Art. 2 
 
 
     Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo  6  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla  rubrica,  la  parola:  «portuali»  e'  sostituita  dalla
seguente: «portuale»; 
    b) al comma 1, lettera f) la parola: «Jonio» e' sostituita  dalla
seguente: «Ionio»; 
    c) al comma 2, dopo le parole: «dall'articolo 22, comma  2»  sono
aggiunte le seguenti: «, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
169» e dopo  le  parole:  «2-bis»  sono  soppresse  le  parole:  «del
presente articolo»; 
    d) al comma 2-bis, la lettera b), e' sostituita  dalla  seguente:
«b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorita'  di  sistema
portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio hanno  sede
le Autorita' di sistema portuale di destinazione e di provenienza.»; 
    e) al comma 4, lettera c), le parole: «, individuati con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse; 
    f) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «circoscrizione»  sono
aggiunte le seguenti parole: «, in forza  di  quanto  previsto  dalla
presente legge  e  dal  codice  della  navigazione,  fatte  salve  le
eventuali competenze regionali e  la  legislazione  speciale  per  la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna.  Per  la  gestione  delle
attivita' inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorita'  di
sistema portuale si avvalgono del  Sistema  informativo  del  demanio
marittimo (S.I.D.);»; 
    g) al comma 4, lettera f), la parola:  «promuove»  e'  sostituita
dalle seguenti: «promozione e coordinamento di»; 
    h) il comma 13 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 6, della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 6 (Autorita' di  sistema  portuale).  -  1.  Sono
          istituite quindici Autorita' di sistema portuale: 
                a) del Mare Ligure occidentale; 
                b) del Mare Ligure orientale; 
                c) del Mar Tirreno settentrionale; 
                d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
                e) del Mar Tirreno centrale; 
                f) dei Mari  Tirreno  meridionale  e  Ionio  e  dello
          Stretto; 
                g) del Mare di Sardegna; 
                h) del Mare di Sicilia occidentale; 
                i) del Mare di Sicilia orientale; 
                l) del Mare Adriatico meridionale; 
                m) del Mare Ionio; 
                n) del Mare Adriatico centrale; 
                o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
                p) del Mare Adriatico settentrionale; 
                q) del Mare Adriatico orientale. 
              2.  I  porti  rientranti  nelle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato  A,
          che costituisce  parte  integrante  della  presente  legge,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22,
          comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
              2-bis. Con regolamento, da adottare,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          possono  essere  apportate,  su  richiesta   motivata   del
          Presidente    della    Regione    interessata,    modifiche
          all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
                a) l'inserimento di un porto di  rilevanza  economica
          regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
          cui gestione e' stata trasferita alla  regione  all'interno
          del   sistema   dell'Autorita'    di    sistema    portuale
          territorialmente competente; 
              b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorita'
          di sistema portuale, previa intesa con le Regioni  nel  cui
          territorio hanno sede le Autorita' di sistema  portuale  di
          destinazione e di provenienza. 
              3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la  sede
          del porto centrale, individuato  nel  regolamento  (UE)  n.
          1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di  sistema
          portuale. In caso di due o piu'  porti  centrali  ricadenti
          nella medesima Autorita' di sistema  portuale  il  Ministro
          indica la sede  della  stessa.  Il  Ministro,  su  proposta
          motivata della regione o delle regioni il cui territorio e'
          interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta'
          di individuare in altra  sede  di  soppressa  Autorita'  di
          sistema  portuale  aderente  alla  Autorita'   di   sistema
          portuale, la sede della stessa. 
              4. L'Autorita' di sistema  portuale  nel  perseguimento
          degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1  svolge
          i seguenti compiti: 
                a)    indirizzo,    programmazione,    coordinamento,
          regolazione, promozione e  controllo,  anche  mediante  gli
          uffici  territoriali  portuali  secondo   quanto   previsto
          all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
          servizi  portuali,   delle   attivita'   autorizzatorie   e
          concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle  altre
          attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
          nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema
          portuale sono, altresi',  conferiti  poteri  di  ordinanza,
          anche in riferimento alla sicurezza rispetto  a  rischi  di
          incidenti connessi alle  attivita'  e  alle  condizioni  di
          igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24; 
                b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
          comuni nell'ambito portuale, ivi  compresa  quella  per  il
          mantenimento dei fondali; 
                c) affidamento e controllo  delle  attivita'  dirette
          alla fornitura a titolo oneroso  agli  utenti  portuali  di
          servizi  di  interesse  generale,   non   coincidenti   ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'art. 16, comma 1; 
                d)  coordinamento  delle   attivita'   amministrative
          esercitate  dagli   enti   e   dagli   organismi   pubblici
          nell'ambito dei porti  e  nelle  aree  demaniali  marittime
          comprese nella circoscrizione territoriale; 
                e) amministrazione in via esclusiva delle aree e  dei
          beni  del  demanio  marittimo  ricompresi   nella   propria
          circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla  presente
          legge e  dal  codice  della  navigazione,  fatte  salve  le
          eventuali competenze regionali e la  legislazione  speciale
          per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.  Per  la
          gestione delle attivita' inerenti le funzioni  sul  demanio
          marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
          Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.); 
                f) promozione e coordinamento di  forme  di  raccordo
          con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 
              5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non
          economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale  ed
          e'  dotato  di  autonomia  amministrativa,   organizzativa,
          regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad  essa  non  si
          applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
          e successive modificazioni. Si applicano i principi di  cui
          al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Le  Autorita'  di  sistema  portuale  adeguano   i   propri
          ordinamenti ai predetti principi  e  adottano,  con  propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto  dei
          principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo  decreto
          legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo
          criteri di trasparenza ed imparzialita',  le  procedure  di
          conferimento degli incarichi dirigenziali e di  ogni  altro
          incarico. Gli atti  adottati  in  attuazione  del  presente
          comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti.   Per   il   Presidente
          dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale
          si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8  e  10.
          Per  il  periodo  di  durata  dell'incarico  di  Presidente
          dell'Autorita'  di  sistema  portuale   e   di   Segretario
          generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
          collocati in aspettativa senza assegni, con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6. Il personale dirigenziale e non  dirigenziale  delle
          istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
          procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
          di  adeguata  pubblicita',  imparzialita',  oggettivita'  e
          trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10,
          comma 6. 
              7. L'Autorita' di sistema  portuale  e'  sottoposta  ai
          poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma
          restando la facolta' di attribuire  l'attivita'  consultiva
          in  materia   legale   e   la   rappresentanza   a   difesa
          dell'Autorita' di  sistema  portuale  dinanzi  a  qualsiasi
          giurisdizione,    nel     rispetto     della     disciplina
          dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
          interno della stessa Autorita' o  ad  avvocati  del  libero
          foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi  del
          patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 
              8. La gestione  contabile  e  finanziaria  di  ciascuna
          Autorita'  di  sistema  portuale  e'  disciplinata  da   un
          regolamento  proposto  dal  Presidente  dell'Autorita'   di
          sistema portuale, deliberato dal Comitato  di  gestione  di
          cui   all'art.   9   e   approvato   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Si applicano,  altresi',  le
          disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31  dicembre
          2009, n. 196, in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          91. Il conto consuntivo delle autorita' di sistema portuale
          e' allegato allo stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a
          quello di riferimento. Le  Autorita'  di  sistema  portuale
          assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle
          proprie  risorse  e  sui  risultati  ottenuti,  secondo  le
          previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
              9.   Il   rendiconto   della    gestione    finanziaria
          dell'autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
          della Corte dei conti. 
              10. L'esecuzione delle attivita' di  cui  al  comma  4,
          lettera b) e c) e' affidata in  concessione  dall'Autorita'
          di  sistema  portuale  mediante   procedura   di   evidenza
          pubblica, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
              11.  Le  Autorita'  di  sistema  portuale  non  possono
          svolgere,   ne'   direttamente   ne'    tramite    societa'
          partecipate,  operazioni  portuali  e  attivita'  ad   esse
          strettamente connesse. Con le modalita' e le  procedure  di
          cui all'art. 15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,   l'Autorita'   di
          sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
          attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
          efficace   compimento   delle   funzioni   attribuite,   in
          collaborazione con Regioni, enti locali  e  amministrazioni
          pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere  partecipazioni,  a
          carattere   societario   di   minoranza,   in    iniziative
          finalizzate alla promozione  di  collegamenti  logistici  e
          intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
          ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
              12. E' fatta salva la disciplina vigente  per  i  punti
          franchi compresi nella zona del porto  franco  di  Trieste.
          Sono fatte salve, altresi', le  discipline  vigenti  per  i
          punti franchi delle zone franche esistenti in altri  ambiti
          portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita l'Autorita' di  sistema  portuale  territorialmente
          competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
          amministrativa per la gestione di detti punti. 
              13. (soppresso). 
              14. Decorsi tre anni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera  f),  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124,  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  valutate  le
          interazioni fra le piattaforme logistiche  e  i  volumi  di
          traffico, puo' essere ulteriormente ridotto il numero delle
          Autorita' di sistema portuale; sullo schema di  regolamento
          e',  altresi',  acquisito  il   parere   della   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281.  Con  la  medesima  procedura  sono
          individuati i volumi di traffico minimo al venir  meno  dei
          quali le Autorita' di sistema portuale sono soppresse e  le
          relative funzioni sono accorpate. 
              15. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, previo parere della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
          delle istituite autorita' di sistema portuale.». 
              - Si riporta,  per  opportuna  conoscenza,  l'art.  22,
          comma 2, del decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  169
          ((Riorganizzazione,  razionalizzazione  e   semplificazione
          della disciplina concernente le Autorita' portuali  di  cui
          alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione  dell'art.
          8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124): 
              «Art.  22  (Disposizioni  transitorie  e  clausola   di
          invarianza finanziaria). - (Omissis). 
              2. Su richiesta motivata del Presidente della  Regione,
          da presentarsi entro quindici giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  comma,  puo'   essere   altresi'
          disposta, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  il  mantenimento,  per  un   periodo   non
          superiore a trentasei mesi,  dell'autonomia  finanziaria  e
          amministrativa di Autorita'  Portuali  gia'  costituite  ai
          sensi della citata legge n. 84 del 1994.  Con  il  medesimo
          decreto e' disciplinata la nomina e la  composizione  degli
          organi di governo per la fase transitoria. 
              (Omissis).».