Art. 2 Modifiche all'articolo 577 del codice penale 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»; b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 e' commesso: 1. contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente; 2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3. con premeditazione; 4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61. La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.».