompagnato,  la
          Procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale   per   i
          minorenni  puo'   disporre   esami   socio-sanitari   volti
          all'accertamento della stessa. 
              5. Lo straniero  e'  informato,  con  l'ausilio  di  un
          mediatore culturale, in una lingua che possa  capire  e  in
          conformita'   al   suo   grado   di    maturita'    e    di
          alfabetizzazione, del fatto che la  sua  eta'  puo'  essere
          determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del
          tipo di esami a cui deve essere sottoposto,  dei  possibili
          risultati attesi e  delle  eventuali  conseguenze  di  tali
          risultati, nonche' di quelle derivanti  dal  suo  eventuale
          rifiuto di  sottoporsi  a  tali  esami.  Tali  informazioni
          devono essere fornite  altresi'  alla  persona  che,  anche
          temporaneamente, esercita i poteri tutelari  nei  confronti
          del presunto minore. 
              6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' deve essere
          svolto   in   un   ambiente   idoneo   con   un   approccio
          multidisciplinare da professionisti  adeguatamente  formati
          e, ove necessario, in presenza di un  mediatore  culturale,
          utilizzando modalita' meno invasive possibili e  rispettose
          dell'eta' presunta, del sesso e  dell'integrita'  fisica  e
          psichica della persona. Non devono  essere  eseguiti  esami
          sociosanitari   che   possano   compromettere   lo    stato
          psico-fisico della persona. 
              7. Il risultato  dell'accertamento  socio-sanitario  e'
          comunicato allo straniero, in modo congruente  con  la  sua
          eta', con  la  sua  maturita'  e  con  il  suo  livello  di
          alfabetizzazione, in  una  lingua  che  possa  comprendere,
          all'esercente    la    responsabilita'    genitoriale     e
          all'autorita' giudiziaria che ha  disposto  l'accertamento.
          Nella relazione  finale  deve  essere  sempre  indicato  il
          margine di errore. 
              8. Qualora, anche dopo l'accertamento  socio-sanitario,
          permangano dubbi sulla minore eta', questa  si  presume  ad
          ogni effetto di legge. 
              9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta' e' emesso
          dal  tribunale  per  i  minorenni  ed  e'  notificato  allo
          straniero  e,  contestualmente,  all'esercente   i   poteri
          tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede  di
          reclamo ai sensi dell'art.  739  del  codice  di  procedura
          civile. In caso di impugnazione, il giudice decide  in  via
          d'urgenza   entro   dieci   giorni;    ogni    procedimento
          amministrativo  e  penale  conseguente  all'identificazione
          come  maggiorenne  e'  sospeso  fino  alla  decisione.   Il
          provvedimento e'  altresi'  comunicato  alle  autorita'  di
          polizia  ai  fini  del  completamento  delle  procedure  di
          identificazione  ed  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali ai fini  dell'inserimento  dei  dati  nel
          sistema informativo  nazionale  dei  minori  stranieri  non
          accompagnati.». 
              - Il testo dell'art.  26  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  26  (Istruttoria  della  domanda  di  protezione
          internazionale). - 1. La domanda  di  asilo  e'  presentata
          all'ufficio di polizia di frontiera  ovvero  alla  questura
          competente  per  il  luogo   di   dimora.   Nel   caso   di
          presentazione della domanda  all'ufficio  di  frontiera  e'
          disposto  l'invio  del  richiedente  presso   la   questura
          competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti
          di cui al comma 2. Nei casi in cui il  richiedente  e'  una
          donna, alle operazioni partecipa personale femminile. 
              2. La  questura,  ricevuta  la  domanda  di  protezione
          internazionale, redige il verbale delle  dichiarazioni  del
          richiedente   su   appositi   modelli   predisposti   dalla
          Commissione nazionale, a cui e' allegata la  documentazione
          prevista dall'art. 3 del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251. Il verbale e' approvato  e  sottoscritto  dal
          richiedente cui ne e'  rilasciata  copia,  unitamente  alla
          copia della documentazione allegata. 
              2-bis. Il verbale di cui al comma 2  e'  redatto  entro
          tre giorni lavorativi dalla manifestazione  della  volonta'
          di  chiedere  la  protezione  ovvero   entro   sei   giorni
          lavorativi nel caso  in  cui  la  volonta'  e'  manifestata
          all'Ufficio  di  polizia  di  frontiera.  I  termini   sono
          prorogati di dieci giorni  lavorativi  in  presenza  di  un
          elevato  numero  di  domande  in  conseguenza   di   arrivi
          consistenti e ravvicinati di richiedenti. 
              3. Salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma  3,  nei
          casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE)  n.
          604/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno  2013  la  questura  avvia  le  procedure   per   la
          determinazione dello Stato  competente  per  l'esame  della
          domanda, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3. 
              4. 
              5. Quando la domanda e' presentata  da  un  minore  non
          accompagnato,  l'autorita'  che  la  riceve   sospende   il
          procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale  dei
          minorenni per l'apertura della tutela e per la  nomina  del
          tutore a norma degli articoli 343, e seguenti,  del  codice
          civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni
          nelle quarantottore  successive  alla  comunicazione  della
          questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero
          il responsabile della struttura  di  accoglienza  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184,  e
          successive modificazioni, prende immediato contatto con  il
          minore  per  informarlo  della  propria  nomina  e  con  la
          questura  per   la   conferma   della   domanda   ai   fini
          dell'ulteriore  corso  del  procedimento  di  esame   della
          domanda. 
              6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma
          5 informa immediatamente il Servizio centrale  del  sistema
          di protezione per richiedenti  asilo  e  rifugiati  di  cui
          all'art. 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.
          416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n. 39, per l'inserimento  del  minore  in  una  delle
          strutture operanti nell'ambito del  Sistema  di  protezione
          stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori.  Nel
          caso in cui non sia possibile l'immediato  inserimento  del
          minore  in  una   di   tali   strutture,   l'assistenza   e
          l'accoglienza del minore  sono  temporaneamente  assicurate
          dalla pubblica  autorita'  del  comune  dove  si  trova  il
          minore.». 
              - Il testo dell'art. 11 della legge 7 aprile  2017,  n.
          47, citata nelle note alle premesse,  come  modificato  dal
          presente articolo, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Elenco dei  tutori  volontari).  -  1.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, presso ogni tribunale per  i  minorenni  e'
          istituito un elenco dei tutori  volontari,  a  cui  possono
          essere   iscritti   privati   cittadini,   selezionati    e
          adeguatamente formati, da parte  dei  garanti  regionali  e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   per
          l'infanzia e  l'adolescenza,  disponibili  ad  assumere  la
          tutela di un minore straniero non accompagnato  o  di  piu'
          minori, nel numero massimo di  tre,  salvo  che  sussistano
          specifiche  e  rilevanti   ragioni.   Appositi   protocolli
          d'intesa  tra  i  predetti   garanti   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i  minorenni
          sono stipulati per promuovere e facilitare  la  nomina  dei
          tutori volontari. Nelle regioni e nelle  province  autonome
          di Trento e di Bolzano in  cui  il  garante  non  e'  stato
          nominato,   all'esercizio   di   tali   funzioni   provvede
          temporaneamente  l'ufficio   dell'Autorita'   garante   per
          l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di  associazioni
          esperte nel settore delle migrazioni e dei minori,  nonche'
          degli enti locali, dei consigli degli ordini  professionali
          e delle universita'. L'Autorita' garante per  l'infanzia  e
          l'adolescenza  monitora  lo  stato  di   attuazione   delle
          disposizioni del presente articolo. A tal  fine  i  garanti
          regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
          collaborano  costantemente  con  l'Autorita'  garante   per
          l'infanzia  e  l'adolescenza  alla  quale  presentano,  con
          cadenza   bimestrale,   una   relazione   sulle   attivita'
          realizzate. 
              2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo
          X, capo I, del codice civile.». 
              -  Il  testo  dell'art.  19-bis  del  decreto-legge  17
          febbraio 2017, n. 13, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente articolo, cosi' recita: 
              «Art.  19-bis  (Minori  non  accompagnati).  -  1.   Le
          disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai
          minori  stranieri  non  accompagnati,  ad  eccezione  delle
          disposizioni  che  attribuiscono  competenza  alle  sezioni
          specializzate  in  materia  di   immigrazione,   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea, delle  disposizioni  che  disciplinano
          procedimenti giurisdizionali nonche' di quelle relative  ai
          procedimenti  amministrativi   innanzi   alle   Commissioni
          territoriali  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale e alla Commissione nazionale per il  diritto
          di asilo. Resta fermo quanto previsto dall'art.  18,  comma
          2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».