Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 3 del regolamento, nonche' le seguenti definizioni: 
    a) «elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale»:
l'elenco previsto dall'articolo 4  del  regolamento  progressivamente
aggiornato dalla Commissione europea; 
    b) «punto di entrata»: il luogo  di  introduzione  per  la  prima
volta nel  territorio  doganale  dell'Unione  europea  dei  vegetali,
prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto  ai  sensi
dell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; 
    c) «posti di ispezione frontaliera»: posto d'ispezione  designato
e  riconosciuto  dalla  Commissione  europea  per  l'esecuzione   dei
controlli veterinari sugli animali vivi e  sui  prodotti  di  origine
animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri  in  provenienza
da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In  Italia
sono gli uffici periferici del  Ministero  della  salute  autorizzati
dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli; 
    d) «specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale»: specie
esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive  di
rilevanza nazionale per le  quali  l'Autorita'  nazionale  competente
ritiene necessaria una cooperazione  regionale  rafforzata  ai  sensi
dell'articolo 11 del regolamento; 
    e) «impianto»: istituto o struttura presso  cui  sono  tenuti  in
confinamento esemplari  di  specie  esotiche  invasive  di  rilevanza
unionale, transnazionale o nazionale. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  19
          agosto 2005, n. 214 si veda nelle note alle premesse.