Art. 2 
 
  1. Tutti gli  operatori  che  svolgono  attivita'  di  call  center
rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili  devono  garantire  la
piena attuazione dell'obbligo di  presentazione  dell'identificazione
della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto  dall'articolo
7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto  legislativo  n.
196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di  cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, due codici o  prefissi
specifici, atti a identificare  e  distinguere  in  modo  univoco  le
chiamate telefoniche finalizzate ad attivita' statistiche  da  quelle
finalizzate al compimento di ricerche di mercato e  ad  attivita'  di
pubblicita',  vendita  e  comunicazione  commerciale.  Gli  operatori
esercenti l'attivita' di call center provvedono ad adeguare tutte  le
numerazioni telefoniche utilizzate per  i  servizi  di  call  center,
anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative
numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
previsto al periodo precedente, oppure presentano  l'identita'  della
linea  a  cui  possono  essere  contattati.  L'Autorita'  vigila  sul
rispetto delle disposizioni di cui al presente comma  applicando,  in
caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29,  30,
31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, lettera b),
          del Codice di cui al citato decreto legislativo  30  giugno
          2003, n.196: 
              «Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed  altri
          diritti). - (Omissis). 
              4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o  in
          parte: 
              (Omissis). 
              b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
          fini di invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita
          diretta o per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
          comunicazione commerciale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del Codice di cui al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  (Codice  delle
          comunicazioni elettroniche): 
              «Art. 15 (Numerazione, assegnazione dei nomi a  dominio
          e indirizzamento). - 1. Il Ministero provvede  al  rilascio
          dei  diritti  d'uso  di  tutte  le  risorse  nazionali   di
          numerazione  e  la  gestione   dei   piani   nazionali   di
          numerazione  dei  servizi  di  comunicazione   elettronica,
          garantendo  che  a  tutti  i   servizi   di   comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico siano assegnati  numeri
          e blocchi di numeri  adeguati,  fatte  salve  le  eventuali
          eccezioni previste dal Codice o dalla normativa  nazionale.
          Il Ministero vigila altresi' sull'assegnazione dei  nomi  a
          dominio e indirizzamento. 
              2.  L'Autorita'  stabilisce  i  piani  di   numerazione
          nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse
          le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei  servizi
          di   comunicazione   elettronica,   e   le   procedure   di
          assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto  dei
          principi    di    obiettivita',    trasparenza    e     non
          discriminazione,  in  modo   da   assicurare   parita'   di
          trattamento  a   tutti   i   fornitori   dei   servizi   di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico.   In
          particolare, l'Autorita' vigila affinche'  l'operatore  cui
          sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di  numeri
          non discrimini altri fornitori di servizi di  comunicazione
          elettronica  in  relazione  alle  sequenze  di  numeri   da
          utilizzare per dare accesso ai loro servizi. 
              3.  L'Autorita'   pubblica   i   piani   nazionali   di
          numerazione dei servizi di comunicazione elettronica  e  le
          successive modificazioni ed integrazioni agli  stessi,  con
          le  sole  restrizioni  imposte  da  motivi   di   sicurezza
          nazionale. 
              4. L'Autorita' promuove l'armonizzazione  di  numeri  o
          blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea
          che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato
          interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. 
              5. Il Ministero vigila affinche' non vi siano  utilizzi
          della numerazione non coerenti con le tipologie di  servizi
          per i quali le numerazioni  stesse  sono  disciplinate  dai
          piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione
          elettronica di numerazione. 
              6. Il Ministero e l'Autorita', al  fine  di  assicurare
          interoperabilita' completa e globale dei  servizi,  operano
          in coordinamento con le organizzazioni  internazionali  che
          assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione  di
          nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di
          comunicazione elettronica. 
              7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente
          articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e  delle
          tecnologie dell'informazione presta la  sua  collaborazione
          all'Autorita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 29, 30,  31  e
          32,  della  legge  31  luglio  1997,  n.  249  (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo): 
              «Art.   1   (Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni). - (Omissis). 
              29.  I  soggetti  che  nelle  comunicazioni   richieste
          dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
          l'esercizio della  propria  attivita'  non  rispondenti  al
          vero, sono puniti con le pene previste dall'art.  2621  del
          codice civile. 
              30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
          modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
          dati e delle notizie richiesti dall'Autorita'  sono  puniti
          con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
          milione a  lire  duecento  milioni  irrogata  dalla  stessa
          Autorita'. 
              31. I soggetti che non ottemperano agli ordini  e  alle
          diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi  della  presente
          legge,  sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  lire  venti  milioni  a  lire   cinquecento
          milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
          adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
          posizioni  dominanti,  si  applica   a   ciascun   soggetto
          interessato  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
          fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo
          esercizio chiuso  anteriormente  alla  notificazione  della
          contestazione.  Le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'. 
              32. Nei casi previsti dai commi 29,  30  e  31,  se  la
          violazione e' di particolare  gravita'  o  reiterata,  puo'
          essere disposta nei confronti del  titolare  di  licenza  o
          autorizzazione   o   concessione   anche   la   sospensione
          dell'attivita', per un periodo non superiore ai  sei  mesi,
          ovvero la revoca.».