Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Oltre  alle  definizioni  contenute  nei  regolamenti  di   cui
all'articolo 1, comma 1, e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui
al  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 ottobre 2013, nonche' sulla base di  quanto  previsto
dalla normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43,  ai  fini  del  presente  decreto
valgono le definizioni seguenti: 
    a) per «regolamento duplice uso» s'intende il regolamento (CE) n.
428/2009 del Consiglio del 5 maggio  2009,  il  quale  istituisce  un
regime   comunitario   di   controllo   delle    esportazioni,    del
trasferimento, dell'intermediazione e  del  transito  di  prodotti  a
duplice uso; 
    b) per «regolamento antitortura» s'intende il regolamento (CE) n.
1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio  di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la  pena  di
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o degradanti; 
    c)  per  «regolamenti  (UE)   concernenti   misure   restrittive»
s'intendono  le  misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo  215  del
trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  concernenti  misure
restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati  ad
embargo commerciale; 
    d) «per azione comune» s'intende l'azione comune del Consiglio n.
2000/401/PESC   del   22   giugno   2000,   relativa   al   controllo
dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari; 
    e) per «prodotti a duplice uso» s'intendono i  prodotti,  inclusi
il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile
sia militare di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento duplice
uso ed elencati nell'allegato I del medesimo regolamento; 
    f) per «prodotti a duplice  uso  non  listati»  s'intendono  quei
prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento  duplice  uso,
ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare; 
    g) per «merci soggette al regolamento antitortura» s'intendono le
merci elencate negli allegati  II,  III  e  III-bis  del  regolamento
antitortura; 
    h) per  «prodotti  listati  per  effetto  di  misure  restrittive
unionali»  s'intendono  quei  prodotti  o  quelle  attivita'  il  cui
commercio con determinati Paesi terzi e' controllato conformemente ai
regolamenti (UE) concernenti misure restrittive; 
    i)  per  «non  proliferazione»  s'intende  l'attivita'  volta   a
prevenire,  rilevare  e  contrastare  la  realizzazione  di  armi  di
distruzione  di  massa,  quali  ordigni  nucleari,   armi   chimiche,
biologiche e  radiologiche  e  correlati  vettori.  Sono  incluse  le
iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali  connessi  e
di quelli cosiddetti dual use, nonche' di tecnologie e know-how; 
    l) per «tecnologie o software di pubblico dominio» s'intendono le
tecnologie  o  i   software   disponibili   senza   restrizioni   per
un'ulteriore diffusione; 
    m) per «ricerca scientifica  di  base»  s'intendono  quei  lavori
sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire  nuove
conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e fatti osservabili,
non  principalmente  orientati  verso  obiettivi  o  scopi  specifici
pratici; 
    n) per «assistenza tecnica» s'intende qualsiasi supporto  tecnico
di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio,  prova,
manutenzione o altro servizio tecnico e che puo' assumere  la  forma,
tra  l'altro,  di  istruzione,   pareri,   formazione,   trasmissione
dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi  di
consulenza, comprese le forme orali di assistenza; 
    o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi persona fisica o
giuridica che utilizzi  definitivamente  i  prodotti  controllati  ai
sensi del presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          952/2013, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,  n.  43   (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          428/2009, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1236/2005, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi  dell'azione  comune  del
          Consiglio  n.  2000/401/PESC,  si  veda  nelle  note   alle
          premesse.