Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Unita'  da  diporto
utilizzata a fini commerciali»; 
    b) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: 
      «c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle  unita'
di cui all'articolo  3  nell'ambito  delle  strutture  dedicate  alla
nautica da diporto; 
      c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di  traino
delle unita' di cui all'articolo 3.»; 
    c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri  di  iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti:  «nell'Archivio  telematico  centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»; 
    d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso  di
natanti l'utilizzazione a fini commerciali  e'  annotata  secondo  le
modalita'  indicate  nel  regolamento  di  attuazione  del   presente
codice.»; 
    e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono  inserite  le
seguenti:  «stabilmente  in  Italia»  e  le  parole:   «all'autorita'
marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo  in
cui l'unita' abitualmente staziona» sono sostituite  dalle  seguenti:
«allo Sportello  telematico  del  diportista  (STED)»  e  le  parole:
«timbrata e vistata dalla predetta autorita'» sono  sostituite  dalle
seguenti: «validata  dall'Ufficio  di  conservatoria  centrale  delle
unita' da diporto (UCON) per il tramite  dello  Sportello  telematico
del diportista (STED)». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 18
          luglio 2005, n. 171, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art.  2  (Unita'  da   diporto   utilizzata   a   fini
          commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini
          commerciali quando: 
                a)  e'  oggetto  di  contratti  di  locazione  e   di
          noleggio; 
                b) e'  utilizzata  per  l'insegnamento  professionale
          della navigazione da diporto; 
                c)  e'  utilizzata  da  centri  di  immersione  e  di
          addestramento subacqueo  come  unita'  di  appoggio  per  i
          praticanti  immersioni  subacquee  a   scopo   sportivo   o
          ricreativo. 
              c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio  delle
          unita'  di  cui  all'art.  3  nell'ambito  delle  strutture
          dedicate alla nautica da diporto; 
              c-ter ) e' utilizzata per l'attivita' di  assistenza  e
          di traino delle unita' di cui all'art. 3. 
              2.   L'utilizzazione   a   fini    commerciali    delle
          imbarcazioni e navi da diporto  e'  annotata  nell'Archivio
          telematico centrale delle unita'  da  diporto  (ATCN),  con
          l'indicazione delle attivita' svolte e  dei  proprietari  o
          armatori delle  unita',  imprese  individuali  o  societa',
          esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi
          della loro iscrizione, nel  registro  delle  imprese  della
          competente camera di commercio, industria,  artigianato  ed
          agricoltura. Gli estremi  dell'annotazione  sono  riportati
          sulla licenza di navigazione. 
              2-bis. Nel  caso  di  natanti  l'utilizzazione  a  fini
          commerciali e' annotata secondo le modalita'  indicate  nel
          regolamento di attuazione del presente codice. 
              3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano  svolte
          stabilmente  in  Italia  con  unita'  da  diporto  battenti
          bandiera  di  uno   dei   Paesi   dell'Unione   europea   o
          extraeuropei,   l'esercente   presenta    allo    Sportello
          telematico  del   diportista   (STED)   una   dichiarazione
          contenente le caratteristiche dell'unita',  il  titolo  che
          attribuisce la disponibilita'  della  stessa,  nonche'  gli
          estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone
          imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi  e  della
          certificazione  di  sicurezza  in  possesso.  Copia   della
          dichiarazione,  validata  dall'Ufficio   di   conservatoria
          centrale delle unita' da  diporto  (UCON)  per  il  tramite
          dello Sportello  telematico  del  diportista  (STED),  deve
          essere mantenuta a bordo. 
              4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera  a),
          possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a
          cui sono adibite.».