Art. 2 
 
 
                Definizione di testimone di giustizia 
 
  1. E' testimone di giustizia colui che: 
    a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di
fondata attendibilita' intrinseca, rilevanti per le indagini o per il
giudizio; 
    b)  assume,  rispetto  al  fatto  delittuoso  oggetto  delle  sue
dichiarazioni, la qualita' di persona  offesa  dal  reato  ovvero  di
persona informata sui fatti o di testimone; 
    c) non ha riportato condanne per delitti non colposi  connessi  a
quelli per cui si  procede  e  non  ha  rivolto  a  proprio  profitto
l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui  rende
le dichiarazioni. Non escludono la qualita' di testimone di giustizia
i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso
i singoli o le associazioni criminali  oggetto  delle  dichiarazioni,
ne' i meri rapporti di parentela, di  affinita'  o  di  coniugio  con
indagati o imputati per il delitto per cui si procede o  per  delitti
ad esso connessi; 
    d) non e' o non e' stato sottoposto a misura di  prevenzione  ne'
e' sottoposto a un procedimento  in  corso  nei  suoi  confronti  per
l'applicazione  della  stessa,  ai  sensi  del  codice  delle   leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  da  cui  si  desumano  la
persistente  attualita'  della  sua  pericolosita'   sociale   e   la
ragionevole  probabilita'  che  possa  commettere  delitti  di  grave
allarme sociale; 
    e) si trova in  una  situazione  di  grave,  concreto  e  attuale
pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza  delle
ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di
pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile  elemento  e
in particolare della rilevanza e della qualita'  delle  dichiarazioni
rese,  della  natura  del  reato,  dello  stato  e  del   grado   del
procedimento, nonche' delle caratteristiche di reazione dei singoli o
dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.