Art. 2 Interventi 1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017 e 2018, attraverso i seguenti interventi: a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attivita' didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative gia' in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera; b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella citta' di Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale; c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative e' destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4; d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale; e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la citta' di Sulmona e la citta' di Roma, luogo in cui soggiorno' a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio; f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado; g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalita' della presente legge.